IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio  2021,
con  la  quale  e'  stato  dichiarato,  per  3  mesi  dalla  data  di
deliberazione,  lo  stato   di   emergenza   in   conseguenza   delle
precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal  2  al  10  gennaio
2021  nel  territorio  dei  comuni  colpiti  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  di  cui  all'allegato  elenco  alla  delibera
medesima; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2  settembre  2021
con la quale il  predetto  stato  di  emergenza  e'  stato  prorogato
di cinque mesi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  15  ottobre  2021
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1,  comma  3,
della delibera del Consiglio dei ministri del 26  febbraio  2021,  e'
stato integrato di euro  1.117.000,00  a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui  all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli  interventi  di  cui  alla
lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 754 del 22 marzo 2021 recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza delle precipitazioni  nevose  verificatesi  nei
giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»; 
  Vista la nota del 26 ottobre  2021  del  Presidente  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  D'intesa con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'  individuata  quale
amministrazione  competente  alla  prosecuzione,  in  via  ordinaria,
dell'esercizio  delle  funzioni  del  Commissario  delegato  di   cui
all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 754 del 22 marzo 2021, nel  coordinamento  degli
interventi,  conseguenti  agli   eventi   richiamati   in   premessa,
pianificati e approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  l'assessore  regionale  con
delega alla protezione civile della Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia e' individuato quale soggetto  responsabile  delle  iniziative
finalizzate   al   completamento   degli   interventi   integralmente
finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui  all'art.  1
della citata ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 754/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia'
formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
Il  predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla  ricognizione   ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti  ordinariamente  competenti.  Il  soggetto  responsabile  e'
autorizzato,  per  ulteriori   sei   mesi,   ferma   in   ogni   caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle
disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici
e di acquisizione di beni e  servizi  nonche'  per  la  riduzione  di
termini analiticamente  individuati  specificate  nell'art.  3  della
citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
754/2021. 
  3. Entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,  commissario
delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della  citata  ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n.  754/2021,  provvede
ad inviare al Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione
sulle  attivita'  svolte  contenente   l'elenco   dei   provvedimenti
adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso
con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche'  della  collaborazione  degli
enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6269,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 754/2021, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  26
ottobre 2022. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilita'
speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati  e  approvati,
vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio  2018
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione civile. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi
Piani degli  interventi,  nei  quali  possono  esser  inseriti  nuovi
interventi   strettamente   connessi   all'evento   emergenziale   in
trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui  al
comma 4, nei  modi  ivi  indicati,  al  completamento  degli  stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 febbraio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio