IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
  Visti, in particolare, gli articoli 147, 149, 151, 184,  195,  197,
212 e 214 del decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  che
prevedono che con decreto del  Ministro  delle  attivita'  produttive
(ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalita'  di  deposito
delle domande, delle istanze, degli atti  e  documenti,  dei  ricorsi
notificati, le modalita' di opposizione,  le  modalita'  di  deposito
delle domande di trascrizione e annotazione,  di  convocazione  e  di
svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti  in
proprieta' industriale e le modalita' di svolgimento delle votazioni,
delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  131,  recante
modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e,
in particolare,  l'articolo  3  riguardante  delega  al  Governo  per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo  e
del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,  sul  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati  membri  in  materia  di  marchi  d'impresa,
nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del  regolamento  (UE)  2015/2424,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento  sul
marchio comunitario; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2019,  n.  15,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,  sul  ravvicinamento  delle
legislazioni degli  Stati  membri  in  materia  di  marchi  d'impresa
nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del  regolamento  (UE)  2015/2424  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento  sul
marchio comunitario; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2010, n. 33, recante  regolamento  di  attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10  febbraio
2005, n. 30; 
  Considerata la necessita' di apportare le modifiche al  regolamento
di attuazione del  Codice  della  proprieta'  industriale  a  seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio  2019,  n.
15; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con lettera n. 7349 del 14 aprile 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2010, n.  33,  recante  il
regolamento di attuazione del Codice  della  proprieta'  industriale,
adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di  seguito
«regolamento di attuazione del Codice della proprieta'  industriale»,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le
seguenti: «o limitati»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le domande nazionali  di  brevetto,  di  registrazione,  di
privativa per nuova varieta' vegetale, di  certificato  complementare
per prodotti medicinali  e  per  prodotti  fitosanitari,  le  istanze
successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma  1,  sono
redatte  in  conformita'  ai  moduli,  ove  previsti,  stabiliti  con
circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso
lo stesso  Ufficio  e  presso  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, nonche' nell'apposita sezione sul sito web
della Direzione generale per la lotta alla contraffazione  -  Ufficio
italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o
dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a piu'  soggetti,
colui  che  firma  nell'interesse  di  tutti   specifica   tale   sua
qualita'.»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. La redazione dei moduli di  cui  al  comma  2  contiene
l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del  richiedente
nonche' le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2.»; 
    d) al comma 4, alinea, le parole «e due copie» sono soppresse  e,
alla  lettera  b),  le  parole  «in  Italia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice»; 
    e) al comma 5, le parole «e due copie» sono soppresse e le parole
«devono essere inviati» sono sostituite dalle seguenti «e' inviato»; 
    f) al comma 7, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le
seguenti: «o limitati»; 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,
          recante  «Codice  della  proprieta'  industriale,  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.  273,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo  2005,  n.  52,
          S.O. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  147,  149,  151,
          184, 195,  197,  212  e  214  del  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n.  30,  recante  «Codice  della  proprieta'
          industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della  legge  12
          dicembre 2002, n. 273»: 
                «Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
          1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e  i
          ricorsi  notificati  menzionati  nel  presente  codice,  ad
          eccezione di quanto  previsto  da  convenzioni  ed  accordi
          internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
          e  artigianato  e  presso  gli  uffici  o   enti   pubblici
          determinati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico. Con decreto dello stesso Ministro, con  rispetto
          delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, sono determinate  le  modalita'  di  deposito,
          quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad  altri
          mezzi  di  comunicazione.  Gli  uffici  o  enti  anzidetti,
          all'atto   del   ricevimento   rilasciano    l'attestazione
          dell'avvenuto deposito ed entro i successivi  dieci  giorni
          trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  nelle
          forme indicate  nel  decreto,  gli  atti  depositati  e  la
          relativa attestazione. 
                2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i  depositi
          sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
          l'osservanza del segreto d'ufficio. 
                3. Non possono, ne' direttamente, ne' per  interposta
          persona, chiedere brevetti  per  invenzioni  industriali  o
          divenire  cessionari  gli  impiegati  addetti   all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da  quando
          abbiano cessato di appartenere al loro ufficio. 
