IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di
Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 16  marzo  2018  e
del 6 settembre 2018 con cui il predetto stato d'emergenza  e'  stato
prorogato fino al 10 marzo 2019; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 482 del 20 settembre 2017, n. 491 del 29 novembre 2017,  n.
494 del 28 dicembre 2017, n. 552 del 22 ottobre 2018 e n. 565 del  27
dicembre 2018, con cui sono stati disposti gli interventi urgenti  di
protezione civile in conseguenza dei predetti eventi calamitosi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 589 del 15 aprile 2019 recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Toscana  nelle
iniziative finalizzate a consentire il superamento  della  situazione
di criticita' determinatasi in conseguenza degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni  9  e  10  settembre  2017  nel
territorio dei  Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano  Marittimo  e  di
Collesalvetti, in Provincia di Livorno», con cui si e'  provveduto  a
regolare  la  prosecuzione  degli  interventi  finanziati   con   gli
stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le  emergenze  nazionali
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  765  del  2  aprile  2021  recante:  «Ulteriori  disposizioni  di
protezione civile finalizzate  al  superamento  della  situazione  di
criticita' determinatasi  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni  9  e  10  settembre  2017  nel
territorio dei  Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano  Marittimo  e  di
Collesalvetti, in Provincia di Livorno. Proroga della  vigenza  della
contabilita' speciale n. 6064»; 
  Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145,  recante:  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,
con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro  per
l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e
2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione  di  interventi
strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art.
25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da  realizzare
secondo  le  modalita'   previste   dall'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 558  del  15  novembre  2018,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio  idraulico  e
idrogeologico nonche' all'aumento del  livello  di  resilienza  delle
strutture  e  infrastrutture  individuate  dai  commissari   delegati
nominati a seguito di una serie di deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri di dichiarazione dello stato  di  emergenza,  tra  le  quali
anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in  rassegna,  ed
e' stato istituito un apposito fondo nello stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  dal  quale,  le  risorse
finanziarie di  cui  trattasi,  sono  state  trasferite  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in  ulteriore
apposito fondo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  previa
assegnazione  delle  medesime  ai   diversi   contesti   emergenziali
interessati da disporsi  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione  del  Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino
e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato
il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro,  di  misure  di
emergenza articolate nell'ambito di intervento 1  e  nelle  azioni  2
(Piano  emergenza  dissesto),  3  (Interventi  urgenti  di  messa  in
sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete
danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione  degli
effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico)  e
4  (Interventi  per  la  mitigazione   del   rischio   idraulico   ed
idrogeologico e riduzione  del  rischio  residuo,  connesso  con  gli
eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle  strutture  e  delle
infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento  del  livello  di
resilienza delle stesse),  da  realizzare  mediante  l'impiego  delle
predette risorse finanziarie; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione  di  risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e'
stato disciplinato l'impiego delle  risorse  stanziate  dalla  citata
disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
    il  Piano  degli  investimenti  da  realizzare  con  le   risorse
finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di  rimodulazione
in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei  limiti
della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita'  ai
soggetti beneficiari  individuati  ai  sensi  del  medesimo  decreto,
previa autorizzazione del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile (art. 2, comma 1); 
    relativamente alle economie derivanti dall'attuazione  dei  piani
delle tre annualita', fosse  consentito  di  procedere  a  specifiche
rimodulazioni finalizzate  a  consentine  l'utilizzo  mediante  nuovi
interventi per i  quali  la  stipula  dei  relativi  contratti  o  la
definizione delle  connesse  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti
avrebbe  dovuto   avvenire   entro   il   30   settembre   successivo
all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art.
2, comma 4-ter); 
    gli interventi di cui trattasi fossero attuati con  le  modalita'
di cui alla richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5); 
    con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario
dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6); 
    la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse
ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  27  del  citato   decreto
legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile
2009 (art. 6, comma 2); 
    gli interventi realizzati  con  le  risorse  finanziarie  di  cui
trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3); 
  Visto l'art. 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge n.
