IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi, e sulle societa' Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 936, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Considerato che le sessantotto societa' cooperative, riportate nell'elenco parte integrante del decreto, si sono sottratte all'attivita' di vigilanza e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dalla norma sopra citata; Ritenuto che, per le stesse cooperative, si applichi il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Tenuto conto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 27 novembre 2021 dell'avvio del procedimento di scioglimento d'autorita'; Decreta: Art. 1 E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di sessantotto societa' cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Sardegna, riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto.