Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata  sul  S.O.  n.  62
della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  e'  stato  prorogato  al  31
dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.
57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  in
legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo - contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Vista la nota prot. n. 1337 del 26 gennaio 2021, con  la  quale  il
sindaco del Comune di Montegiorgio ha chiesto l'immediata attivazione
dei poteri speciali con riguardo  agli  interventi  di  ricostruzione
degli immobili oggetto della presente ordinanza; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici  del  Comune  di  Montegiorgio  e  dalla  struttura  del   sub
Commissario, come risultante  dalla  relazione  del  sub  Commissario
allegato n. 1 alla presente ordinanza; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a)  a  seguito  degli  eventi  sismici  del  2016,  le  strutture
scolastiche e i relativi servizi allocati nel  centro  storico  hanno
subito notevoli danni  e,  in  particolare,  risultano  agibili,  con
provvedimenti, la scuola elementare L. Ceci sita in via  Mazzini,  la
scuola media G. Cestoni in largo Leopardi, anche sede della direzione
ISC e la palestra di via  Mazzini  a  servizio  dei  due  plessi,  in
precedenza utilizzata anche fuori dagli orari scolastici da  societa'
sportive locali; 
    b) l'attivita' didattica e quella  sportiva  svolta  da  societa'
sportive locali  nei  predetti  istituti  e'  stata  conseguentemente
sospesa  in  parte,  continuando  in  alcune  porzioni  dei  predetti
immobili in cui sono state approntate opere provvisionali finalizzate
a evitare rischi per la popolazione studentesca, il corpo  insegnante
e amministrativo; 
    c) tale situazione di precarieta' determina un grave disagio alla
popolazione scolastica e alle rispettive famiglie, per cui  si  rende
necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle
attivita' attraverso la disponibilita' di spazi  adeguati  e  sicuri,
sia  sotto  il  profilo  del  rischio  sismico,  sia   in   relazione
all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19; 
    d)  gli   edifici   danneggiati   hanno   carattere   storico   e
l'amministrazione comunale non li  ritiene  adeguabili  sismicamente,
con costi sostenibili, in classe d'uso IV ai sensi  della  disciplina
delle «norme tecniche per le costruzioni» (N.T.C. 2018) approvate con
decreto ministeriale 17 gennaio 2018, motivo per cui ha  ritenuto  di
collocare altrove le  scuole  ivi  collocate  in  precedenza,  mentre
intende dare a tali edifici una nuova destinazione d'uso, allo  stato
ipotizzata nella sede degli  uffici  non  strategici  del  Comune  di
Montegiorgio,  a  loro  volta  attualmente   ospitati   nel   palazzo
municipale che risulta agibile con provvedimenti provvisionali e  che
e' oggetto di altro intervento di ricostruzione, che non e' possibile
avviare fino a quando gli uffici ivi ospitati non verranno  collocati
altrove; 
    e)  la  ricostruzione  delle  scuole  di   Montegiorgio   riveste
carattere di criticita' e di urgenza  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 al fine di  consentire  la
rivitalizzazione del borgo, l'adempimento in condizioni di  sicurezza
della funzione educativa della scuola e il  contrasto  degli  effetti
negativi,  anche  sul  piano  sociale,  derivanti  dalla   situazione
pandemica; 
    f) il consiglio comunale, con delibera del 30  ottobre  2017,  n.
