IL DIRETTORE GENERALE 
                       per il mare e le coste 
              del Ministero della transizione ecologica 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per la vigilanza sulle autorita' portuali, 
        le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo 
                    e per le vie d'acqua interne 
                 del Ministero delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni  per
la difesa del mare»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349  «Istituzione  del  Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la  Convenzione  internazionale  sul  controllo  dei  sistemi
antivegetativi nocivi sulle navi (convenzione AFS), adottata a Londra
il 5  ottobre  2001  nella  conferenza  diplomatica  svoltasi  presso
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed entrata in  vigore
il 17 settembre 2008, di seguito denominata «Convenzione»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici
antivegetative a base di composti organostannici  che  agiscono  come
biocidi  attivi  sulle  navi  battenti  bandiera  o  operanti   sotto
l'autorita' di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o
uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10  maggio
2003; successivamente integrato dal regolamento (CE) n. 536/2008  del
13 giugno 2008 e dal regolamento (CE) n. 219/2009 dell'11 marzo 2009; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi; 
  Vista la legge 31 agosto 2012, n. 163  «Adesione  della  Repubblica
italiana alla convenzione internazionale per il controllo dei sistemi
antivegetativi nocivi applicati sulle navi,  con  allegati,  fatta  a
Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - n. 227 del 28 settembre 2012 - Supplemento ordinario - n.
187); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72 «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 97 recante  il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione.»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
novembre 2019, n. 138 recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che
tra le altre cose ha costituito la Direzione generale per il  mare  e
le coste (DG MAC); 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22  «Disposizioni  urgenti
in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,  che
istituisce il nuovo Ministero della transizione ecologica, assegnando
a un'unica Cabina di regia le competenze  in  materia  di  energia  e
ambiente e rinomina il Ministero delle infrastrutture e trasporti  in
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Vista la circolare IMO  MSC/Circ.710  -  MEPC/Circ.307  relativa  a
«Minimum standards for recognized organizations acting on  behalf  of
the administration»; 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi  sulle
navi «Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems
on ships» - adottata  con  la  risoluzione  MEPC.102(48),  sostituita
dalla risoluzione MEPC.195(61); 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per il campionamento rapido dei  sistemi  antivegetativi  sulle  navi
«Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems  on  ships»  -
adottata con la risoluzione MEPC.104(49); 
  Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO)
per le ispezioni dei sistemi antivegetativi  sulle  navi  «Guidelines
for inspection of anti-fouling systems on ships» -  adottata  con  la
risoluzione MEPC.105(49), sostituita dalla risoluzione MEPC.208(62); 
  Vista  la  circolare  AFS.3/Circ.3/Rev.1   del   13   giugno   2016
dell'International maritime organization (IMO) che ha revisionato  le
linee guida sulle migliori pratiche di gestione per la  rimozione  di
rivestimenti antivegetativi dalle navi, comprese le vernici  per  gli
scafi contenenti tributilstagno (TBT); 
  Vista la nota del 27 luglio  2017  e  la  successiva  comunicazione
pervenuta per posta elettronica certificata in data 31 ottobre  2018,
con la quale il Lloyd's Register manifestava l'interesse a svolgere i
compiti di certificazione statutaria relativi alla convenzione; 
  Considerato che il Lloyd's  Register  e'  organismo  autorizzato  e
affidato ai sensi del decreto legislativo 14  giugno  2011,  n.  104,
come modificato dal decreto legislativo 12  novembre  2015,  n.  190,
attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa  alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni  marittime,  come  modificata  dalla   direttiva   di
esecuzione 2014/111/UE; 
  Considerato che il Lloyd's Register, gia' autorizzato  e  affidato,
e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali  ed  organizzativi
necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo; 
  Considerato  che  il  Ministero  della  transizione  ecologica   di
concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  assicura   il
corretto  adempimento  degli   obblighi   derivanti   dagli   accordi
internazionali in materia di tutela dell'ambiente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Lloyd's Register  e'  autorizzato  ad  espletare  i  compiti  di
ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonche'  al  rilascio
stesso,  per  conto  dell'amministrazione,  delle  certificazioni  in
materia di sistemi antivegetativi applicabili alle navi in attuazione
del regolamento  (CE)  n.  782/2003  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e in conformita' con quanto previsto  dalla  convenzione
internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi  sulle
navi, adottata a Londra il 5 ottobre 2001 ed entrata in vigore il  17
settembre 2008.