IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
           DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006  e  (CE)  1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID_19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come  modificata  dalle
successive comunicazioni della Commissione  2020/C  112  1/01  del  4
aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del  2
luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C  2021/C  34/06
del 28 gennaio 2021; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2020/2008  della  Commissione  dell'8
dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.  702/2014,  (UE)  n.
717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro  periodo  di
applicazione, fino al 31 dicembre 2022; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 128 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
recante Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con  la  quale
e' istituito il Fondo per lo sviluppo e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca  e  dell'acquacoltura  (il  «Fondo»),  con  una
dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. 
  Visto l'art. 1, comma 129 della citata legge 30 dicembre  2020,  n.
178, laddove e' previsto che, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge, con uno o piu'  decreti  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo  di  cui  al  comma
128; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  n.  0153139  del  1°  aprile  2021  recante   «delega   di
attribuzioni del Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, per taluni atti  di  competenza  dell'amministrazione,  al
Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni», registrato dalla
Corte dei conti in data 21 aprile 2021, al n. 208, e in  particolare,
gli articoli 1 e 2 che prevedono  la  delega  al  Sottosegretario  di
Stato Sen. Francesco Battistoni delle funzioni relative, tra l'altro,
al comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura e la firma  dei
relativi atti e provvedimenti; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19» e,  in  particolare,  l'art.  39,  che  ha
incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro,
per l'anno 2021, per un totale complessivo di 300 milioni di euro; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi» e, segnatamente,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 12,  a  mente  del  quale  la  concessione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
sono subordinate alla  predeterminazione  ed  alla  pubblicazione  da
parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalita'  cui   le
amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Visto il decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  delle  politiche
agricole alimentari e forestali n. 363644 dell'11 agosto 2021 recante
«Decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1, comma 128 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario  2021  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2021-2023, recante i criteri e  le  modalita'  di  utilizzazione  del
Fondo per lo sviluppo e il sostegno  delle  filiere  agricole,  della
pesca e dell'acquacoltura» con  il  quale  sono  state  destinati  20
milioni di euro delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma
128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a favore del  settore  della
pesca marittima, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne,
registrato al n. 307 dall'UCB in data 20 agosto 2021  e  dalla  Corte
dei conti al n. 820 in data 8 settembre 2021, pubblicato  sulla  GURI
n. 222 del 16 settembre 2021; 
  Visto in particolare l'art. 6, comma 2, lettera b) che prevede, per
il calcolo del contributo concedibile, il riconoscimento di una quota
variabile «da calcolarsi in proporzione diretta  al  fatturato  medio
dichiarato dal soggetto richiedente in sede  di  presentazione  della
domanda di accesso al sostegno finanziario di cui al presente decreto
e determinato quale media aritmetica dei fatturati  annui  dichiarati
all'interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei  redditi
presentate per ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2019-2021»; 
  Tenuto conto che per mero errore materiale nel predetto decreto  n.
363644 dell'11  agosto  2021  e'  stata  indicato  come  triennio  di
riferimento il triennio 2019-2021 anziche' il triennio 2018-2020; 
  Ritenuto necessario procedere  alla  rettifica  in  autotutela  del
suddetto errore materiale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 363644 dell'11 agosto 2021, e' apportata la
seguente modificazione: 
    all'art. 6, comma 2, lettera b) le parole:  «triennio  2019-2021»
sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2018-2020». 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali www.politicheagricole.it . 
    Roma, 10 gennaio 2022 
 
                              Il Sottosegretario di Stato: Battistoni 

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 148