IL DIRIGENTE DELEGATO 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Viste le domande con le  quali  la  societa'  Bristol-Myers  Squibb
Pharma EEIG, titolare della A.I.C., in data  3  dicembre  2020  e  25
febbraio 2021 ha chiesto l'estensione delle indicazioni  terapeutiche
in  regime  di   rimborso   del   medicinale   «Opdivo»   (nivolumab)
relativamente alle  confezioni  con  codice  A.I.C.  n.  044291019/E,
044291021/E e 044291033/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta del 6-9 e 12  aprile  2021  e  nella  sua
seduta del 7-9 e 12 luglio 2021; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 20-22 ottobre 2021; 
  Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale OPDIVO (nivolumab)
autorizzate sono: 
    melanoma: 
      «Opdivo» in associazione  ad  ipilimumab  e'  indicato  per  il
trattamento del melanoma  avanzato  (non  resecabile  o  metastatico)
negli adulti; 
    carcinoma a cellule renali (RCC): 
      «Opdivo» in associazione  ad  ipilimumab  e'  indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule
renali avanzato a rischio intermedio/sfavorevole; 
    carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC): 
      «Opdivo»  in  associazione  ad  ipilimumab   e   2   cicli   di
chemioterapia a base di platino e' indicato  per  il  trattamento  in
prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico
negli  adulti  il  cui  tumore  non  esprime  mutazioni  per  EGFR  o
traslocazioni di ALK; 
    carcinoma dell'esofago istotipo squamoso (OSCC): 
      «Opdivo» e' indicato  in  monoterapia  per  il  trattamento  di
pazienti  adulti  con  carcinoma  dell'esofago   istotipo   squamoso,
avanzato non resecabile, ricorrente  o  metastatico  dopo  precedente
chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino. 
  Il medicinale nelle  confezioni  sotto  indicate  e'  rimborsato  a
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per  le  seguenti  nuove
indicazioni: 
    melanoma: 
      «Opdivo» in  associazione  ad  ipilimumab  e'  indicato,  negli
adulti, per il trattamento del melanoma metastatico  in  presenza  di
metastasi cerebrali asintomatiche o con PD-L1 < 1%; 
    carcinoma a cellule renali (RCC): 
      «Opdivo» in associazione  ad  ipilimumab  e'  indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule
renali avanzato a rischio intermedio/sfavorevole; 
    carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC): 
      «Opdivo»  in  associazione  ad  ipilimumab   e   2   cicli   di
chemioterapia a base di platino e' indicato  per  il  trattamento  in
prima linea del carcinoma polmonare non  a  piccole  cellule  (NSCLC)
metastatico negli adulti il cui tumore non esprime mutazioni per EGFR
o traslocazioni di ALK e con espressione di PD-L1 < 50%; 
    carcinoma dell'esofago istotipo squamoso (OSCC): 
      «Opdivo» e' indicato  in  monoterapia  per  il  trattamento  di
pazienti  adulti  con  carcinoma  dell'esofago   istotipo   squamoso,
avanzato non resecabile, ricorrente  o  metastatico  dopo  precedente
chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino. 
  Confezioni: 
    «10 mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml»  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
044291019/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 596,13; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 983,85; 
    «10 mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
044291021/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.489,20; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.457,78; 
    «10 mg/ml  -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 24 ml» 1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
044291033/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.574,53; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.899,41. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory su tutte  le  confezioni,
da praticarsi alle strutture sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito  dell'Agenzia,  piattaforma  web -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale                                           dell'agenzia:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.