Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al  31  dicembre  2020  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma  2,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma,  il  Commissario  straordinario  puo'  nominare  fino  a   due
sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure  urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato  i  sub-commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato  che  il  Comune  di  Campotosto,  essendo  gia'  stato
interessato dagli eventi sismici del 2009, rientra nel  c.d.  «doppio
cratere»  e  che,  pertanto,  ad  esso  si  applica  l'art.  13   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016»,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021,  «Tramite  le
ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario  straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati,  urgenti  e  di
particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b)  individua
il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione  dell'intervento;  c)
determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da
parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei  principi  di  cui  al
successivo art. 2; d) individua il  sub  Commissario  competente,  ai
sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 19 del 2017 e, in particolare, l'art. 16, relativo
alla disciplina degli aggregati nei centri storici; 
    l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo  piano
di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi
quelli sottoposti a tutela ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
    l'ordinanza n. 101 del 2020 e, in particolare, l'art. 1  relativo
all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici; 
    l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla  semplificazione  della
ricostruzione degli edifici di culto; 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n.  111  del  23  dicembre  2020  recante  «Norme  di
completamento ed integrazione della  disciplina  sulla  ricostruzione
privata»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Considerato che il Comune di Campotosto e'  ricompreso  nell'elenco
di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; 
  Vista la nota n. 2206 del 17 giugno 2021, con la quale  il  sindaco
del  Comune  di  Campotosto  ha  chiesto  l'attivazione  dei   poteri
commissariali speciali  per  gli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  atteso  il  particolare  interesse  storico,   culturale,
economico e amministrativo degli stessi; 
  Vista la proposta di programma straordinario di  ricostruzione,  ai
sensi dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, approvata dal  Comune
di Campotosto con apposita delibera consiliare n.  2  del  24  maggio
2021; 
  Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3,
comma 1, dell'ordinanza n. 110 del  2020  al  fine  di  adottare  «le
procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei
centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani  identificati
dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al
medesimo art. 3, comma 1, nonche'  le  «ulteriori  semplificazioni  e
accelerazioni nelle procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  di
lavori, servizi  o  forniture  o  incarichi  di  progettazione  degli
interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di  cui
all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020  con  riferimento
agli interventi su edifici pubblici connessi alla  ricostruzione  del
centro storico e alla ricostruzione privata; 
  Considerato che, essendo stato interessato dagli eventi sismici del
2009, il Comune di Campotosto si e' dotato di Piano di  ricostruzione
(di seguito PdR) redatto ai sensi del decreto-legge 28  aprile  2009,
n. 39, convertito con modificazione con la legge 24 giugno  2009,  n.
77, ed in coerenza con il decreto del  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, n.  3  del  9  marzo
2010; 
  Considerato che: tale PdR e' articolato in ambiti; le valutazioni e
programmazioni di  tipo  tecnico-economico  sono  state  redatte  per
ciascun ambito identificato e  perimetrato,  tra  questi,  il  centro
storico del capoluogo; il PdR del Comune di Campotosto non assume  un
valore urbanistico in quanto gli interventi programmati, sia di  tipo
edilizio, che sulle reti e  gli  spazi  pubblici,  non  costituiscono
variante agli strumenti urbanistici vigenti; per  le  N.T.A.  occorre
fare riferimento al vigente Programma di fabbricazione  (del c.c.  n.
24 del 4 novembre 1973); 
  Considerato che, prima che tale PdR  potesse  esplicare  appieno  i
suoi effetti, sono intervenuti gli eventi  sismici  del  2016  e  del
2017, che  hanno  interessato  tutto  il  territorio  del  Comune  di
Campotosto; 
  Considerato che nelle aree in  prossimita'  al  centro  storico  di
Campotosto sono stati gia' realizzati, ovvero risultano  in  fase  di
realizzazione,  alcuni  interventi  di  edilizia   privata,   nonche'
importanti opere pubbliche e in particolare: 
    e' in fase avanzata il procedimento di ricostruzione  della  sede
Municipale in altro sedime,  intervento  finanziato  con  l'ordinanza
commissariale n. 109 del 2020 per un importo di euro 1.597.279,00; 
    e' stata approvata la progettazione relativa alla  ricomposizione
del  margine  urbano  a  seguito  della   demolizione   dell'edificio
comunale, il cui primo stralcio e' stato finanziato per un importo di
euro 200.000,00 ai sensi dell'art. 9-undetricies del decreto-legge n.
