IL DIRETTORE GENERALE 
             per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti  dei  passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004; 
  Visto il decreto legislativo 4  novembre  2014,  n.  169,  recante:
«Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004,
relativo ai diritti  dei  passeggeri  nel  trasporto  effettuato  con
autobus»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 5 marzo 2015, n. 84, di attuazione  dell'art.  3,  comma  7,  del
citato decreto legislativo n. 169/2014; 
  Visto in particolare l'art. 12 del regolamento (UE) n. 181/2011, il
quale dispone che gli Stati membri designano le stazioni  di  autobus
in cui e'  fornita  assistenza  alle  persone  con  disabilita'  o  a
mobilita' ridotta; 
  Visti in particolare i seguenti articoli del decreto legislativo n.
169/2014: 
    l'art. 1, comma 3, che dispone che il regolamento n. 181/2011  si
applica, salvo quanto previsto all'art. 18, commi 1 e 2,  ai  servizi
regolari la cui distanza prevista e'  pari  o  superiore  a  250  km,
nazionali  od  internazionali,  tra  l'Italia  e  gli  Stati   membri
dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica; 
    l'art. 2, comma 1, lettera  n),  che  definisce  la  stazione  di
autobus come la stazione  presidiata  in  cui,  secondo  un  percorso
preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o  lo
sbarco dei passeggeri, dotata di strutture, tra  le  quali  il  banco
dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria; 
    l'art. 3, comma 7, che stabilisce che le regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano indicano le stazioni di  autobus  che
forniscono  assistenza  a  persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'
ridotta, ai fini della designazione, prevista al citato art.  12  del
regolamento  UE  n.  181/2011,   da   parte   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Viste in particolare le seguenti disposizioni  del  citato  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 84/2015: 
    l'art. 2, comma 1, che prevede  che  le  regioni  e  le  province
autonome  comunichino  alla  Direzione  generale  per  il   trasporto
stradale e  per  rintermodalita'  le  stazioni  di  autobus  da  esse
individuate; 
    l'art. 2, comma 2, in base al quale, entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione di cui al periodo precedente, con decreto del direttore
della  Direzione  generale  per   il   trasporto   stradale   e   per
rintermodalita' sono designate, ai sensi dell'art. 3,  comma  7,  del
decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le stazioni  di  autobus
nelle quali e' fornita assistenza alle persone con  disabilita'  o  a
mobilita' ridotta; 
  Vista la comunicazione di cui all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
ministeriale n. 84/2015,  inviata  alla  Direzione  generale  per  la
sicurezza stradale e l'autotrasporto da parte della Regione Lazio con
nota n. 0971995 del 25 novembre 2021; 
  Tenuto conto che, secondo quanto contenuto nella citata nota  della
Regione Lazio, il Terminal Bus Tibus, sito in Roma al largo  Mazzoni,
risulta congruente con i criteri di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
decreto ministeriale n. 84/2015; 
 
                               Designa 
 
ai sensi dell'art. 3, comma 7, del  decreto  legislativo  4  novembre
2014, n. 169, la stazione di autobus Tibus,  sita  in  Roma  a  largo
Mazzoni, s.n.c., il cui ente di gestione risulta essere alla  odierna
data la Tibus S.r.l. 
  Per gli  effetti  e'  aggiornato  l'elenco,  allegato  al  presente
decreto di cui e' parte integrante, delle stazioni di  autobus  nelle
quali, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.
181/2011,  i  vettori  e  gli  enti  di  gestione   delle   stazioni,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  prestano   gratuitamente
assistenza  almeno  nella   misura   specificata   nella   parte   a)
dell'allegato  I  al  regolamento  n.  181/2011  alle   persone   con
disabilita' o a mobilita' ridotta. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  sul  sito  internet  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it 
    Roma, 10 febbraio 2022 
 
                                      Il direttore generale: Di Santo