Estratto determina n. 145/2022 del 21 febbraio 2022 
 
    Medicinale: MITUROX. 
    Titolare    A.I.C.:    Medac    Gesellschaft    Fur     Klinische
Spezialpraparate MBH. 
    Confezioni: 
      «40 mg  polvere  e  solvente  per  soluzione  endovescicale»  1
flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente - A.I.C. n.  043203049  (in
base 10); 
      «40 mg  polvere  e  solvente  per  soluzione  endovescicale»  4
flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente - A.I.C. n. 043203052  (in
base 10); 
      «40 mg  polvere  e  solvente  per  soluzione  endovescicale»  5
flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente - A.I.C. n. 043203064  (in
base 10). 
    Forma   farmaceutica:   polvere   e   solvente   per    soluzione
endovescicale. 
    Composizione 
      principio attivo: 
        Mitomicina 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Il medicinale MITUROX (mitomicina) e' classificato come segue  ai
fini della rimborsabilita' 
    Confezioni: 
      «40 mg  polvere  e  solvente  per  soluzione  endovescicale»  1
flaconcino in vetro e 1 sacca di solvente - A.I.C. n.  043203049  (in
base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 66,40; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 109,59; 
      «40 mg  polvere  e  solvente  per  soluzione  endovescicale»  4
flaconcini in vetro e 4 sacche di solvente - A.I.C. n. 043203052  (in
base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 265,60; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 438,35; 
      «40 mg  polvere  e  solvente  per  soluzione  endovescicale»  5
flaconcini in vetro e 5 sacche di solvente - A.I.C. n. 043203064  (in
base 10); 
      classe di rimborsabilita': C. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto  legge  13  settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Miturox» (mitomicina) e' classificato, ai sensi dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
    La  societa',  fatte  salve  le  disposizioni   in   materia   di
smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60,  si
impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del
Servizio sanitario nazionale. 
    Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Miturox»  (mitomicina)  e'  la  seguente:  medicinale   soggetto   a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.