123 del 2019, con le modalita' di cui all'ordinanza n. 104 del  2020,
opera determinante sotto il profilo urbanistico; 
    sono stati avviati i lavori di riparazione e ricostruzione di due
aggregati e di tre edifici condominiali, che consentiranno il rientro
nelle proprie abitazioni di alcuni nuclei  familiari  presumibilmente
entro il 2022; 
  Considerato che, pertanto, si rende necessario dare immediato avvio
anche  alla  ricostruzione  dell'abitato  del   centro   storico   di
Campotosto, borgo con forte connotazione paesaggistica e culturale  e
dotato di valori  identitari  della  comunita'  locale,  al  fine  di
consentire la rinascita del  tessuto  sociale  ed  economico  per  la
definitiva ricostituzione della vita del borgo; 
  Considerato che, a tal fine, sulla base degli  obiettivi  contenuti
nella  proposta  di  programma  straordinario   della   ricostruzione
adottato da parte del consiglio comunale di Campotosto: 
    si  rende  necessario  identificare   gli   interventi   pubblici
prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed
i servizi  primari  per  la  riedificazione  complessiva  del  centro
storico di Campotosto e  per  dotare  quest'ultimo  della  necessaria
autonomia funzionale, nonche' per consentire la  ricostruzione  degli
edifici privati; 
    a complemento della realizzazione dei  servizi  primari,  risulta
altresi'  indispensabile  ricostruire  gli   edifici   pubblici   che
costituivano nel centro storico un prezioso riferimento per  la  vita
sociale, economica e culturale della  cittadinanza,  consentendo  una
piena rigenerazione del centro storico di Campotosto; 
  Considerato che gli effetti  dei  diversi  eventi  sismici,  quello
dell'aprile 2009 e quelli del 2016 e 2017, hanno provocato  un  grave
danneggiamento  all'edificato,  che  ha  portato  alla   inagibilita'
pressoche' totale dell'intero centro storico, e che quindi  si  rende
necessaria l'integrale ricostruzione di  quest'ultimo  mantenendo  le
caratteristiche identitarie e peculiari che  contraddistinguevano  il
borgo, allo  stesso  tempo  tenendo  conto  delle  esigenze  e  delle
concezioni tecniche attuali, realizzando le condizioni  affinche',  a
seguito della ricostruzione, possa realizzarsi un modello  di  citta'
in grado di garantire un'elevata qualita' di vita; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al Vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici  del  Comune  di  Campotosto,  dall'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione dell'Abruzzo e dalla struttura del sub-Commissario come
risultante dalla relazione del sub Commissario; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    la  proposta  di  PSR  approvata  con  delibera   consiliare   ha
identificato il nucleo urbano da ricostruire  prioritariamente  nella
configurazione volumetrica e architettonica preesistente, secondo  le
disposizioni di cui all'ordinanza n. 107 del 2020; 
    la ricostruzione degli edifici prioritari,  pubblici  e  privati,
riveste   carattere   di   urgenza   per    consentire    l'immediata
rivitalizzazione sociale ed economica della citta', per impedire  che
la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne  comprometta
la funzionalita' e che l'aggravarsi della  situazione  statica  delle
singole strutture possa compromettere la  salvaguardia  e  la  tutela
degli edifici di pregio storico architettonico; 
    nell'ambito  individuato  dall'allegato  n.   1   alla   presente
