IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni mmobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono idotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della iduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi pettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7431/DGP-PBD del 30 maggio 2017 e n. 15240 del 9 ottobre 2020; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Grosseto (GR): prot. n. 2015/1042/R.I. del 20 maggio 2015 e prot. n. 2015/1043/R.I. del 20 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/188/RI del 4 febbraio 2020, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Castiglione della Pescaia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Padule Diaccia a Est del Diversivo» e «Terreni Ponte Giorgini»; prot. n. 2015/1323/R.I. del 15.06.2015, prot. n. 2015/1324/R.I. del 15 giugno 2015, prot. n. 2015/1327/R.I. del 15 giugno 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2017/827/R.I. del 27 aprile 2017 e prot. n. 2020/187/RI del 4 febbraio 2020, prot. n. 2015/1325/R.I. del 15 giugno 2015, prot. n. 2015/1322/R.I. del 15 giugno 2015 e prot. n. 2015/1326/R.I. del 15 giugno 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Grosseto, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Pineta e Arenile Marina di Grosseto Tombolo», «Porzione ex Fosso San Giovanni e relative pertinenze» e «Ex Strada di Bonifica del Pollino Villa Pizzetti», «Terreno lato dx del Canale di San Rocco», «Porzione ex Fosso dei Molini e relative pertinenze», «Alveo abbandonato del fosso di scolo tra la via Adda e la SS 322 delle Colacchie (Via Scansanese)» e «Porzione ex Fosso Beveraggio e relative pertinenze»; prot. n. 2015/3149/RI del 21 dicembre 2015, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Pitigliano, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Casa mandamentale di Pitigliano»; prot. n. 2015/714/RI del 14 aprile 2015, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Scansano, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Borgo di servizio di Pomonte»; prot. n. 2015/2666/RI del 13 novembre 2015, con il quale sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati «Affacciatoio a sud del diversivo», «Padule Diaccia a sud del Diversivo» e »Melorino e Badiola al Fango lato est a nord del Diversivo»; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 12570 del 7 luglio 2021; Decreta: Art. 1 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Castiglione della Pescaia 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castiglione della Pescaia (GR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Padule Diaccia a Est del Diversivo» e «Terreni ponte Giorgini», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2015/1042/R.I. del 20 maggio 2015 e prot. n. 2015/1043/R.I. del 20 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/188/RI del 4 febbraio 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.080,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Castiglione della Pescaia. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 13.772,72, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.080,73.