125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020,  con
il quale e' stato stabilito  che,  in  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di
continuita',  la  conclusione  degli  interventi  finanziari  con  le
risorse di cui all'art. 1, comma 1029 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23  ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi  dell'art.
27  del  citato  decreto  legislativo  n.  1/2018  sulle  quali  sono
confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse  prorogabile  fino
al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma  5,
del medesimo decreto legislativo, previa verifica del  cronoprogramma
dei  pagamenti  disposto  tramite  il  sistema  di  cui  al   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresi', che  alle
risorse disponibili sulle  predette  contabilita'  speciali  relative
agli stanziamenti disposti  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali si  applicassero  le  procedure  di  cui  all'art.  27  del
richiamato decreto legislativo n. 1/2018; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'11
luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020; 
  Considerato che, previa verifica del cronoprogramma  dei  pagamenti
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del  presente
provvedimento, con successiva ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile puo' essere  disposta,  ove  necessario,  una
ulteriore proroga della contabilita' speciale  fino  al  31  dicembre
2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-undevicies del decreto-legge
n. 125/2020; 
  Viste le note  della  Regione  Toscana  dell'8  ottobre  e  del  15
novembre  2021,  con  cui  e'  stata  richiesta  l'autorizzazione   a
trasferire nella contabilita' speciale n.  6064  risorse  finanziarie
provenienti dal bilancio del Comune di Livorno per  l'ampliamento  di
due interventi previsti nel Piano  degli  investimenti,  di  cui  uno
relativo all'annualita' 2020 e l'altro all'annualita' 2021, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio
2019 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.
125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2020,  n.
159,  con  cui  consentire  senza   soluzione   di   continuita'   la
prosecuzione degli  interventi  finanziati  con  le  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del  22  dicembre
2021; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione   degli   interventi
finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, il dirigente del settore protezione  civile
regionale della regione Toscana, gia' nominato soggetto  responsabile
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  dell'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile  n.  589  del  15  aprile  2019,
prosegue nel coordinamento  degli  interventi  connessi  agli  eventi
richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati
finanziati con gli stanziamenti disposti ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  27  febbraio  2019  e
successive modifiche e integrazioni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  soggetto  responsabile
provvede  alle  iniziative   finalizzate   al   completamento   degli
interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi  di  cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile  n.  482  del  20  settembre  2017,  nonche'  nelle  eventuali
rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla  data  di
adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  richiamato  al
comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate  ai  soggetti  ordinariamente  competenti.  Il
soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio
2019, e' autorizzato alla prosecuzione di  detti  interventi  con  le
modalita', anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  n.  558/2018  e   successive
modifiche e integrazioni. 
  3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle  iniziative  di  cui  al  presente
articolo  si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Toscana  e  dei  soggetti  gia'  individuati  in   attuazione   della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 589 del 15 aprile 2019, nonche' di altri soggetti,  qualora
sia necessario  avvalersene,  sulla  base  di  apposita  convenzione,
nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio di  ciascuna  Amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al comma  2,  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6064,  aperta  ai  sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
482 del 20 settembre 2017, che e' ulteriormente prorogata fino al  31
dicembre  2023  unicamente  per  la  realizzazione  degli  interventi
finanziati con le risorse stanziate dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  27  febbraio  2019,  ovvero  con  esse
cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di
cui al comma 1, alla data del 30 giugno 2022 e del  30  giugno  2023,
dei dati di monitoraggio finanziario,  fisico  e  procedurale  e  del
cronoprogramma dei pagamenti,  limitatamente  alle  opere  pubbliche,
desumibili dal sistema di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. Il soggetto responsabile e'  tenuto  a  relazionare  al
Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno
2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora  dalle
stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente  non  sia
possibile disporre  delle  informazioni  necessarie  al  monitoraggio
richiesto, per gli interventi di  cui  trattasi  dispone  con  propri
provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto  previsto  dal
successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere  sulle
risorse all'uopo trasferite nel bilancio regionale. 