ordinanza, in parte coincidente con l'ambito A del  PdR  relativo  al
sisma 2009, sono presenti aggregati soggetti sia alla disciplina  del
sisma 2016 che del sisma 2009; 
    la  ricostruzione  del  centro  storico  di  Campotosto  presenta
caratteri di urgenza e criticita' in relazione alla necessita' di  un
continuo coordinamento logistico e temporale tra  interventi  unitari
di  ricostruzione  degli  aggregati  edilizi  privati   adiacenti   o
limitrofi, interventi perimetrati dal comune ai sensi  dell'art.  11,
comma 8, del decreto-legge n. 189 del  2016,  interventi  individuati
dal PdR, interventi di ricostruzione  degli  edifici  pubblici  e  di
culto; 
    la ricostruzione degli edifici individuati come prioritari  nella
proposta di PSR riveste carattere di  criticita'  per  il  numero  di
soggetti coinvolti, per le attivita' produttive  presenti  e  per  le
interconnessioni  e  interazioni  funzionali  tra  la   ricostruzione
operata da soggetti pubblici e privati; 
    gli interventi di  ricostruzione  delle  infrastrutture  a  rete,
relative  a  viabilita'  e  sottoservizi,  risultano  di  particolare
urgenza in quanto propedeutici agli altri interventi  e  suscettibili
di interferire con le fasi di cantierizzazione; 
    la ricostruzione del Palazzo municipale,  dell'ex  ospedaletto  e
dell'ex edificio scolastico riveste carattere  simbolico  e  risponde
alla necessita' di riattivare alcune fondamentali funzioni pubbliche; 
    la ricostruzione della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
riveste carattere di urgenza per  il  suo  ruolo  determinante  nella
ricostituzione del tessuto sociale, in quanto l'edificio e' dotato di
particolare valore simbolico e identitario del  borgo  e,  prima  del
danneggiamento, rivestiva anche una funzione di aggregazione sociale; 
  Ritenuto pertanto necessario e urgente, alla luce di  tutto  quanto
sopra considerato, un  programma  di  recupero  unitario  del  nucleo
centrale  di  Campotosto  che  comprenda  gli  aggregati  individuati
dall'amministrazione comunale, le opere  pubbliche  incluse  in  tale
perimetrazione e gli  edifici  di  culto  ritenuti  prioritari  nella
proposta di PSR, al fine di restituire gradualmente  la  citta'  alla
popolazione; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza  n.  110  del  2020  in  quanto   gli   interventi   di
ricostruzione del centro storico di Campotosto  si  qualificano  come
opere e lavori urgenti e di particolare criticita'; 
  Considerato che dall'istruttoria di cui sopra e' altresi' emersa la
necessita' di includere nel programma di recupero unitario interventi
non  compresi  nell'allegato  all'ordinanza  n.   38   del   2017   e
nell'allegato n.  1  all'ordinanza  n.  109  del  2020,  come  meglio
descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, per  un  totale
previsionale stimato di euro 13.302.879,00 di cui  euro  3.302.879,00
finanziati  con  l'ordinanza  n.  109  del  2020,   euro   200.000,00
finanziati con l'ordinanza n. 104 del 2020 ed  euro  9.800.000,00  da
finanziare con le risorse della  contabilita'  speciale  ex  art.  4,
comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto che il Piano degli interventi di recupero (PdR) del centro
storico di Campotosto e relativo cronoprogramma rivestano  importanza
essenziale ai fini  della  ricostruzione  e  che  risulti  necessario
integrare il programma delle opere pubbliche di cui alle ordinanze n.