31, ha ritenuto strategico  «dislocare  tali  plessi  in  altra  area
appositamente attrezzata piu' idonea e dotata di strutture  in  grado
di  rispondere  a  criteri  di  sicurezza   sismica,   di   risparmio
energetico, di strutture all'area  aperta  e  sportive  appositamente
dedicate,  spazi  di  didattica  funzionali  alle   nuove   fasi   di
insegnamento, oltre ad avere un respiro intercomunale tale  da  poter
essere individuato come polo scolastico pilota per il comprensorio ed
avere adeguati  spazi  a  parcheggio  ed  una  viabilita'  di  facile
raggiungimento  per  gli   utenti   dei   vari   comuni   limitrofi»,
considerando altresi' che «le attuali  strutture  scolastiche,  poste
nel centro storico di Montegiorgio oltreche' per la loro collocazione
in ambiti limitati, circondati da vie e  spazi  non  sempre  adeguati
alle cosi' dette vie di fuga, non rispondono piu' a criteri didattici
moderni e che per il loro  adeguamento  sismico  sarebbero  necessari
ingenti investimenti economici di diversi milioni di euro con tutti i
limiti sopra elencati»; 
    g) a tali scopi il  Comune  di  Montegiorgio  ha  successivamente
acquistato, con atto  di  compravendita  del  29  dicembre  2017,  un
terreno per la realizzazione di un polo scolastico sostitutivo  delle
scuole in oggetto, comprensivo di  un  edificio  principale  atto  ad
ospitare la scuola primaria e secondaria di I grado in 22 aule  oltre
alla mensa, alla cucina e ai laboratori, per  un  totale  attuale  di
studenti iscritti pari a centosettantadue per  la  scuola  secondaria
e duecentoquarantaquattro  per  la  primaria,  nonche'  degli  uffici
amministrativi dell'ISC di  Montegiorgio,  punto  di  riferimento  di
tutte le  scuole  del  comprensorio,  per  un  numero  di  unita'  di
personale  scolastico  pari  a  duecentotrentacinque,  e  di  annessa
palestra; 
    h) con delibera del consiglio comunale n. 11 del 21 marzo 2018 e'
stata approvata la variante al vigente Piano regolatore generale  per
l'area individuata catastalmente al foglio 43 con la  particella  885
della superficie catastale di mq. 45.010,00 e di mq. 45.001,00  reali
da  destinare  alla  realizzazione  del  nuovo  polo  scolastico   di
Montegiorgio; 
    i) il Comune di Montegiorgio ha in seguito  assunto  determina  a
contrarre n. 34 del  9  novembre  2019  attribuendo  alla  SUA  della
Provincia di Fermo la gestione della procedura ad  evidenza  pubblica
per la progettazione definitiva  ed  esecutiva  di  polo  scolastico,
palestra, mensa, aree verdi, impiantistica, finiture,  procedura  che
si  e'  conclusa  con  il  relativo  affidamento  al  RTP   risultato
vincitore; 
    j)  il  Comune  di  Montegiorgio,  nelle  fasi  di  avvio   della
progettazione, avendo ritenuto che le mutate  esigenze  richiedessero
ulteriori approfondimenti circa  lo  stato  dei  luoghi,  il  rischio
sismico e le relative misure di prevenzione, nonche'  l'articolazione
funzionale e spaziale  del  polo  scolastico,  si  e'  dotato  di  un
ulteriore studio  di  fattibilita'  tecnico  economica  «ricognitivo»
relativo  al  complessivo  intervento  di  realizzazione   del   polo
scolastico di Montegiorgio, comprensivo delle opere di urbanizzazione
necessarie; 
    k) il Comune di Montegiorgio, con delibera di Giunta comunale  n.
57 del 18 maggio 2021,  ha  approvato  il  relativo  QTE  aggiornato,
comprensivo del corpo principale, di un'aula  magna  con  valenza  di
auditorium e di una palestra polifunzionale di tipo B2 ai  sensi  del
decreto ministeriale 18 dicembre 1975, da  realizzare  in  un  blocco
funzionalmente collegato  alla  scuola  ma  autonomo  nella  gestione
extrascolastica, in modo da poter consentire, al di fuori dell'orario
scolastico, l'utilizzo a fini  sportivi,  ricreativi  e  sociali  per
tutta la cittadinanza; 
    l) il Comune di Montegiorgio, per reperire  ulteriori  fondi,  ha
altresi' partecipato al bando per la  concessione  di  contributi  in
conto capitale «Sport e periferie 2020», allo stato ancora  pendente,
chiedendo un finanziamento di euro 700.000,00, la cui erogazione  era
subordinata,  tra  l'altro,  alla  predisposizione  di  un   progetto
esecutivo della palestra; 
    m) nel frattempo il Comune di Montegiorgio ha  altresi'  affidato
la progettazione delle opere di urbanizzazione necessarie; 
  Considerato  che,  in   relazione   alla   criticita'   e   urgenza
evidenziate, si rende necessario un programma di interventi unitari e
coordinati per le interazioni tra gli  edifici  interessati,  facenti
parte del realizzando plesso scolastico,  e  tra  questi  e  le  sedi
originarie delle scuole coinvolte,  destinate  ad  ospitare  funzioni
pubbliche, al  fine  sia  di  consentire  la  ripresa  dell'attivita'
didattica nel minor tempo possibile in spazi idonei e sicuri, sia  di
avviare  gli  interventi  di   ripristino   degli   edifici   storici
interessati, in cui dovranno essere  spostati  uffici  a  loro  volta
attualmente  ospitati  in  edifici  messi  in  sicurezza  con   opere
provvisionali; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza  n.  110  del  2020  in  quanto   gli   interventi   di
ricostruzione delle scuole di Montegiorgio si qualificano come  opere
e lavori urgenti e di particolare criticita'; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione delle scuole  di  Montegiorgio,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub commissario  l'ing.
