IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, nonche' i comuni frontalieri interessati, determinera', annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria; Visto l'art. 2, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, il quale stabilisce che le somme attribuite potranno essere destinate, nel limite del 30 per cento, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1979, n. 42 - che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 - con il quale e' stato stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei termini ivi stabiliti; Sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la Provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati; Decreta: I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente: Art. 1 I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2020 e 2021.