IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA 1966/2018 del 7 dicembre  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario  -  n.  300  del  28
dicembre 2018, con la quale la societa' Teva Italia S.r.l.  e'  stata
autorizzata all'immissione in  commercio  del  medicinale  «Tadalafil
Teva» e con cui lo stesso e' stato classificato in classe C  (nn)  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la domanda presentata in data 20 ottobre 2021 con la quale la
societa' Teva Italia S.r.l. ha  chiesto  la  riclassificazione  dalla
classe C (nn) alla classe C del medicinale «Tadalafil Teva»; 
  Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  -
scientifica nella seduta del 1°-3 dicembre 2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale TADALAFIL TEVA  (tadalafil)  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Confezioni: 
    «20 mg compresse rivestite con film»  2×1  compresse  in  blister
Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 045617141  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': C; 
    «20 mg compresse rivestite con film»  2×1  compresse  in  blister
Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 045617154  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': C; 
    «20 mg compresse rivestite con film»  2×1  compresse  in  blister
Opa/Al/Pvc/Al -  A.I.C.  n.  045617166  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': C; 
    «20 mg compresse rivestite con film»  8×1  compresse  in  blister
Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 045617178  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': C; 
    «20 mg compresse rivestite con film»  8×1  compresse  in  blister
Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - A.I.C. n. 045617180 (in base 10) - classe  di
rimborsabilita': C; 
    «20 mg compresse rivestite con film»  8×1  compresse  in  blister
Opa/Al/Pvc/Al -  A.I.C.  n.  045617192  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': C; 
    «20 mg compresse rivestite  con  film»  2  compresse  in  blister
Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - A.I.C. n. 043274442 (in base 10) - classe  di
rimborsabilita': C; 
    «5 mg compresse rivestite con film»  14×1  compresse  in  blister
Pvc/Aclar/Pvc/Al - A.I.C. n. 043274861  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': C; 
    «5 mg compresse rivestite con film»  14×1  compresse  in  blister
Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - A.I.C. n. 043274873 (in base 10) - classe  di
rimborsabilita': C; 
    «5 mg compresse rivestite con film»  14×1  compresse  in  blister
Opa/Al/Pvc/Al -  A.I.C.  n.  043274885  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': C.