Gianluca Loffredo in  ragione  della  sua  competenza  ed  esperienza
professionale; 
  Considerato che il Comune di Montegiorgio ha attestato di  disporre
di un'apposita struttura organizzativa per la gestione degli appalti,
dotata di adeguato organico tecnico  e  della  necessaria  esperienza
nella gestione di appalti; 
  Ritenuto, pertanto, che sia  possibile  riconoscere  al  Comune  di
Montegiorgio la  gestione  diretta  dell'intervento  in  qualita'  di
soggetto attuatore; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Ritenuto di dover prevedere, in  capo  al  soggetto  attuatore,  la
possibilita'  di  nominare  il  RUP  tra  soggetti  idonei   estranei
all'organizzazione dell'ente, in deroga all'art.  31,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 50 del  2016,  alla  luce  della  complessita'
dell'intervento e della tempestivita' richiesta dalla  criticita'  ed
urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare; 
  Considerato che con delibera di Giunta comunale n. 45 del 5  maggio
2017 e' stato approvato un primo progetto di  fattibilita'  tecnico -
economica che quantificava in euro 6.830.000,00  i  lavori  necessari
per realizzare il «Nuovo polo scolastico»; 
  Considerato che  l'intervento  «Nuovo  polo  scolastico»  e'  stato
inserito nell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11  luglio  2017  e,
successivamente, nell'ordinanza n. 109 del 21 novembre  2020  per  un
importo complessivo pari a euro 5.611.630,00; 
  Considerato che la stima dei costi necessari  e'  stata  aggiornata
una prima volta, a seguito di  approfondimenti  tecnici  maggiormente
analitici dell'U.S.R. delle Marche, con la stesura di una  C.I.R.  in
cui e' stato indicato un importo  finanziario  di  euro  6.830.000,00
riguardante il plesso scolastico; 
  Considerato che, in base alla suddetta C.I.R., con det. SUA n.  211
del  29  settembre  2020  e'  stata  aggiudicata   la   progettazione
definitiva ed esecutiva relativa a polo scolastico, palestra,  mensa,
aree verdi, impiantistica, finiture; 
  Considerato che  l'amministrazione  ha  successivamente  aggiornato
nuovamente il  suddetto  importo  sulla  base  degli  approfondimenti
tecnici intervenuti, secondo le stime dello  studio  di  fattibilita'
tecnica ed economica e del  relativo  QTE,  redatto  dal  progettista
incaricato e approvato dalla Giunta municipale con delibera n. 57 del
18 maggio 2021, dal quale emerge un impegno  finanziario  complessivo
di euro 10.100.000,00, relativi ai lavori per la realizzazione  della
scuola elementare e della scuola media,  amministrazione  e  archivio
ISC, mensa, aula magna,  locali  cucina  e  palestra  polifunzionale,
oltre a euro 1.000.000,00 relativi alle opere di urbanizzazione; 
  Considerato  che  i  suddetti  importi  risultano   successivamente
validati da C.I.R. per l'importo complessivo di euro 8.000.000,00; 
  Considerato che il Comune di Montegiorgio ha partecipato  al  bando
«Sport  e  periferie  2020»  chiedendo  un  finanziamento   di   euro
700.000,00, per il quale ha fatto predisporre il  progetto  esecutivo
relativo a una palestra  di  tipo  B  e  che  la  relativa  procedura
selettiva e' tuttora in corso; 
  Considerato che il Comune di Montegiorgio si e' reso disponibile  a
contribuire alle rispettive spese  nei  seguenti  termini:  ulteriori
lavori di viabilita' e sottoservizi, compresa rotatoria allacci, euro
195.000,00; arredi interni ed esterni, spazi verdi, euro  360.000,00;
traslochi attrezzature, euro 55.000,00; 
  Considerato  che  si  ritiene  di  integrare   l'importo   di   cui
all'ordinanza  n.  109  del  2020,  fermo  restando   che   l'importo
definitivo dei lavori sara' stabilito dal  progetto,  come  approvato
nel livello di progettazione esecutivo; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al Vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro Regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato altresi', sulla  base  della  citata  istruttoria,  che
occorra adottare misure  straordinarie  e  di  semplificazione  delle
procedure per garantire scuole sicure  a  studenti,  insegnanti  e  a
tutto il personale; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento   diretto   della   realizzazione   delle   opere    di
urbanizzazione in quanto propedeutiche  rispetto  alla  realizzazione
del  plesso  scolastico  e  della  relativa  palestra  e  di  importo
inferiore all'importo di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4  e
30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di  tutela  della
salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato, in relazione al carattere di  urgenza,  che  ricorrano
altresi' i presupposti per attivare le procedure di cui  all'art.  63
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici scolastici di Montegiorgio; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo
n.  50  del  2016,  quanto  al  numero  di  operatori  economici   da
consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del  principio  di
concorrenza e rotazione; 
  Considerato che l'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge  n.  76  del
2020, nel  riconoscere  particolare  rilevanza,  tra  gli  altri,  al
settore  dell'edilizia   scolastica,   prevede   che   «le   stazioni
appaltanti,  per  l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di
lavori, servizi e forniture  nonche'  dei  servizi  di  ingegneria  e
architettura,   inclusa   l'attivita'   di   progettazione,   e   per
l'esecuzione dei  relativi  contratti,  operano  in  deroga  ad  ogni
disposizione  di  legge»  rafforzando  pertanto  in  tali   casi   la
possibilita' di derogare alle procedure ordinarie; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare all'art. 95, comma  4,  relativamente  alla
possibilita' di adottare il criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo
piu' basso anche sopra le soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  alla  possibilita'  di  esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e,  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  comma
2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50  del
2016; 
  Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  32
del 2019, che il soggetto attuatore possa  decidere  che  le  offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere  agli  strumenti
di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori,  che  il  soggetto  attuatore  possa
inserire nei capitolati il doppio  turno  di  lavorazione,  anche  in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(CCNL), al fine di assicurare  la  continuita'  dei  cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a  condizione  che  il
ricorso al doppio turno  di  lavorazione  sia  inserito  nell'offerta
economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al
termine contrattualmente previsto, che il contratto  possa  prevedere
che all'esecutore sia applicata in caso  di  ritardo  una  penale  in
misura superiore a quella di  cui  all'art.  113-bis,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per  ogni
giorno di  anticipo  determinato  sulla  base  degli  stessi  criteri
stabiliti nel capitolato speciale o  nel  contratto  per  il  calcolo
della penale, mediante utilizzo delle somme per  imprevisti  indicate
nel  quadro  economico  dell'intervento,  sempre   che   l'esecuzione
dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte; 
  Ritenuto che al  fine  di  favorire  l'espletamento  dell'attivita'
scolastica e' possibile far fronte alle spese logistiche relative  ad
eventuali spostamenti degli studenti in sedi temporanee iscrivendo le
stesse nel Quadro tecnico economico di progetto nel  limite  del  10%
dell'importo dei lavori; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli  interventi
di ricostruzione del polo scolastico di Montegiorgio; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  Struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 1°  e  del  12
luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione degli interventi 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuata e approvata come urgente  e  di  particolare
criticita'  la  realizzazione  del  polo  scolastico  del  Comune  di
Montegiorgio, meglio  descritta  nell'allegato  n.  1  alla  presente
ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale e che e' finalizzato alla  realizzazione  in
un unico sito dei seguenti interventi,  di  seguito  riassuntivamente
richiamati con relativa stima previsionale: 
    a) ricostruzione della scuola elementare L. Ceci,  in  precedenza
sita in via Mazzini; 
    b) ricostruzione della scuola media  G.  Cestoni,  in  precedenza
sita in largo Leopardi, sede della direzione ISC; 
    c) ricostruzione  della  palestra,  in  precedenza  sita  in  via
Mazzini, a servizio dei due plessi; 
    il  tutto  per  un  importo  complessivamente  stimato  in   euro
10.100.000,00 di cui euro 8.000.000,00 validati da apposita CIR; 
    d)  esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  relative   agli
interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c), per un  importo
pari a euro 1.000.000,00, come da progetto esecutivo. 