                3-bis.  In  ciascuna  domanda  il  richiedente   deve
          indicare  o  eleggere  domicilio  in   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello Spazio  economico  europeo  per
          ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a
          norma  del  presente  codice.  Qualora  il  richiedente  si
          avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le
          disposizioni dell'articolo 201. 
                3-ter. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  16  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, nei casi in cui  le  disposizioni
          del presente  codice  prevedono  l'obbligo  di  indicare  o
          eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o  i  loro
          mandatari, se vi siano, devono anche  indicare  il  proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o   analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino la data e l'ora dell'invio e  della  ricezione
          delle comunicazioni  e  l'integrita'  del  contenuto  delle
          stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
          internazionali.  Gli  oneri  delle  comunicazioni   a   cui
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma  del
          presente codice sono a carico  dell'interessato,  anche  se
          persona fisica,  qualora  sia  stata  omessa  l'indicazione
          dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o   di
          analoga modalita' di comunicazione. 
                3-quater. Ove manchi l'indicazione o  l'elezione  del
          domicilio ai sensi dei commi  3-bis  e  3-ter,  nonche'  in
          tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
          le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
          dell'atto o di  avviso  del  contenuto  di  esso  nell'albo
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
                3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater,  la
          comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
          stata effettuata l'affissione nell'Albo.» 
                «Art.  149  (Deposito  delle  domande   di   brevetto
          europeo). - 1.  Le  domande  di  brevetto  europeo  possono
          essere depositate  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi secondo le modalita'  previste  dal  regolamento  di
          attuazione. 
                2. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  198,
          commi  1  e  2.   Ai   fini   dell'applicazione   di   tali
          disposizioni,  la  domanda  deve  essere  corredata  da  un
          riassunto  in  lingua  italiana  che  definisca   in   modo
          esauriente le caratteristiche dell'invenzione,  nonche'  da
          una copia degli eventuali disegni. 
                3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  informa
          immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto
          deposito della domanda.» 
                «Art. 151 (Deposito della domanda internazionale).  -
          1. Le persone fisiche e giuridiche italiane  e  quelle  che
          abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare
          le  domande  internazionali   per   la   protezione   delle
          invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi,  il
          quale agisce in qualita'  di  ufficio  ricevente  ai  sensi
          dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di
          brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
          1978, n. 260. 
                2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio
          italiano brevetti e  marchi  secondo  quanto  previsto  dal
          regolamento  di  attuazione;  la  data  di  deposito  della
          domanda viene determinata  a  norma  dell'articolo  11  del
          Trattato di cooperazione in materia di brevetti. 
                3. La domanda internazionale puo'  essere  depositata
          anche presso l'Ufficio  europeo  dei  brevetti,  nella  sua
          qualita' di ufficio ricevente, ai sensi  dell'articolo  151
          della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre  1973,
          ratificata con legge 26  maggio  1978,  n.  260,  e  presso
          l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di
          Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le  disposizioni
          dell'articolo 198, commi 1 e 2.» 
                «Art. 184  (Entrata  in  vigore  della  procedura  di
          opposizione). - 1. Le norme sul procedimento di opposizione
          entrano in vigore con il successivo  decreto  del  Ministro
          delle attivita' produttive che ne stabilisce  le  modalita'
          di applicazione.» 
                «Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le  domande
          di  trascrizione   devono   essere   redatte   secondo   le
          prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita'
          produttive. 
                2. La domanda deve contenere: 
                  a) il cognome, nome e  domicilio  del  beneficiario
          della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia; 
                  b) il cognome e nome del titolare  del  diritto  di
          proprieta' industriale; 
                  c) la natura dell'atto o il motivo  che  giustifica
          la trascrizione richiesta; 
                  d)  l'elencazione   dei   diritti   di   proprieta'
          industriale oggetto della trascrizione richiesta; 
                  e) nel caso di cambiamento di titolarita', il  nome
          dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare
          ha la cittadinanza, il nome dello Stato  di  cui  il  nuovo
          richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero  il
          nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il  nuovo
          titolare ha  uno  stabilimento  industriale  o  commerciale
          effettivo e serio.» 
                «Art. 197 (Annotazioni). - 1. 
                2. I mutamenti del nome o del domicilio del  titolare
          del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario,
          se vi sia, devono essere portati a conoscenza  dell'Ufficio
          per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185. 
                3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o
          indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le
          prescrizioni di cui al regolamento di attuazione. 