38 del 2017 e n. 109 del 2020, includendo tutte  le  opere  ricadenti
all'interno del medesimo perimetro o indicate come prioritarie  nella
proposta di PSR; 
  Considerato che, al fine  di  realizzare  in  maniera  efficace  ed
efficiente la ricostruzione di Campotosto, e' necessario procedere in
modo coordinato alla ricostruzione delle strutture  e  infrastrutture
pubbliche e private di cui all'allegato n. 1 alla presente  ordinanza
armonizzando  e  coordinando  l'attuazione  degli   interventi,   con
particolare riguardo alla cantierizzazione  e  al  cronoprogramma  di
realizzazione degli stessi; 
  Ritenuto altresi' che si renda necessario coordinare ed armonizzare
gli interventi privati relativi ai danni provocati dal sisma del 2009
e gestiti dall'USRC, Ufficio speciale ricostruzione Cratere  -  sisma
2009, ricadenti  nell'ambito  individuato  nell'allegato  n.  1  alla
presente ordinanza, e soggetti alla disciplina del  sisma  2009,  con
gli altri interventi, pubblici e privati; 
  Considerato  che  per  la  ricostruzione  del  centro  storico   di
Campotosto si rende necessario imprimere una forte  accelerazione  ai
processi ricostruttivi attraverso misure di semplificazione sia delle
procedure amministrative, urbanistiche e  di  contratti  pubblici  di
servizi, lavori e forniture, sia delle procedure di costituzione  dei
consorzi e di esecuzione dei lavori privati,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze
commissariali,  nel  rispetto  dei  principi  di   trasparenza,   non
discriminazione,   parita'    di    trattamento,    proporzionalita',
adeguatezza e ragionevolezza; 
  Considerato altresi' che il Commissario straordinario,  nell'ambito
della ricostruzione pubblica, di  cui  all'art.  14  e  seguenti  del
decreto Sisma, prevede programmi di interventi di  demolizione  degli
edifici pubblici e privati che saranno oggetto di  ricostruzione,  di
cui e' prevista la totale demolizione ai  fini  della  ricostruzione,
nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili; 
  Considerato  che  gli  interventi   di   ricostruzione   potrebbero
ricomprendere anche i casi di delocalizzazione  degli  edifici  o  di
cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di  quanto  previsto
dall'art. 45 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  demolizione  degli   edifici
pubblici  e  privati  nei  centri  storici  dei  comuni  maggiormente
colpiti, e in particolare del Comune di  Campotosto,  individuati  ai
sensi  dell'ordinanza  n.  101/2020,  presentano  i  caratteri  della
«urgenza» e della «particolare criticita'», ai  sensi  dell'art.  11,
secondo comma del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito  con
modificazioni  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,   poiche'
riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di
cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e
delle macerie presenti; 
  Considerato che la demolizione e  la  rimozione  delle  macerie  e'
necessaria in presenza di edifici pericolanti da demolire  o  per  la
presenza  di  macerie   che   rendono   impediscono   di   fatto   la
ricostruzione; 
  Considerato che la demolizione e rimozione delle  macerie  potrebbe
interessare edifici in parte  pubblici  e  in  parte  privati  ed  e'
pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle  modalita'
di rimozione  delle  macerie  coordinando  le  attivita'  pubblica  e
privata; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai fini della ricostruzione del Comune  di  Campotosto  e
comportano necessariamente anche lo svolgimento  delle  attivita'  di
selezione, trattamento, e trasporto  delle  macerie  e  degli  inerti
edilizi nell'ambito della programmazione  pubblica  finalizzata  allo
stoccaggio e al riutilizzo di essi  secondo  i  canoni  dell'economia
circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge; 
  Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati
registrati  negli  anni  trascorsi  dal  sisma  ad  oggi,  che   tali
interventi  non  possano  essere  lasciati  all'iniziativa   e   alla
responsabilita' dei singoli  proprietari  che,  peraltro,  dovrebbero
intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione  mentre,
in una  seconda  fase,  ossia  in  un  tempo  successivo,  dovrebbero
re-intervenire   ai   fini   della   ricostruzione,   in   tal   modo
determinandosi un notevole  aggravio  procedimentale,  oltre  che  di
costi e di tempi di esecuzione; 
  Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione
potrebbero riguardare  anche  gli  edifici  pubblici  e  gli  edifici
privati vincolati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  42/2004,
compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari  misure
ai fini della selezione e  conservazione  dei  materiali  oggetto  di
demolizione; 
  Ritenuto che tali indispensabili e preliminari  interventi  debbano
qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai  fini  di
quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del
2016 e che dunque debbano essere  finanziati  con  le  risorse  della
contabilita'  speciale,   ai   sensi   dell'art.   4   del   predetto
