IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; 
  Visto  i  regolamenti  UE  n.  1407/2013  e  n.   1408/2013   della
commissione del 18 dicembre 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
luglio 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione
del Servizio nazionale della protezione  civile,  adottato  ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,
a causa del grave rischio incendi connesso all'eccezionale situazione
meteoclimatica in atto e prevista nella Regione siciliana a decorrere
dal 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
agosto 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione
del Servizio nazionale della protezione  civile,  adottato  ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,
a causa del grave rischio incendi connesso all'eccezionale situazione
meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Calabria a  decorrere
dall'8 agosto 2021; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  26  agosto  2021,
con la quale  e'  stato  dichiarato,  per  sei  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza  dell'eccezionale
diffusione  degli  incendi  boschivi  che   hanno   determinato   uno
straordinario impatto nei territori colpiti delle  Regioni  Calabria,
Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del  mese  di
luglio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 789 del 1° settembre 2021 recante: «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza  dell'eccezionale  diffusione  degli
incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto  nei
territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e  Sicilia
a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021»; 
  Visto  il  decreto-legge  8  settembre  2021,   n.   120   recante:
«Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre  misure
urgenti di protezione civile»; 
  Tenuto conto che le dichiarazioni dello stato di  mobilitazione  di
cui all'art. 23 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n.  1  del
31 luglio 2021 per la Regione Siciliana e dell'8 agosto 2021  per  la
Regione Calabria non sono state  dichiarate  cessate,  in  quanto  e'
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza del  26  agosto
2021 e che pertanto e' necessario  provvedere  alla  copertura  degli
oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del
Servizio nazionale mobilitate,  ivi  comprese  quelle  dei  territori
direttamente interessati, a  valere  sulle  risorse  finanziarie  del
Fondo per le emergenze nazionali; 
  Ravvisata la  necessita',  rappresentata  dai  Commissari  delegati
delle Regioni Calabria e Sicilia di provvedere al rimborso dei  costi
sostenuti  direttamente  dalle  medesime  regioni  ospitanti  per  il
supporto logistico  delle  squadre  di  volontari  inviati  da  altre
regioni,  emersa  nel  corso  della  riunione  svoltasi  in  data  27
settembre 2021 tra rappresentanti del Dipartimento  della  protezione
civile e delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia in merito
all'attuazione della citata ordinanza 789/2021; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa delle Regioni Calabria e Sicilia; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'art. 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
           protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021 
 
  1. All'art. 11  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n.  789  del  1°  settembre  2021  e'  aggiunto  il
seguente comma: 
    «4. I commissari delegati delle Regioni Calabria e Sicilia,  sono
autorizzati  a  rimborsare,  previa   approvazione   da   parte   del
Dipartimento della protezione civile dei Piani  degli  interventi  di
cui all'art. 6, con oneri posti a valere sulle risorse finanziarie di
cui all'art. 14, le spese  direttamente  sostenute  dalle  rispettive
Regioni ospitanti, nel limite rispettivamente di euro 39.500,60 e  di
euro 248.787,75, per il supporto  logistico  alle  organizzazioni  di
volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale  e  a
quelle  iscritte  negli  elenchi  territoriali   inviate   da   altre
regioni.». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2022 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                      Curcio