                4.  E'  sufficiente  una  sola  richiesta  quando  la
          modifica riguarda piu' diritti  di  proprieta'  industriale
          sia allo stato di domanda che concessi. 
                5. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano  al  cambiamento  di  nome  o  di  indirizzo  del
          mandatario di cui all'articolo 201. 
                6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche  parziale,  ad
          un  diritto  di  proprieta'  industriale  sottoscritte  dal
          titolare e le sentenze che pronunciano  la  nullita'  o  la
          decadenza dei titoli di  proprieta'  industriale  pervenute
          all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  devono   essere
          annotate sulla raccolta degli  originali  e  di  esse  deve
          essere data notizia nel Bollettino ufficiale.» 
                «Art. 212 (Assemblea degli iscritti all'Albo).  -  1.
          L'assemblea e' convocata dal presidente,  su  delibera  del
          Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente  costituita  in
          prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli
          iscritti ed in seconda  convocazione,  che  non  puo'  aver
          luogo lo  stesso  giorno  fissato  per  la  prima,  con  la
          presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli  iscritti
          presenti e rappresentati raggiungono la presenza di  almeno
          un quinto  degli  iscritti.  Essa  delibera  a  maggioranza
          assoluta dei voti. 
                2. Ogni consulente abilitato iscritto  all'albo  puo'
          farsi  rappresentare  da  un  altro  consulente   abilitato
          iscritto  all'albo  con   delega   scritta.   Un   medesimo
          partecipante  non  puo'  rappresentare   piu'   di   cinque
          iscritti. 
                3. Le modalita'  di  convocazione  e  di  svolgimento
          dell'assemblea sono determinate con  decreto  del  Ministro
          delle attivita' produttive.» 
                «Art. 214 (Assemblea  per  l'elezione  del  Consiglio
          dell'ordine). - 1. I componenti del  Consiglio  dell'ordine
          di cui all'articolo 215 sono eletti a maggioranza  semplice
          dei voti segreti validamente espressi per mezzo  di  schede
          contenenti un numero di nomi non superiore alla meta'  piu'
          uno dei componenti da  eleggere.  Vengono  eletti  i  dieci
          candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In
          caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano  per
          iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale  anzianita'  di
          iscrizione, il piu' anziano di eta'. 
                2. Ciascuna categoria dei consulenti  che  esercitano
          la professione in forma autonoma, sia  individualmente  che
          nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da  una
          parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e  servizi
          specializzati  nell'ambito  di  enti  o  imprese   di   cui
          all'articolo 205, comma  3,  dall'altra,  non  puo'  essere
          rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu'  di
          otto componenti. Parimenti ciascuna sezione  dell'albo  non
          puo' essere rappresentata in seno al Consiglio  dell'ordine
          con piu' di sette  componenti,  ad  essa  iscritti  in  via
          esclusiva. 
                3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per
          delega. E' ammessa la votazione mediante lettera. 
                4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle
          operazioni di scrutinio e  di  proclamazione  degli  eletti
          sono stabilite con decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive.». 
              - Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  131,
          recante «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
          n. 30, recante il codice della proprieta'  industriale,  ai
          sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n.  99»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto  2010,  n.
