IL DIRETTORE GENERALE 
            degli ordinamenti della formazione superiore 
                      e del diritto allo studio 
 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la  disciplina  del
riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a); 
  Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.  127
del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante  il
riordino della disciplina delle scuole  superiori  per  interpreti  e
traduttori; 
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,  concernente  la
determinazione  delle  classi  delle  lauree  universitarie   e,   in
particolare, l'allegato 3 al predetto  provvedimento,  relativo  alla
classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica; 
  Visto il decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270  che  ha
sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007  concernente   la
determinazione delle classi di  laurea  adottato  in  esecuzione  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe
di  laurea  in  «Scienze  della  mediazione   linguistica»   di   cui
all'allegato 3  al  decreto  ministeriale  4  agosto  2000  e'  stata
dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi  di  laurea  in
«Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione
tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe
LM94; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  maggio  2018,  n.  59  recante
modifiche al decreto ministeriale 10 gennaio  2002,  n.  38,  per  il
riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge  11  ottobre
1986, n. 697, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96,  lettera
a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2019, n.  10  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale e'  stata  costituita  la
commissione consultiva e di valutazione con il compito  di  esprimere
parere obbligatorio in ordine alle istanze  di  riconoscimento  delle
scuole superiori per mediatori  linguistici  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 3, del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59; 
  Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno
2019, volte a regolare la  presentazione  delle  istanze  di  cui  ai
citati regolamenti n. 38 del 10 gennaio 2002 e n.  59  del  3  maggio
2018; 
  Vista l'istanza volta a  richiedere  l'autorizzazione  ad  attivare
corsi di studi superiori di  primo  ciclo  di  durata  triennale  per
mediatori linguistici, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  7  del
regolamento adottato con decreto ministeriale 3 maggio 2018,  n.  59,
presentata dall'ente gestore  Italicampus  S.a.s.  per  l'attivazione
della SSML di Bari in data  9  giugno  2021,  nonche'  le  successive
interlocuzioni ed integrazioni; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva  e
di valutazione di cui al verbale  della  riunione  telematica  del  4
ottobre 2021; 
  Tenuto conto della trasmissione da parte  dell'amministrazione  del
predetto parere per l'avvio  dei  corsi  di  primo  ciclo  di  durata
triennale, inviato con nota n. 29857 del 4 ottobre 2021; 
  Preso atto del contenzioso  amministrativo  attualmente  esistente,
incardinato e pendente innanzi al Tribunale amministrativo  regionale
per  il  Lazio,  Roma,  in  merito  alla  legittimita'  del   decreto
ministeriale del 3 maggio 2018, n. 59 e ai relativi atti  conseguenti
e collegati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ente gestore Italicampus S.a.s. e' autorizzato ad istituire la
Scuola superiore per mediatori linguistici di Bari e  ad  attivare  i
relativi corsi di studi superiori per mediatori linguistici di  primo
ciclo, di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli. 
  2. I titoli di cui al comma 1 sono equipollenti a tutti gli effetti
ai diplomi di laurea di primo ciclo di durata  triennale,  conseguiti
nelle universita' al termine dei corsi afferenti  alle  lauree  della
classe L-12 «Mediazione linguistica».