IL DIRETTORE GENERALE per il mare e le coste del Ministero della transizione ecologica di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (convenzione AFS), adottata a Londra il 5 ottobre 2001 nella conferenza diplomatica svoltasi presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito denominata «Convenzione»; Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici antivegetative a base di composti organostannici che agiscono come biocidi attivi sulle navi battenti bandiera o operanti sotto l'autorita' di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10 maggio 2003; successivamente integrato dal regolamento (CE) n. 536/2008 del 13 giugno 2008 e dal regolamento (CE) n. 219/2009 dell'11 marzo 2009; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»; Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi; Vista la legge 31 agosto 2012, n. 163 «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n. 227 del 28 settembre 2012 - Supplemento ordinario - n. 187); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione.»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che tra le altre cose ha costituito la Direzione generale per il mare e le coste (DG MAC); Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che istituisce il nuovo Ministero della transizione ecologica, assegnando a un'unica Cabina di regia le competenze in materia di energia e ambiente e rinomina il Ministero delle infrastrutture e trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «Minimum standards for recognized organizations acting on behalf of the administration»; Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi «Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems on ships» - adottata con la risoluzione MEPC.102(48), sostituita dalla risoluzione MEPC.195(61); Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi «Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships» - adottata con la risoluzione MEPC.104(49); Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) per le ispezioni dei sistemi antivegetativi sulle navi «Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships» - adottata con la risoluzione MEPC.105(49), sostituita dalla risoluzione MEPC.208(62); Vista la circolare AFS.3/Circ.3/Rev.1 del 13 giugno 2016 dell'International maritime organization (IMO) che ha revisionato le linee guida sulle migliori pratiche di gestione per la rimozione di rivestimenti antivegetativi dalle navi, comprese le vernici per gli scafi contenenti tributilstagno (TBT); Vista la nota del 27 luglio 2017 e la successiva comunicazione pervenuta per posta elettronica certificata in data 31 ottobre 2018, con la quale il Lloyd's Register manifestava l'interesse a svolgere i compiti di certificazione statutaria relativi alla convenzione; Considerato che il Lloyd's Register e' organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE; Considerato che il Lloyd's Register, gia' autorizzato e affidato, e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo; Considerato che il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nell'ambito delle proprie competenze, assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente; Decreta: Art. 1 Il Lloyd's Register e' autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonche' al rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicabili alle navi in attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e in conformita' con quanto previsto dalla convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata a Londra il 5 ottobre 2001 ed entrata in vigore il 17 settembre 2008.