decreto-legge n. 189  del  2016,  sottraendo  il  relativo  costo  di
demolizione   dai   contributi   riconosciuti    nell'ambito    della
ricostruzione  privata,   con   cio'   realizzandosi   un   risparmio
nell'ambito dell'economia di scala; 
  Considerato infine che gli interventi di demolizione degli  edifici
pubblici e privati nei comuni maggiormente  colpiti  dal  sisma  sono
finalizzati alla ricostruzione e che pertanto  risulta  necessario  e
opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e
privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi  da  parte  del
competente Comune di Campotosto, con delibera  consiliare,  entro  il
termine di trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  ordinanza,  anche  al  fine  delle  indicazioni  di  natura
programmatica  necessarie  all'esecuzione  dei   lavori,   ai   sensi
dell'art. 2 della presente ordinanza; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai fini della ricostruzione del Comune di Campotosto  sia
nel capoluogo che nelle frazioni e comportano  necessariamente  anche
lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto
delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione
pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi  secondo
i  canoni  dell'economia   circolare,   previa   acquisizione   delle
autorizzazioni di legge; 
  Considerato che la ricostruzione del centro storico di  Campotosto,
in quanto finalizzata al ripristino delle componenti  morfologiche  e
di figura che  costituivano  la  sostanza  della  architettura  della
citta', comporta implicazioni sul piano del diritto di proprieta'  ed
urbanistico  con  riferimento  alla  rimozione  delle  macerie  degli
edifici privati, ricostituzione del tracciato viario,  al  ripristino
delle volumetrie, delle sagome degli edifici,  e  pertanto  si  rende
necessario  disciplinare  il   coordinamento   degli   interventi   e
l'adozione di provvedimenti appropriati  al  fine  di  rispettare  le
tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione  anche
privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e  al  bene
comune relativo  al  ripristino  della  citta'  e  alla  sicurezza  e
salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel  rispetto  dei
principi di  proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza  delle
decisioni adottate a tal fine; 
  Considerato che dalla citata relazione del sub  Commissario  emerge
che la realizzazione  dei  sottoservizi,  la  ripavimentazione  delle
viabilita' del centro  ed  in  particolare  dell'area  della  piazza,
nonche' la riqualificazione del margine  urbano,  rendono  necessario
spostare le attivita' produttive ivi collocate in via provvisoria  su
suolo pubblico al fine di consentire  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche e i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli
edifici che le ospitavano; 
  Ritenuto di dover garantire la continuita' delle suddette attivita'
produttive, gia' duramente provate, individuando un sito dove possano
essere collocate stabilmente; 
  Considerato che  tra  gli  interventi  di  cui  all'allegato  1  e'
compreso il recupero dell'ex  edificio  scolastico  di  via  Roma  da
destinare a pluriuso e che, in ragione dello stato di avanzamento del
procedimento, lo stesso potrebbe in tempi brevi essere  in  grado  di
ospitare le attivita' produttive interessate dalla delocalizzazione; 
  Ritenuto, nelle more dell'esecuzione dei  lavori  dell'ex  edificio
scolastico di via Roma, che il soggetto attuatore possa inserire  nel
quadro economico degli interventi gli  oneri  strettamente  necessari
all'individuazione di soluzioni temporanee ove collocare le attivita'
produttive di cui si rende necessario lo  spostamento  e  i  relativi
costi  occorrenti  per  il  prosieguo   dell'attivita'   commerciale,
considerandoli disponibili anche nel periodo antecedente  l'effettivo
avvio  dei  lavori,  per  il  tempo  strettamente   necessario   alla
conclusione  degli  interventi  in  oggetto  e  nel  limite  del  10%
dell'importo dei lavori; 
  Ritenuto   di   individuare,   tenuto   conto   delle    competenze
professionali, per l'intervento di ricostruzione del  centro  storico
di Campotosto, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.  110  del
2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato; 
  Ritenuto  opportuno  sia  per  la  gestione  e   conduzione   della
ricostruzione pubblica, sia per  quella  privata,  in  ragione  della
specificita' degli interventi e della  stretta  interconnessione  tra
interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per  la
ricostruzione (U.S.R.) della Regione Abruzzo,  il  quale  presenta  i
necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, quale
soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto  attuatore,  ferma
restando  la  competenza  dell'amministrazione  comunale  in  materia
urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo
del sub Commissario; 
  Ritenuto anche, vista la  nota  della  parrocchia  di  Santa  Maria
Assunta di Campotosto del  5  maggio  2021,  confermata  dalla  Curia
dell'Aquila in data 7 maggio 2021, di individuare il medesimo  U.S.R.
