IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 
 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge  25  marzo  1997,  n.  78,
concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 130 del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137»; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  103,  comma  3,   del   decreto
legislativo n. 42 del 2004, concernente l'accesso agli istituti ed ai
luoghi della cultura; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  degli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di
valutazione della performance, adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2019; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  11
dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del  biglietto
di ingresso ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di  antichita',
parchi e giardini monumentali, modificato da ultimo con  decreto  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 gennaio 2019, n. 13; 
  Rilevata la necessita' di adeguare il decreto del  Ministro  per  i
beni culturali e ambientali  11  dicembre  1997,  n.  507,  al  nuovo
assetto organizzativo del Ministero, previsto dal citato decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019; 
  Tenuto  conto  dei  risultati  positivi  raggiunti  in  termini  di
fruizione  e  conoscenza   del   patrimonio   culturale   a   seguito
dell'introduzione, nel 2014,  del  libero  accesso  ai  luoghi  della
cultura la prima domenica di ogni mese, anche grazie alla semplicita'
di comunicazione di tale iniziativa; 
  Ritenuto pertanto opportuno confermare la scelta per cui il  giorno
di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali
e' la prima domenica di ogni mese, ferma restando la possibilita' per
gli istituti dotati di autonomia speciale  di  individuare  ulteriori
giornate o fasce orarie di libero accesso,  anche  in  considerazione
delle specifiche caratteristiche dell'istituto o luogo della  cultura
o dell'ambito territoriale di riferimento; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 690  del  26  marzo  2020
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n. 9351 del 10 aprile 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro per i beni  culturali  e  ambientali  11
dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, ai commi 5-bis e 5-ter, ovunque ricorrano,  le
parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle  seguenti:
«della Direzione regionale Musei»; 
    b) all'articolo 4, al comma 2, al primo periodo, le parole:  «del
Polo  museale  regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della
Direzione regionale Musei» e al secondo periodo, le parole «dei  mesi
da ottobre a marzo, nonche' nella settimana dedicata alla  promozione
dei musei e dei luoghi della cultura compresa nei mesi da  gennaio  a
marzo e individuata ogni anno dal  Ministro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di ogni mese»; 
    c) all'articolo 4, il comma 2-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
«2-bis. Il competente Direttore della Direzione  regionale  Musei  e,
con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale,  il
Direttore possono  stabilire,  d'intesa  con  la  Direzione  generale
Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa,  fasce
orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e
delle caratteristiche dell'ambito  territoriale  di  riferimento.  Il
relativo calendario e' pubblicato sui siti internet  dell'istituto  o
luogo della cultura e della Direzione regionale interessati,  nonche'
sul sito internet del Ministero.»; 
    d) all'articolo 4, al  comma  7-bis,  la  parola:  «biennale»  e'
sostituita dalla seguente: «annuale» e  le  parole:  «sulla  base  di
monitoraggi annuali» sono soppresse. 
  2. Ove, in applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis,  del  decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre  1997,  n.
507, siano gia' state programmate alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, per l'anno 2020, ulteriori otto giornate di  libero
accesso ai luoghi della cultura o fasce orarie di libero  accesso  in
una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tali  giornate
si intendono programmate  quale  esercizio  della  facolta'  prevista
dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto  n.  507  del  1997,
come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo. 
  3. Le disposizioni del  presente  regolamento  sono  soggette  alla
prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno
dalla data della loro entrata in vigore. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 17 novembre 2020 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2021 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 168 
 
                                     Note 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del  decreto
          11 dicembre 1997, n.  507,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 1 (Biglietti di ingresso). - 1.  L'ingresso  ai
          musei, alle aree e ai parchi archeologici ed  ai  complessi
          monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice,  e'
          consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. 
                2. La tipologia  del  biglietto  di  ingresso  e'  la
          seguente: 
                  a) biglietto unico che consente  l'accesso  ad  uno
          solo dei luoghi di cui al comma 1; 
                  b) biglietto cumulativo che  consente  l'accesso  a
          piu' luoghi tra quelli indicati al comma 1; 
                  c) biglietto integrato che  consente  l'accesso  ad
          uno o piu' dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o
          piu'  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di  antichita',
          parchi e  giardini  non  statali  nonche'  mostre  o  altre
          manifestazioni culturali, statali e non statali. 