          192, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  25
          ottobre 2017, n. 163, recante «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6  novembre
          2017, n. 189, S.O.: 
                «Art. 3 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva (UE)  2015/2436  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul  ravvicinamento  delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia  di  marchi
          d'impresa,  nonche'  per  l'adeguamento   della   normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424,
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre
          2015,  recante  modifica   al   regolamento   sul   marchio
          comunitario). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, con le procedure  di  cui  all'articolo  31
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, uno o piu'  decreti  legislativi  per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,   sul
          ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  in
          materia di  marchi  d'impresa,  nonche'  per  l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 dicembre  2015,  recante  modifica  al  regolamento  sul
          marchio comunitario. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione    internazionale,    della    giustizia     e
          dell'economia e delle finanze. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a)  adeguare  le  disposizioni  del  codice   della
          proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30,  alle  disposizioni  della  direttiva
          (UE)  2015/2436  e  del  regolamento  (UE)  2015/2424,  con
          abrogazione espressa delle disposizioni superate; 
                  b)  salvaguardare  la  possibilita'   di   adottare
          disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche
          mediante provvedimenti di natura  regolamentare,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, nelle materie non coperte da riserva di legge  e  gia'
          disciplinate  mediante  regolamenti,  compreso  l'eventuale
          aggiornamento delle disposizioni contenute nel  regolamento
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  13
          gennaio 2010, n. 33; 
                  c)  prevedere  conformemente  alla  direttiva  (UE)
          2015/2436 i casi in cui un  marchio  debba  essere  escluso
          dalla  registrazione  o,  se   registrato,   debba   essere
          dichiarato  nullo  o  decaduto,  sia  in   relazione   agli
          impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullita', sia
          in relazione all'individuazione dei segni  suscettibili  di
          costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi
          di decadenza, prevedendo in particolare che,  nel  caso  in
          cui  detto  uso  venga  contestato  in   azioni   in   sede
          giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento
          di opposizione, gravi sul titolare  del  marchio  anteriore
          l'onere di provarne l'uso effettivo a  norma  dell'articolo
          16 della direttiva per i prodotti o i servizi per  i  quali
          e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare
          la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato  uso,
          nei termini temporali indicati agli articoli 17,  44  e  46
          della direttiva; 
                  d)  prevedere  conformemente  alla  direttiva  (UE)
          2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un  segno  a  fini
          diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi; 
                  e) aggiornare la disciplina in  materia  di  marchi
          collettivi allo  scopo  di  uniformarla  alle  disposizioni
          della   direttiva   (UE)    2015/2436,    prevedendo    che
          costituiscano  marchi  collettivi  anche  i  segni   e   le
          indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare
          la provenienza geografica dei  prodotti  o  dei  servizi  e
          stabilendo le opportune disposizioni di  coordinamento  con
          la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione; 
                  f) prevedere, in tema di marchi di  garanzia  o  di
          certificazione,  l'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alla  direttiva  (UE)  2015/2436  e  al  regolamento   (UE)
          2015/2424 e, in particolare: 
                    1) prevedere che i segni e  le  indicazioni  che,
          nel commercio, possano servire a designare  la  provenienza
          geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano  marchi
          di garanzia o di certificazione; 
                    2) prevedere che possano essere  titolari  di  un
          marchio di garanzia o di certificazione le persone  fisiche
          o giuridiche competenti, ai sensi della  vigente  normativa
          in materia di certificazione, a certificare i prodotti o  i
          servizi per i quali il marchio deve  essere  registrato,  a
          condizione che non svolgano un'attivita'  che  comporta  la
          fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato; 
                    3)     prevedere     l'obbligatorieta'      della
          presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia
          o  di  certificazione  e  della   comunicazione   di   ogni
          successiva modifica, a pena di decadenza; 
                    4) prevedere le condizioni  di  esclusione  dalla
          registrazione, di decadenza e di  nullita'  dei  marchi  di
          garanzia o di certificazione, per motivi diversi da  quelli
          indicati agli articoli 4, 19  e  20  della  direttiva  (UE)
          2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti  marchi
          lo richieda e in particolare che la decadenza per  non  uso
          sia accertata in caso di inadeguato controllo  sull'impiego
          del marchio da parte dei licenziatari  e  in  caso  di  uso
          improprio  o  discriminatorio  del  marchio  da  parte  del
          titolare del marchio; 
                  g) fatto salvo il diritto delle  parti  al  ricorso
          dinanzi  agli   organi   giurisdizionali,   prevedere   una
          procedura  amministrativa  efficiente  e  rapida   per   la
          decadenza o la dichiarazione  di  nullita'  di  un  marchio
          d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi, soggetta al pagamento  dei  diritti  di  deposito
          delle relative domande, nei  termini  e  con  le  modalita'
          stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice
          della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo
          10  febbraio  2005,  n.  30,  la  cui  omissione  determini
          l'irricevibilita' delle domande stesse; 
                  h)  modificare  e  integrare  la  disciplina  delle
          procedure dinanzi alla Commissione  dei  ricorsi  contro  i
          provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  al
          fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive,
          anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in
          tema di decadenza e nullita'.». 
