L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE 
                            DEI TRASPORTI 
 
  Nella sua riunione del 16 dicembre 2021 
  Visto l'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n.  481,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che ha istituito, nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' di cui citata legge  n.  481  del  1995,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorita'); 
  Visto  in  particolare  il  comma  6  del  citato   art.   37   del
decreto-legge n. 201 del  2011,  in  materia  di  contributo  per  il
funzionamento dell'Autorita', come modificato dalle lettere a-bis)  e
a-ter) dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, (di seguito decreto-legge 109/2018), introdotte dalla  legge  di
conversione del 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto l'art. 3, comma 9-bis, del decreto-legge 10  settembre  2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n.
156, che ha autorizzato l'Autorita' di regolazione dei trasporti, per
l'esercizio  finanziario  2022,  in  considerazione   degli   effetti
determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19  sui  fatturati
degli  operatori  economici  operanti  nel  settore   del   trasporto
registrati nell'esercizio 2020, a far fronte,  nella  misura  di  3,7
milioni di euro, alla riduzione degli introiti connessi al contributo
per il funzionamento dovuto ai sensi della lettera  b)  del  comma  6
dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  mediante
l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo  di  amministrazione
accertato alla data del 31 dicembre 2020; 
  Visto il quadro normativo di  riferimento  vigente  in  materia  di
competenze e attivita' attribuite all'Autorita', composto, oltre  che
dalla norma istituiva di cui al citato art. 37 del  decreto-legge  n.
201/2011, come da ultimo modificato dall'art. 16, commi 1 e 1-bis del
decreto-legge  n.  109/2018,  dalle  seguenti  fonti  normative,  sia
nazionali che  europee:  -  il  regolamento  (CE)  n.  1371/2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo  ai
diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto  ferroviario;  -
la direttiva 2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11  marzo  2009,  concernente  i  diritti  aeroportuali;  -   il
regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per  un
trasporto merci competitivo; - il regolamento (UE) n.  1177/2010  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai
diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e  per  vie  navigabili
interne e che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  2006/2004;  -  il
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  16  febbraio  2011,  relativo  ai  diritti  dei  passeggeri  nel
trasporto effettuato con autobus e che modifica il  regolamento  (CE)
n. 2006/2004; -la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo  unico,  come  aggiornata  dalla  direttiva  (UE)
2016/2370 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14  dicembre
2016, «che modifica  la  direttiva  2012/34/UE  per  quanto  riguarda
l'apertura  del  mercato  dei  servizi  di  trasporto  nazionale  dei
passeggeri  per  ferrovia   e   la   governance   dell'infrastruttura
ferroviaria»; -  il  regolamento  delegato  (UE)  n.  885/2013  della
Commissione del 15 maggio 2013 che integra  la  direttiva  2010/40/UE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  sui  sistemi  di  trasporto
intelligenti,   in   merito   alla   predisposizione   dei    servizi
d'informazione  sulle  aree  di  parcheggio  sicure  destinate   agli
automezzi pesanti e ai veicoli commerciali; - il regolamento delegato
(UE) n. 886/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra  la
direttiva 2010/40/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda i dati e le procedure per la  comunicazione  gratuita
agli utenti, ove possibile, di informazioni minime  universali  sulla
viabilita' connesse alla sicurezza stradale; - il regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2013, sugli orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo  della  rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.  661/2010/UE;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione del  7
aprile 2016 sulle procedure  e  sui  criteri  relativi  agli  accordi
quadro  per  la  ripartizione  della  capacita'   di   infrastruttura
ferroviaria; - il regolamento (UE) n. 2017/352 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15  febbraio  2017,  che  istituisce  un  quadro
normativo per la fornitura di servizi  portuali  e  norme  comuni  in
materia  di  trasparenza  finanziaria  dei  porti,  relativamente  ai
servizi passeggeri e alla movimentazione merci; - il  regolamento  di
esecuzione (UE) 2017/2177 della  Commissione  del  22  novembre  2017
relativo  all'accesso  agli  impianti  di  servizio  e   ai   servizi
ferroviari; - il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/1795  della
Commissione del 20 novembre 2018 che  stabilisce  la  procedura  e  i
criteri per l'applicazione  dell'esame  dell'equilibrio  economico  a
norma dell'art. 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento  europeo
e del Consiglio; - l'art. 24, comma 5-bis del «Codice  della  Strada»
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  integrato
dall'art. 38, comma 1  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27;  -
l'art. 8, comma 3, lettera n) della legge  28  gennaio  1994,  n.  84
recante il «Riordino della legislazione in  materia  portuale»,  come