                3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle
          lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi
          di cui al comma 1 mediante biglietto unico. 
                4. In relazione a particolari esigenze possono essere
          previsti altri tipi di biglietti. 
                5. I biglietti di ingresso possono consistere in  una
          carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee
          apparecchiature poste all'ingresso degli istituti. 
                5-bis.  Secondo   quanto   previsto   rispettivamente
          dall'articolo  34  e  dall'articolo  35  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.
          171, l'importo dei biglietti di ingresso e'  stabilito  dal
          competente Direttore della Direzione  regionale  Musei,  o,
          con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale,  dal
          Direttore  del  museo.  A  tal  fine  il  Direttore   della
          Direzione regionale Musei,  e,  con  riferimento  ai  musei
          dotati di autonomia speciale, il  Direttore  del  museo  si
          adeguano agli indirizzi  in  materia  di  bigliettazione  e
          tariffe per l'accesso ai musei e ai  luoghi  della  cultura
          statali del Direttore generale Musei. 
                5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non
          definito  nell'ambito  degli  accordi  di  fruizione  o  di
          valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112  del  Codice,
          e' stabilito con apposito  accordo  tra  il  direttore  dei
          musei dotati di autonomia speciale  e  il  Direttore  della
          Direzione regionale Musei, sentito  il  Direttore  generale
          Musei, e  i  rappresentanti  della  regione  e  degli  enti
          pubblici  territoriali  interessati,  nonche'  i   soggetti
          privati eventualmente coinvolti.  Eventuali  contrasti  tra
          gli  uffici  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo  sono  risolti  ai   sensi   del
          regolamento di organizzazione del medesimo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2, 2-bis e
          7-bis, del decreto del Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali 11 dicembre 1997, n. 507: 
                «Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito).  -  1.
          E' autorizzato il  libero  ingresso  agli  istituti  ed  ai
          luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando
          gli  introiti  derivanti  dalla  vendita  dei   titoli   di
          legittimazione siano inferiori alle spese  di  riscossione,
          calcolate  sulla  base  dei  costi  diretti  ed   indiretti
          sostenuti dal Ministero nell'anno precedente. 
                2. Il competente Direttore della Direzione  regionale
          Musei, e, con riferimento  ai  musei  dotati  di  autonomia
          speciale,  il  Direttore  del  museo   possono   stabilire,
          d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti
          e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva  competenza  si
          acceda liberamente in occasione di particolari  avvenimenti
          o in attuazione di specifiche direttive  del  Ministro.  La
          prima  domenica  di  ogni  mese  e'  in  ogni  caso  libero
          l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi  della  cultura
          di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza  di
          un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto,
          gli spazi  in  cui  sono  allestite  mostre  o  esposizioni
          temporanee. 
              2-bis.  Il   competente   Direttore   della   Direzione
          regionale Musei e, con  riferimento  ai  musei  e  istituti
          dotati  di  autonomia  speciale,   il   Direttore   possono
          stabilire,  d'intesa  con  la  Direzione  generale   Musei,
          ulteriori giornate di libero  accesso  o,  in  alternativa,
          fasce  orarie  di  libero  accesso,  tenendo  conto   delle
          esigenze degli utenti e delle  caratteristiche  dell'ambito
          territoriale di  riferimento.  Il  relativo  calendario  e'
          pubblicato sui siti internet dell'istituto  o  luogo  della
          cultura e della Direzione  regionale  interessati,  nonche'
          sul sito internet del Ministero. 
                3. E' consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed
          ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi
          inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di
          un biglietto distinto, gli  spazi  in  cui  sono  allestite
          mostre o esposizioni temporanee: 
                  a)  alle  guide  turistiche   dell'Unione   europea
          nell'esercizio  della  propria   attivita'   professionale,
          mediante esibizione  di  valida  licenza  rilasciata  dalla
          competente autorita'; 
                  b) agli interpreti  turistici  dell'Unione  europea
          quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante
          esibizione di valida licenza  rilasciata  dalla  competente
          autorita'; 
                  c) al personale del Ministero; 
                  d) ai membri dell'I.C.O.M.  (International  Council
          of Museums); 
                  e)  ai  visitatori  che  non  abbiano  compiuto  il
          diciottesimo anno di eta'. I visitatori che abbiano meno di
          dodici anni debbono essere accompagnati; 
                  f) a gruppi o comitive  di  studenti  delle  scuole
          pubbliche e private dell'Unione europea,  accompagnati  dai
          loro insegnanti,  previa  prenotazione  e  nel  contingente
          stabilito dal direttore dell'istituto  o  del  luogo  della
          cultura; 
                  g)  ai  docenti  ed  agli  studenti  iscritti  alle
          facolta'  di  architettura,  di  conservazione   dei   beni
          culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea
          in lettere o materie letterarie con indirizzo  archeologico
          o storico-artistico delle facolta' di lettere e  filosofia,
          o a facolta' e corsi corrispondenti istituiti  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea.  Il  biglietto  gratuito   e'
          rilasciato   agli   studenti   mediante   esibizione    del
          certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; 
                  h)  ai  docenti  ed  agli  studenti  iscritti  alle
          accademie  di  belle  arti  o  a  corrispondenti   istituti
          dell'Unione europea. Il biglietto  gratuito  e'  rilasciato
          agli  studenti  mediante  esibizione  del  certificato   di
          iscrizione per l'anno accademico in corso; 
                  h-bis) al personale docente della scuola, di  ruolo
          o con contratto a  termine,  dietro  esibizione  di  idonea
          attestazione  rilasciata  dalle  istituzioni   scolastiche,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  sul
          modello   predisposto   dal   Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
                  i) ai portatori di handicap e ad un loro  familiare
          o  ad  altro  accompagnatore  che   dimostri   la   propria
          appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria; 
                  l)   agli   operatori   delle    associazioni    di
          volontariato che svolgano, in base a convenzioni in  essere
          stipulate con il  Ministero  ai  sensi  dell'articolo  112,
          comma 8, del Codice, attivita' di promozione  e  diffusione
          della conoscenza dei beni culturali. 
                4. Per ragioni di studio o di ricerca,  attestate  da
          istituzioni scolastiche o universitarie, da  accademie,  da
          istituti di ricerca  e  di  cultura  italiani  o  stranieri
          nonche' da organi del Ministero, ovvero per  particolari  e
          motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei  luoghi
          della  cultura  possono  consentire  ai  soggetti  che   ne
          facciano  richiesta   l'ingresso   gratuito   per   periodi
          determinati. 
                5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il
          Direttore generale Musei puo' rilasciare a singoli soggetti
          tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti  gli
          istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonche' individuare
          categorie  di   soggetti   alle   quali   consentire,   per
          determinati  periodi,  l'ingresso  gratuito   ai   medesimi
          luoghi. 
                5-bis. In occasione di  eventi  o  manifestazioni  di
          particolare  rilevanza  internazionale,  sulla  base  degli
          indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei,  anche
          su proposta dei direttori degli  istituti  e  luoghi  della
          cultura,  puo'  consentire  a  particolari   categorie   di
          visitatori l'ingresso gratuito,  per  periodi  determinati,
          comunque previa esibizione  del  titolo  di  accreditamento
          all'evento o manifestazione. 
                6.  Per  i  cittadini  dell'Unione  europea  di  eta'
          compresa tra i diciotto ed i venticinque anni l'importo del
          biglietto di ingresso e' pari a due euro. 
                7.  Ai  cittadini  di   Stati   non   facenti   parte
          dell'Unione  europea,  si  applicano,   a   condizione   di
          reciprocita', le disposizioni sulle  riduzioni  di  cui  al
          comma 6. 
                7-bis. Con  cadenza  annuale  la  Direzione  generale
          Musei predispone  una  relazione  al  Ministro  concernente
          l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e
          2-bis.».