IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, «Regolamento»); 
  Visto il codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
di seguito «Codice»); 
  Visto  il  regolamento  del  Garante  del  4  aprile  2019,  n.  1,
concernente  «le  procedure   interne   aventi   rilevanza   esterna,
finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio  dei  poteri
demandati al Garante per la protezione dei dati personali»; 
  Visto l'art. 144-bis del codice, introdotto con il decreto-legge  8
ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge  3  dicembre  2021,  n.
205, che ha attributo al Garante specifiche competenze nei  confronti
del fenomeno del c.d. «revenge porn»; 
  Preso  atto,  in  particolare,  che  il  comma  5  di  tale   nuova
disposizione prevede che il Garante, con proprio provvedimento, possa
disciplinare specifiche modalita' di svolgimento dei procedimenti  in
questione e le misure per impedire la diretta identificabilita' degli
interessati; 
  Ritenuto che il provvedimento di cui al citato art. 144-bis,  comma
5, nell'ambito di un  coerente  disegno  normativo,  possa  utilmente
rientrare fra  i  regolamenti  adottati  dal  Garante  ai  sensi  del
combinato disposto di cui agli articoli 154, comma 3 e 156, comma  3,
del  codice,  dovendo  disciplinare  un  ulteriore  procedimento   di
competenza dell'Autorita'; 
  Ritenuto, pertanto, sulla base delle  predette  considerazioni,  di
dover apportare, ai sensi dell'art. 156, comma  3,  lettera  a),  del
Codice,  al  regolamento  del  Garante  n.  1/2019,  concernente   le
procedure  interne  aventi  rilevanza   esterna,   finalizzate   allo
svolgimento dei compiti  e  all'esercizio  dei  poteri  demandati  al
Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 4  aprile
2019),  l'integrazione  di  cui  all'art.  33-bis,   come   formulata
nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale; la predetta disposizione entra in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della medesima deliberazione; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore l'avv. Guido Scorza; 
 
                              Delibera: 
 
  a) nei termini di cui in premessa, di apportare al regolamento  del
Garante n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi  rilevanza
esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei
poteri demandati al Garante per  la  protezione  dei  dati  personali
(deliberazione 4 aprile 2019), l'integrazione di cui all'art. 33-bis,
come formulata nell'allegato A alla presente  deliberazione,  che  ne
costituisce parte integrante e sostanziale; la predetta  disposizione
entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della medesima deliberazione; 
  b)   di   trasmettere   la   presente   deliberazione   all'ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della  giustizia  per  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
                            Il presidente 
                              Stanzione 
 
                             Il relatore 
                               Scorza 
 
                       Il segretario generale 
                               Mattei