introdotto dall'art. 10, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
169 recante «Riorganizzazione,  razionalizzazione  e  semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla  legge
28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma  1,  lettera
f), della legge 7 agosto 2015, n.  124»  e  modificato  dall'art.  5,
comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorita' portuali»;  -  l'art.
28, comma  10  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  recante
«Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come sostituito dall'art. 17, comma 4, lettera b)  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27; - gli articoli 37 e da 71 a 82  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la  concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» incluso  l'art.
73, come da ultimo sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio 2019,
n.  37,  recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  degli   obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  legge
europea 2018»; - l'art. 13, comma 14 del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, in materia  di  linee  guida  sugli  aiuti  di  stato  ad
aeroporti e compagnie aeree; - il decreto legislativo 17 aprile 2014,
n. 70, recante «Disciplina  sanzionatoria  per  le  violazioni  delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e
agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario»; - l'art.  29
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116  in  materia  di
tariffe  elettriche  agevolate  sull'infrastruttura  ferroviaria;   -
l'art. 1, comma 11-bis del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle  opere   pubbliche,   la   digitalizzazione   del   Paese,   la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attivita'  produttive»  in  materia  di  diritti
aeroportuali; - il decreto  legislativo  4  novembre  2014,  n.  169,
recante «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni
del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004,  relativo  ai  diritti  dei   passeggeri   del   trasporto
effettuato con autobus»; - il decreto legislativo 15 luglio  2015  n.
112, recante «Attuazione della direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre  2012,  che  istituisce  uno
spazio ferroviario europeo  unico»  come  da  ultimo  modificato  dal
decreto legislativo 23 novembre 2018,  n.  139,  recante  «Attuazione
della  direttiva  (UE)  2016/2370  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE
per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi  di  trasporto
nazionale   dei   passeggeri   per   ferrovia   e    la    governance
dell'infrastruttura ferroviaria»; - il decreto legislativo 19  luglio
2015, n. 129,  recante  «Disciplina  sanzionatoria  delle  violazioni
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che
viaggiano via mare e per vie navigabili interne»; - gli articoli 167,
comma 5 e 178, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante il «Codice dei contratti pubblici»; - l'art. 14, comma 5  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo  unico  in
materia di societa' a  partecipazione  pubblica»;  -  l'art.  48  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
per lo sviluppo»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96; - l'art.  13-bis  del  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  finanziaria
per esigenze indifferibili»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  4  dicembre  2017,  n.  172,   in   materia   di   concessioni
autostradali; - l'art. 196 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di interventi a favore  delle
imprese ferroviarie; - l'art. 73, commi 4 e 5  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio
2021, n. 106, in materia di trasporto ferroviario; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  8
agosto 2019 avente ad oggetto «Avvio a regime della rilevazione SIOPE
per le Autorita' amministrative indipendenti,  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto  il   regolamento   concernente   la   disciplina   contabile
dell'Autorita', approvato con delibera n. 6/2013 del 12 dicembre 2013
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n.  78/2021  del
27 maggio 2021; 
  Vista  la  Pianta   organica   dell'Autorita',   come   da   ultimo
rideterminata con delibera n. 27/2019 del 28 marzo 2019; 
  Visto il parere favorevole espresso nella seduta  del  24  novembre
2021 dal Collegio dei revisori sul progetto di bilancio di previsione
2022 - pluriennale 2022-2024, in applicazione dell'art. 5,  comma  2,
del citato regolamento concernente la disciplina contabile; 
  Ritenuto di procedere all'approvazione del bilancio  di  previsione
2022 e pluriennale 2022-2024; 
  Su proposta del segretario generale; 
 
                              Delibera: 
 
  1. e' approvato  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2022  e
pluriennale 2022-2024 di cui all'Allegato A), che  costituisce  parte
integrante e sostanziale della presente delibera; 
  2.  e'  approvata  la  relazione  illustrativa  del   bilancio   di
previsione per l'anno 2022 e programmatica per il triennio  2022-2024
di  cui  all'allegato  B),  che  costituisce   parte   integrante   e
sostanziale della presente delibera; 
  3. la presente delibera,  completa  degli  Allegati  A)  e  B),  e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai
sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n.  481  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    Torino, 16 dicembre 2021 
 
                                               Il Presidente: Zaccheo