IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni.»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  745/20021  del  22   giugno   2021,
concernente la riclassificazione del medicinale «Lacosamide  Accord»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 164 del 10 luglio 2021; 
  Considerato che occorre  rettificare  la  determina  suddetta,  per
erronea indicazione dei prezzi relativi alla  confezione  con  codice
A.I.C. n. 045678024; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
    Rettifica della determina AIFA n. 745/2021 del 22 giugno 2021 
 
  E' rettificata nei  termini  che  seguono,  la  determina  AIFA  n.
745/20021 del 22 giugno 2021, concernente  la  riclassificazione  del
medicinale LACOSAMIDE ACCORD,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  164  del  10  luglio
2021, 
    laddove e' scritto: 
      «Confezione: 
        «50  mg  -  compresse  rivestite  con  film  -   uso   orale»
blister (PVC/PVCDC/ALU) - 56 compresse - A.I.C. n. 045678024 (in base
10). Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory  (IVA  esclusa):
euro 27,76. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,80»; 
    leggasi: 
      «Confezione: 
        «50 mg - compresse rivestite con film -  uso  orale»  blister
(PVC/PVCDC/ALU) - 56 compresse - A.I.C. n. 045678024  (in  base  10).
Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro
14,80. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76».