IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di  approvazione
ed esecuzione  dell'accordo  fra  l'Italia  e  la  Svizzera  relativo
all'imposizione dei  lavoratori  frontalieri  ed  alla  compensazione
finanziaria a  favore  dei  comuni  italiani  di  confine,  il  quale
stabilisce che il  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro, sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle
d'Aosta  e  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  nonche'  i  comuni
frontalieri interessati,  determinera',  annualmente,  i  criteri  di
ripartizione  e   di   utilizzazione   della   stessa   compensazione
finanziaria; 
  Visto l'art. 2, comma 14, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, il quale stabilisce che le somme  attribuite
potranno  essere  destinate,  nel  limite  del  30  per   cento,   al
finanziamento di servizi resi ed effettivamente  fruiti  relativi  ad
opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103, e successive modificazioni, recante  regolamento
di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1979,  n.  42  -  che  sostituisce
l'art.  31  della  Convenzione  fra  la  Repubblica  italiana  e   la
Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 -  con  il  quale  e'  stato
stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia
di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei  termini
ivi stabiliti; 
  Sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la Provincia
autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati; 
 
                              Decreta: 
 
  I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai
cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni
italiani di confine, a  titolo  di  compensazione  finanziaria,  sono
determinati nel modo seguente: 
                               Art. 1 
 
  I  presenti   criteri   di   ripartizione   si   riferiscono   alla
compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2020 e 2021.