IL DIRETTORE GENERALE 
              per la vigilanza sugli enti cooperativi, 
                          e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo  2  agosto  2002,  n.  220,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma  936,  lettera  a),  n.  1),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Considerato che  le  sessantotto  societa'  cooperative,  riportate
nell'elenco  parte  integrante  del  decreto,   si   sono   sottratte
all'attivita' di vigilanza e, pertanto, si trovano  nelle  condizioni
previste dalla norma sopra citata; 
  Ritenuto  che,  per  le  stesse   cooperative,   si   applichi   il
provvedimento di scioglimento per atto d'autorita'  di  cui  all'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  n.  283
del 27 novembre 2021  dell'avvio  del  procedimento  di  scioglimento
d'autorita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  disposto  lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  di
sessantotto societa' cooperative aventi sede nelle Regioni:  Abruzzo,
Lazio,   Lombardia,   Piemonte,   Puglia   e   Sardegna,    riportate
nell'allegato elenco, parte integrante del decreto.