IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; Visto, in particolare, l'art. 65, comma 6 che prevede che al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui all' art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall' art. 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Visto, inoltre, il successivo comma 7 del citato art. 65 che stabilisce che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021; Considerato che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Acquisite, in modalita' telematica, le istanze inviate dagli enti interessati con la relativa attestazione della perdita di gettito per le minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Esaminate le istanze pervenute e accertato, a seguito delle conseguenti verifiche, che le richieste dei comuni, ammissibili al ristoro, ammontano ad euro 3.276.390,43; Ritenuto, pertanto, di dover procedere al ristoro previsto dal menzionato comma 7 dell'art. 65 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2021; Decreta: Art. 1 Il fondo di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dall'art. 65, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ai fini del ristoro, in favore dei comuni per le minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 da parte dei soggetti che esercitano le attivita' di cui all' art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall' art. 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' ripartito per euro 3.276.390,43, secondo gli importi indicati nell'allegato A e sulla base delle modalita' definite nell'allegato B «Nota metodologica».