Abruzzo quale soggetto attuatore per  l'intervento  di  ricostruzione
della chiesa di Santa Maria  Assunta,  a  seguito  di  disponibilita'
espressa   dallo   stesso   U.S.R.    Abruzzo    con    comunicazione
DCI-0000466-A-19/03/2021  SMAPT-0000317-A-22/03/2021  del  18   marzo
2021; 
  Considerato che il Comune di Campotosto ha attestato di disporre di
un'idonea struttura  organizzativa  per  la  gestione  dei  contratti
pubblici di servizi e lavori, con adeguato organico  tecnico,  e  che
pertanto risulta essere in possesso dei requisiti  di  idoneita'  per
svolgere le funzioni di soggetto attuatore per la realizzazione degli
interventi finanziati con le ordinanze n.  109  e  n.  104  del  2020
nonche' per l'intervento relativo ai  lavori  di  ricomposizione  del
margine urbano -  2°  stralcio,  rendendosi  necessario  un  limitato
supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il  soggetto  attuatore  possa  essere   supportato   da   specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione degli interventi; 
  Considerato che,  ai  fini  della  realizzazione  tempestiva  degli
interventi, il soggetto  attuatore  potra'  procedere,  ove  ritenuto
necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte  delle  attivita'
tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  in
particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art.  24  del
decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50,  e  la  direzione  dei
lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, atteso  che  tali  attivita',  essendo  funzionali  e
propedeutiche  alla  realizzazione  dell'intervento,  devono   essere
effettuate con la massima tempestivita'; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata
esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare  procedure  per
la costituzione e attivazione dei consorzi di  cui  all'art.  11  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016; 
  Considerato che la mancata costituzione  dei  consorzi,  anche  nei
casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del  comune  ai
proprietari assenti, irreperibili o  dissenzienti,  rende  necessario
l'intervento pubblico al fine di assicurare una gestione integrata  e
coordinata  delle  misure   necessarie   alla   realizzazione   degli
interventi pubblici e privati ai sensi dei commi 10 e  11,  dell'art.
11, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Considerato che per la realizzazione degli  interventi  individuati
nell'allegato 1 e di quelli privati, ove danneggiati in  tutto  o  in
parte dal sisma del 2009, e'  necessario  individuare  tempistiche  e
modalita' di attuazione coordinate con quelle  applicabili  ai  danni
causati dal sisma del 2016; 
  Considerato che l'art. 12, comma 2,  secondo  periodo  del  decreto
legislativo n. 189 del 2016 come integrato dalla  legge  n.  120  del
2020, prevede che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli
interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto  o  in  parte
lesionati,  crollati  o  demoliti,  od  oggetto   di   ordinanza   di
demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati  con
SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3-bis, comma  2,
del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.   123,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  12  dicembre  2019,  n.  156,  anche  con
riferimento alle modifiche dei prospetti senza  obbligo  di  speciali
autorizzazioni; 
  Ritenuto opportuno estendere a tutti i comuni del «doppio  cratere»
la disciplina edilizia degli interventi «conformi» ai sensi dell'art.
12, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, applicandola a  tutti
gli   interventi   della   ricostruzione,   indipendentemente   dalla
riconducibilita' dei danni o del  loro  aggravamento  a  seguito  del
sisma del 2009 o del 2016 e indipendentemente  dall'ubicazione  degli
interventi nel perimetro del PSR; 
  Ritenuto di applicare il procedimento  amministrativo  semplificato
di cui all'ordinanza n. 100 del 2020 in deroga ai limiti dell'art.  3
della   medesima   ordinanza   relativi   alle   soglie   del   costo
convenzionale, al fine di accelerare le  procedure  finalizzate  alla
concessione del contributo ed alla apertura dei cantieri; 
  Considerato che il comma 3, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 110  del
2020 consente al Commissario straordinario di disporre, sulla base di
una  proposta  da  approvare  con   apposita   delibera   consiliare,
l'affidamento  contestuale,   anche   attraverso   un   concorso   di
progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n.  50,  della  progettazione  e,  analogamente,  dei
lavori di esecuzione per  singoli  lotti  degli  interventi  pubblici
individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione degli  interventi  da  parte  del  soggetto  attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di  operatori  da  consultare  e  che  sono  necessarie
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del  centro
storico della citta' di Campotosto; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma  2,  lettera  b),
del decreto-legge n. 76 del  2020,  quanto  al  numero  di  operatori
economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza  e
rotazione; 
  Ritenuto di dover derogare al termine previsto all'art. 1, comma 3,
del decreto-legge n. 32 del 2019, consentendo l'impiego  del  sistema
cd. di inversione procedimentale anche  per  le  procedure  negoziate
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95,  97  e  148  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche
sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016 e alla possibilita' di  esercitare  la  facolta'  di  esclusione
automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art.  35  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per  appalti  che  non  abbiano
carattere transfrontaliero, fino a quando  il  numero  delle  offerte
ammesse non sia inferiore a  cinque,  ferma  restando  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i  costi  e  i
tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre  a  base  di
gara  il  progetto  definitivo  e,  limitatamente   alle   opere   di
urbanizzazione, il progetto di fattibilita' tecnico-economica; 
  Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie  per  il
reperimento  delle  figure  professionali  di  supporto  ai  soggetti
attuatori e al  coordinatore  della  ricostruzione  privata  e  degli
strumenti di monitoraggio sopracitati e che a tal fine  possa  essere
reso disponibile, con oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare come individuati dalla  presente  ordinanza,
un  importo  pari   al   2   per   cento   dell'importo   complessivo
dell'intervento; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  Struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1°  e  del  12
luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione unitaria del  centro
storico della citta' di Campotosto come delineata nella  proposta  di
PSR approvata con delibera consiliare n. 2 del 24 maggio 2021. 
  2. Gli interventi di ricostruzione nel Comune  di  Campotosto  sono
volti a recuperare la caratterizzazione tipologica del borgo  montano
nel rispetto della tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
paesaggistici, al contempo assicurando un'architettura ecosostenibile
e l'efficientamento energetico e realizzando le condizioni affinche',
a seguito della  ricostruzione,  possa  essere  garantita  un'elevata
qualita' della vita. 
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati promuovendo  il
costante  coordinamento  e   l'armonizzazione   della   ricostruzione
pubblica e privata in quanto i rispettivi interventi  sono  tra  loro
propedeutici o strettamente connessi. 
  4. Ai fini del comma 3, il sub Commissario e i  soggetti  attuatori
adottano ogni misura utile  per  la  promozione  dell'efficienza,  la
facilitazione   dello   scambio   di   informazioni   inerenti   alla
ricostruzione pubblica e privata, il  monitoraggio  degli  interventi
comprendente anche poteri di controllo,  raccomandazione,  intervento
sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa  e
provvedimentale al fine di rispettare  i  tempi  di  realizzazione  e
l'effettivita' della  ricostruzione  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   non   discriminazione,   parita'    di    trattamento,
proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza. 
  5. Ai fini del comma precedente, il sub Commissario  e  i  soggetti
attuatori  coordinano  le  attivita'  dei   privati   per   garantire
l'unitarieta' della ricostruzione e il rispetto  del  cronoprogramma,
anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189  del
2016 e alle ordinanze commissariali relative  alla  disciplina  sulla
costituzione dei consorzi e alle modalita' di esecuzione  dei  lavori
privati. 
  6. Per quanto non espressamente derogato dalla presente  ordinanza,
agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Campotosto
si applicano le norme del codice dei  contratti  pubblici,  approvato
con  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  le  disposizioni   del
decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,   come   convertito   con
modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le  disposizioni
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove piu' favorevoli, nonche'
le  ordinanze  commissariali.  Gli  interventi  della   ricostruzione
privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle  domande
di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del
procedimento  amministrativo  e  dei  controlli,  dall'art.  12   del
decreto-legge n. 189 del 2016,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
all'ordinanza n. 100 del 2020 e agli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n.
107 del 2020.