              - Il decreto  legislativo  20  febbraio  2019,  n.  15,
          recante «Attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/2436  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre  2015,
          sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
          materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2015/2424 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul  marchio
          comunitario», e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          marzo 2019, n. 57. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  13
          gennaio 2010, n. 33, recante «Regolamento di attuazione del
          Codice della proprieta' industriale, adottato  con  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005, n. 30», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'articolo  1  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 1 (Deposito in formato cartaceo).  -  1.  Salvo
          ove diversamente  previsto  dal  presente  regolamento,  le
          domande, le istanze, gli atti, i  documenti  ed  i  ricorsi
          notificati di cui all'articolo  147,  comma  1  del  Codice
          della  proprieta'  industriale,  d'ora  innanzi  denominato
          "Codice", nonche' le traduzioni in  lingua  italiana  delle
          rivendicazioni delle domande  di  brevetto  europeo  e  dei
          testi pubblicati dei brevetti europei concessi o  mantenuti
          in forma modificata o limitati, di cui agli articoli  54  e
          56  del  Codice,  sono  depositati  presso  le  Camere   di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  e  devono
          essere trasmessi a cura degli uffici riceventi,  dopo  aver
          svolto le  formalita'  di  cui  ai  commi  2,  3,  4  e  5,
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni
          successivi al deposito, con un  servizio  postale  espresso
          che ne attesti la tempestiva ricezione. 
                2.   Le   domande   nazionali   di    brevetto,    di
          registrazione, di privativa per nuova varieta' vegetale, di
          certificato complementare per  prodotti  medicinali  e  per
          prodotti  fitosanitari,  le  istanze  successive  ad   esse
          connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in
          conformita'  ai  moduli,  ove   previsti,   stabiliti   con
          circolare  dell'Ufficio   italiano   brevetti   e   marchi,
          disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere  di
          commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  nonche'
          nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale
          per  la  lotta  alla  contraffazione  -  Ufficio   italiano
          brevetti e marchi, e devono essere firmate dal  richiedente
          o dal suo mandatario. In caso  di  diritti  appartenenti  a
          piu' soggetti, colui  che  firma  nell'interesse  di  tutti
          specifica tale sua qualita'. 
                2-bis. La redazione dei moduli  di  cui  al  comma  2
          contiene l'indicazione del codice fiscale o  della  partita
          IVA del richiedente nonche' le indicazioni  previste  dalla
          circolare di cui al comma 2. 
                3. L'addetto alla ricezione, nella parte  del  modulo
          riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il  numero
          progressivo di deposito,  la  propria  firma  e  il  timbro
          dell'ufficio. 
                4. Le istanze connesse alle domande gia' depositate o
          i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale
          di deposito, che deve essere redatto in due originali e due
          copie e deve essere firmato dal depositante e  sottoscritto
          dal  funzionario  ricevente.  Detto  verbale,  cui  vengono
          attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare: 
                  a)  data  e  numero  della  domanda  o  del  titolo
          concesso; 
                  b) nome e  domicilio  eletto  in  Italia  ai  sensi
          dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice del  richiedente
          e, se vi sia, del suo mandatario; 
                  c) elenco dei documenti allegati. 
                5. Un originale del verbale di deposito,  di  cui  al
          comma  4,  e'  inviato  insieme   agli   atti   depositati,
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il  termine  e
          con le modalita' di cui al comma 1. 
                6.   L'Ufficio   ricevente   rilascia    attestazione
          dell'avvenuto deposito. 
                7.  Tutte  le  domande,  le  istanze,  gli  atti,   i
          documenti ed i ricorsi notificati nonche' le traduzioni  in
          lingua  italiana  delle  rivendicazioni  delle  domande  di
          brevetto  europeo  e  dei  testi  pubblicati  dei  brevetti
          europei  concessi  o  mantenuti  in  forma   modificata   o
          limitati, di cui al  comma  1,  possono  essere  depositati
          anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi  mediante
          servizio postale ed  in  tal  caso  si  considera  data  di
          deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio. 
                8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,  dopo  avere
          accertata la ricevibilita',  ai  sensi  dell'articolo  148,
          comma 1  del  Codice,  delle  domande  depositate  mediante
          servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia
          la documentazione  alla  Camera  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione. 
                9. L'Ufficio assicura il servizio  di  ricezione  del
          deposito delle  risposte  ai  propri  rilievi,  secondo  le
          modalita' stabilite con decreto del Direttore generale  per
          la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e
          marchi.».