IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, «Regolamento»); Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»); Visto il regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, concernente «le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali»; Visto l'art. 144-bis del codice, introdotto con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, che ha attributo al Garante specifiche competenze nei confronti del fenomeno del c.d. «revenge porn»; Preso atto, in particolare, che il comma 5 di tale nuova disposizione prevede che il Garante, con proprio provvedimento, possa disciplinare specifiche modalita' di svolgimento dei procedimenti in questione e le misure per impedire la diretta identificabilita' degli interessati; Ritenuto che il provvedimento di cui al citato art. 144-bis, comma 5, nell'ambito di un coerente disegno normativo, possa utilmente rientrare fra i regolamenti adottati dal Garante ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 154, comma 3 e 156, comma 3, del codice, dovendo disciplinare un ulteriore procedimento di competenza dell'Autorita'; Ritenuto, pertanto, sulla base delle predette considerazioni, di dover apportare, ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera a), del Codice, al regolamento del Garante n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 4 aprile 2019), l'integrazione di cui all'art. 33-bis, come formulata nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; la predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della medesima deliberazione; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore l'avv. Guido Scorza; Delibera: a) nei termini di cui in premessa, di apportare al regolamento del Garante n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 4 aprile 2019), l'integrazione di cui all'art. 33-bis, come formulata nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; la predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della medesima deliberazione; b) di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presidente Stanzione Il relatore Scorza Il segretario generale Mattei