IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
mmobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e),  e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati a titolo oneroso sono idotte in misura pari alla riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1
e che, qualora non sia possibile l'integrale  recupero  delle  minori
entrate per lo Stato  in  forza  della  iduzione  delle  risorse,  si
procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere  sui
tributi pettanti all'ente trasferitario ovvero, se  non  sufficienti,
mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato  da  parte
dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/7431/DGP-PBD del  30
maggio 2017 e n. 15240 del 9 ottobre 2020; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione  regionale  Toscana   e   Umbria   riguardanti   il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
Provincia di Grosseto (GR): 
    prot.  n.  2015/1042/R.I.  del  20  maggio  2015   e   prot.   n.
2015/1043/R.I. del 20  maggio  2015,  rettificato  con  provvedimento
prot. n. 2020/188/RI del 4 febbraio 2020,  con  i  quali  sono  stati
trasferiti,  a  titolo  gratuito,  al  Comune  di  Castiglione  della
Pescaia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69
del 2013, gli immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominati, rispettivamente, «Padule Diaccia a Est del  Diversivo»  e
«Terreni Ponte Giorgini»; 
    prot. n. 2015/1323/R.I. del 15.06.2015, prot.  n.  2015/1324/R.I.
del 15 giugno 2015, prot.  n.  2015/1327/R.I.  del  15  giugno  2015,
rettificato con provvedimenti prot. n. 2017/827/R.I.  del  27  aprile
2017  e  prot.  n.  2020/187/RI  del  4  febbraio  2020,   prot.   n.
2015/1325/R.I. del 15 giugno 2015, prot.  n.  2015/1322/R.I.  del  15
giugno 2015 e prot. n. 2015/1326/R.I. del 15 giugno 2015, con i quali
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di  Grosseto,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e  denominati,
rispettivamente, «Pineta  e  Arenile  Marina  di  Grosseto  Tombolo»,
«Porzione ex Fosso San Giovanni e relative pertinenze» e  «Ex  Strada
di Bonifica del Pollino Villa Pizzetti», «Terreno lato dx del  Canale
di San Rocco», «Porzione ex Fosso dei Molini e relative  pertinenze»,
«Alveo abbandonato del fosso di scolo tra la via Adda  e  la  SS  322
delle Colacchie (Via Scansanese)» e «Porzione ex Fosso  Beveraggio  e
relative pertinenze»; 
    prot. n. 2015/3149/RI del 21 dicembre 2015, con il quale e' stato
trasferito, a titolo gratuito, al  Comune  di  Pitigliano,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato  «Casa
mandamentale di Pitigliano»; 
    prot. n. 2015/714/RI del 14 aprile 2015, con il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo  gratuito,  al  Comune  di  Scansano,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Borgo
di servizio di Pomonte»; 
    prot. n. 2015/2666/RI del 13 novembre 2015,  con  il  quale  sono
stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di  Grosseto,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili appartenenti al  patrimonio  dello  Stato  e  denominati
«Affacciatoio a  sud  del  diversivo»,  «Padule  Diaccia  a  sud  del
Diversivo» e »Melorino e  Badiola  al  Fango  lato  est  a  nord  del
Diversivo»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 12570 del 7  luglio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
               al Comune di Castiglione della Pescaia 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castiglione
della Pescaia (GR) sono  ridotte  annualmente  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in
proprieta' al  medesimo  comune  degli  immobili  denominati  «Padule
Diaccia a Est del  Diversivo»  e  «Terreni  ponte  Giorgini»,  meglio
individuati nei provvedimenti del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del demanio-Direzione regionale Toscana  e  Umbria,  rispettivamente,
prot. n. 2015/1042/R.I. del 20 maggio 2015 e prot. n.  2015/1043/R.I.
del  20  maggio  2015,  rettificato  con   provvedimento   prot.   n.
2020/188/RI  del  4  febbraio  2020,  a  decorrere  dalla  data   del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  2.080,73
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Castiglione della Pescaia. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  13.772,72,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 2.080,73.