IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  4  aprile  2013,
recante  «Criteri  di   individuazione   degli   scaglioni   per   la
negoziazione automatica dei generici e dei  biosimilari»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 131 del 6 giugno 2013, nonche'  il  comunicato  dell'AIFA  del  15
ottobre  2020  relativo  alla  procedura  semplificata  di  prezzo  e
rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina n. 1109/2018  del  13  luglio  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2018, con  la  quale  la
societa' Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale «Lendenuz» e con  cui  lo  stesso  e'  stato
collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C(nn); 
  Vista la domanda presentata in data 25 gennaio 2018 con la quale la
societa'   Sandoz   S.p.a.,   titolare   A.I.C.,   ha   chiesto    la
riclassificazione dalla classe C(nn) alla  classe  A  del  medicinale
«Lendenuz», relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 045648021,
045648045, 045648096, 045648110, 045648161, 045648185 e  045648250  e
successivamente con  istanza  del  3  febbraio  2021  ha  chiesto  la
classificazione della confezione con codice A.I.C. n. 045648235; 
  Visto il comunicato della societa' Sandoz S.p.a.  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   -   Foglio   delle
inserzioni - n. 137 dell'11 novembre 2021, di approvazione del cambio
di denominazione del medicinale da «Lendenuz» a «Lacosamide Sandoz»; 
  Viste le deliberazioni n. 63 del 24 novembre 2021 e  n.  7  del  25
gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA  adottate  su
proposta del direttore  generale,  concernente  l'approvazione  delle
specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio  e  rimborsabilita'  da  parte   del   Servizio   sanitario
nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale LACOSAMIDE SANDOZ (lacosamide) nelle confezioni sotto
indicate e' classificato come segue: 
    confezioni: 
      «50 mg compresse rivestite con film» 14  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL; 
      A.I.C.: n. 045648021 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,70; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,94; 
      «50 mg compresse rivestite con film» 56  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL; 
      A.I.C.: n. 045648045 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 14,80; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76; 
      «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL; 
      A.I.C.: n. 045648096 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7,40; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,88; 
      «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL; 
      A.I.C.: n. 045648110 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 29,60; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 55,52; 
      «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL; 
      A.I.C. n. 045648161 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 11,11; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,83; 
      «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL; 
      A.I.C.: n. 045648185 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 44,41 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 83,29; 
      «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL; 
      A.I.C.: n. 045648250 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 59,21; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 111,05; 
      «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL; 
      A.I.C. n. 045648235 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 14,80; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,76. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Lacosamide Sandoz» (lacosamide) e' classificato, ai sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
  Le confezioni di cui all'art. 1,  che  non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C(nn).