Estratto determina n. 5/2022 del 12 gennaio 2022 
 
    Medicinale: GANCICLOVIR MEDAC. 
    Titolare A.I.C.: Medac Pharma S.r.l. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Ganciclovir Medac (ganciclovir)» nelle  forme,  confezioni  ed  alle
condizioni di seguito specificate. 
    Titolare A.I.C.: Medac Pharma S.r.l. 
    Confezione: «500 mg polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 047414014 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Dopo  ricostituzione:   per   quanto   riguarda   il   medicinale
ricostituito,  la  stabilita'  chimica  e  fisica  in  uso  e'  stata
dimostrata per 12 ore alla temperatura di 20-25°C  dopo  dissoluzione
con acqua per preparazioni iniettabili. Non congelare. 
    Dopo diluizione: la stabilita' chimica e fisica in uso  e'  stata
dimostrata per 24 ore alla temperatura di 2-8°C (non congelare). 
    Da un punto di vista microbiologico, la soluzione per l'infusione
di «Ganciclovir medac» deve essere utilizzata immediatamente. In caso
contrario, i tempi  di  conservazione  in  uso  e  le  condizioni  di
conservazione  prima   dell'uso   rientrano   nella   responsabilita'
dell'utilizzatore e di norma non devono superare le 24 ore a 2-8°C, a
meno che la ricostituzione e la  diluizione  non  siano  avvenute  in
condizioni asettiche controllate e convalidate. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        un  flaconcino  contiene  546  mg  di   ganciclovir   sodico,
equivalenti a 500 mg di ganciclovir. 
    Dopo la  ricostituzione  in  10  ml  di  acqua  per  preparazioni
iniettabili, 1  ml  di  soluzione  ricostituita  contiene  50  mg  di
ganciclovir. 
    Eccipienti: 
      sodio idrossido per l'aggiustamento del pH; 
      acido cloridrico per l'aggiustamento del pH. 
    Produttore/i del prodotto finito: 
      rilascio dei lotti: 
        Quercus Labo BV 
        Wijmenstraat 21P 
        B-9030 Mariakerke 
        Belgio. 
    Indicazioni terapeutiche: «Ganciclovir medac» e'  indicato  negli
adulti e negli adolescenti di eta' pari o superiore a dodici anni per 
      il trattamento di pazienti immunocompromessi  con  malattia  da
citomegalovirus (CMV); 
      la  prevenzione  della  malattia  da  CMV   in   pazienti   con
immunosoppressione indotta da farmaci (per esempio dopo trapianto  di
organo o chemioterapia oncologica). 
    Devono essere prese in considerazione le  linee  guida  ufficiali
sull'uso appropriato degli agenti antivirali. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «500 mg polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 047414014 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': H. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 27,10. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 44,72. 
    Sconto obbligatorio sul prezzo ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Ganciclovir  Medac»  (ganciclovir)  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Ganciclovir Medac (ganciclovir)» e' la seguente: medicinale soggetto
a  prescrizione  medica  limitativa  utilizzabile  esclusivamente  in
ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscano   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.