IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  ai  sensi  del
quale «In  caso  di  sospetta  o  confermata  dispersione  di  agenti
patogeni,   tossine,   agenti   chimici   o    radiazioni    nucleari
potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare  la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non e'  autorizzata
l'immissione in commercio, al fine  di  fronteggiare  tempestivamente
l'emergenza»; 
  Visto il parere positivo del  CHMP  dell'EMA  (EMA/CHMP/18620/2022)
del 27 gennaio 2022, relativo alla autorizzazione  all'immissione  in
commercio del suddetto medicinale; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 622 del 28  gennaio
2022, che  autorizza  l'immissione  in  commercio  della  specialita'
medicinale anti-virale anti-COVID-19 denominata «Paxlovid»; 
  Visto il parere favorevole  della  Commissione  tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA rilasciato nella seduta straordinaria  del  28  gennaio
2022 relativo  alla  classificazione  ai  fini  della  fornitura,  su
proposta  dell'Ufficio  procedure  centralizzate,  della  specialita'
medicinale anti virale antiCOVID-19 denominata «Paxlovid»; 
  Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate di AIFA  n.
15 del 31 gennaio 2022 che classifica  ai  fini  della  fornitura  la
specialita' medicinale «Paxlovid» in apposita classe C (NN), ai sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  26  novembre  2021,
recante  «Autorizzazione  alla   temporanea   distribuzione   farmaci
antivirali "Molnupiravir" e "Paxlovid".», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 13 dicembre 2021, n. 295, con cui e' stata autorizzata,
nelle  more   del   perfezionamento   delle   procedure   finalizzate
all'autorizzazione  all'immissione  in   commercio,   la   temporanea
distribuzione del medicinale «Molnupiravir»  per  il  trattamento  di
COVID-19, privo di una autorizzazione all'immissione in commercio nel
territorio europeo e nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del  decreto  del  Ministro  della  salute
succitato,  ai  sensi  del  quale  «Con   successivi   provvedimenti,
l'Agenzia italiana  del  farmaco  definisce  modalita'  e  condizioni
d'impiego dei medicinali di cui al comma 2, in coerenza con la scheda
informativa dei prodotti approvata dalla medesima Agenzia»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui sopra,  ai
sensi  del  quale  «L'Agenzia  italiana  del  farmaco  istituisce  un
registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio  dell'impiego
dei medicinali di cui all'art. 1 e, sulla base della valutazione  dei
dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro  della
salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca
immediata del presente decreto»; 
  Considerato  il  parere   della   Commissione   tecnico-scientifica
dell'Agenzia italiana del farmaco reso in data 2 febbraio  2022,  che
ha approvato la scheda di raccolta dati con  le  relative  condizioni
d'uso del farmaco «Paxlovid» (PF-07321332+ritonavir) nel  trattamento
della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19),  e  sulla  base  della
quale sara' sviluppato il relativo registro di monitoraggio AIFA; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modalita' e condizioni di impiego 
 
  1.   L'antivirale   PF-07321332+ritonavir   (PAXLOVID),    prodotto
dall'azienda Pfizer Europe MA EEIG, e' impiegato per  il  trattamento
della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli  adulti  che  non
necessitano di ossigenoterapia supplementare e che  sono  ad  elevato
rischio di progressione a COVID-19 severa. 
  2. L'antivirale di cui al comma 1 e' impiegato nel  rispetto  delle
seguenti modalita': 
    a) la selezione del paziente e' affidata ai  medici  di  medicina
generale, ai medici delle USCA(R)  e,  in  generale,  ai  medici  che
abbiano l'opportunita' di entrare in contatto con pazienti affetti da
COVID di  recente  insorgenza  e  con  sintomi  lievi-moderati  e  di
indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale effettuare la
prescrizione con compilazione  del  registro  di  monitoraggio  e  la
distribuzione del farmaco che deve avvenire nel rispetto dei  criteri
fissati dalla CTS,  e  indicati  nell'ambito  del  registro,  di  cui
all'art. 2; 
    b)  la  prescrivibilita'  del  prodotto  e'  limitata  ai  medici
operanti nell'ambito delle strutture identificate dalle  regioni  per
la somministrazione; 
    c)  la  prescrizione  ed  il  trattamento  devono  garantire   la
somministrazione del prodotto il piu' precocemente possibile rispetto
all'insorgenza dei sintomi, e comunque  non  oltre  i  cinque  giorni
dall'inizio degli stessi. 
  3.  La  definizione  del  percorso  attraverso  il  quale   vengono
identificati i pazienti  eleggibili  al  trattamento  e'  rimessa  ai
provvedimenti delle regioni e delle province autonome.