  5. In conformita' a quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  1,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio
2019,  il  soggetto  responsabile   e'   autorizzato   a   presentare
rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in
relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti  della  quota  parte
delle  risorse  assegnate  per  ciascuna   annualita'   ai   soggetti
beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da  sottoporre
alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento  della   protezione
civile. 
  6. Le risorse finanziarie relative  agli  interventi  finanziati  o
cofinanziati ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  del  27  febbraio  2019,  disponibili  sulla   contabilita'
speciale che, rispettivamente, alla data del 30  giugno  2022  ovvero
del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla  verifica  di  cui  al
comma  4,  ricompresi  in  piani  approvati  dal  Dipartimento  della
protezione civile, sono trasferite  al  bilancio  della  regione  che
provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei  modi
ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme  residue
rinvenienti  al  completamento  di  detti  interventi,   nonche'   le
eventuali ulteriori  risorse  giacenti  sulla  contabilita'  speciale
all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli del bilancio dello Stato, ad eccezione di  quelle  derivanti
da fondi di diversa provenienza,  che  vengono  versate  al  bilancio
delle Amministrazioni di provenienza. 
  7. Agli interventi programmati e approvati dal  Dipartimento  della
protezione civile trasferiti alla  gestione  ordinaria  ai  sensi  di
quanto previsto dal comma 4 per i quali  non  siano  state  contratte
obbligazioni giuridicamente vincolanti  entro  il  termine  di dodici
mesi  dal  predetto  trasferimento,  la  relativa  autorizzazione  e'
revocata dal Dipartimento a tal data. E' fatta salva la  possibilita'
di non procedere alla predetta  revoca,  solo  in  caso  di  motivata
richiesta della regione, da sottoporre alla  preventiva  approvazione
del Dipartimento  della  protezione  civile,  in  cui  venga  fornita
indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego
delle risorse  nonche'  un  cronoprogramma  di  azioni  e  misure  da
adottare  ai  fini  dell'avvio  degli  interventi.   In   tal   caso,
l'autorizzazione si  intende  prorogata  per  ulteriori dodici  mesi,
decorsi  i  quali,  ove  non  siano  state   contratte   obbligazioni
giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e' revocata dal
Dipartimento della protezione civile in via definitiva.  Alla  revoca
dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle  risorse  relative
come specificato all'ultimo periodo comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  4  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. Il soggetto responsabile e' tenuto a relazionare al Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi
quelli di cui  al  comma  7,  realizzati  dopo  il  trasferimento  al
bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal
comma 4. 
  10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  11. Le  modalita'  di  trasferimento  delle  risorse  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020
rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilita'
speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per
il completamento dei piani approvati dal Capo del Dipartimento. 
  12. Per il completamento dell'intervento di riduzione  del  rischio
idraulico sul bacino del Rio Maggiore nel Comune di  Livorno,  codice
2017ELI0152/M9, gia' ricompreso nel Piano degli investimenti  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27  febbraio
2019, annualita' 2020, il predetto comune e' autorizzato a trasferire
nella contabilita' speciale n. 6064 l'importo di  euro  350.000,00  a
carico del capitolo  di  spesa  del  bilancio  comunale  n.  U.50328,
esercizio finanziario anno 2021. Per il completamento dell'intervento
di riduzione del rischio idraulico sul bacino del  Rio  Maggiore  nel
Comune di Livorno,  codice  2017ELI0152/M5_M6,  gia'  ricompreso  nel
Piano degli  investimenti  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27  febbraio  2019,  annualita'  2021,  il
predetto  comune  e'  autorizzato  a  trasferire  nella  contabilita'
speciale n. 6064 l'importo di euro 415.772,13 a carico  del  capitolo
di spesa del bilancio comunale n. 46013, esercizio  finanziario  anno
2021. 
  La conseguente rimodulazione del suddetto Piano degli  investimenti
dovra' essere sottoposta all'approvazione del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.