  2. Gli interventi di  cui  al  comma  1  risultano  di  particolare
urgenza e criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110
del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi,  come  evidenziati  dalla
relazione del sub  Commissario  redatta  a  seguito  dell'istruttoria
congiunta con il Comune di Montegiorgio: 
    precarieta' dell'attuale svolgimento dell'attivita'  didattica  e
sportiva   in   strutture   dichiarate   inagibili   e   messe   solo
provvisoriamente in sicurezza, per le quali e' in atto  un  crescente
progressivo ammaloramento che  interessa  sia  gli  edifici,  sia  le
stesse opere  provvisionali  e  di  consolidamento,  che  rischia  di
compromettere  la  stabilita'  e  la  conservazione   delle   singole
strutture, con il  conseguente  potenziale  verificarsi  di  danni  a
persone e cose; 
    esigenza di garantire quanto prima la ripresa piena ed  effettiva
delle attivita' attraverso la  disponibilita'  di  spazi  adeguati  e
sicuri, sia sotto il profilo del rischio  sismico  sia  in  relazione
all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19; 
    valutazione      dell'amministrazione      comunale      relativa
all'impossibilita' di adeguare sismicamente con costi sostenibili gli
edifici  danneggiati  in  quanto  di  carattere   storico,   e   alla
conseguente necessita' di delocalizzare gli istituti  scolastici  ivi
ubicati; 
    necessita' di un programma di recupero unitario e coordinato  per
le interazioni tra gli edifici  interessati  e  tra  questi  e  altri
edifici destinati ad ospitare funzioni pubbliche, in  particolare  al
fine  di  destinare  le  precedenti  sedi  gli   edifici   scolastici
danneggiati  a  sede  degli  uffici  non  strategici  del  Comune  di
Montegiorgio,  a  loro  volta  attualmente   ospitati   nel   palazzo
municipale, che risulta agibile con provvedimenti provvisionali e che
e' oggetto  di  altro  intervento  di  ricostruzione  che  non  sara'
possibile attuare fintanto che gli uffici ivi collocati non  verranno
collocati altrove; 
    esigenza di rivitalizzare  il  borgo,  consentendo  l'adempimento
della funzione educativa e di coesione sociale  e  culturale  che  la
scuola ricopre e contrastando gli effetti negativi, anche  sul  piano
sociale, derivanti dalla situazione pandemica, garantendo a studenti,
docenti e personale amministrativo della scuola condizioni di  lavoro
in linea con le attivita' che vi si svolgono; 
    esigenza   rappresentata   dall'amministrazione    comunale    di
ripristinare la palestra ampliandola e dotandola  dei  requisiti  del
tipo B2 di cui al decreto ministeriale 18 dicembre  1975,  in  quanto
funzionale alle attivita' scolastiche e alla necessita' di dotare  il
territorio  di  una  struttura  polivalente  destinata  a  tutta   la
cittadinanza,  idonea  a  consentire,   al   di   fuori   dell'orario
scolastico, l'utilizzo a fini sportivi, ricreativi e sociali; 
    urgenza di realizzazione delle opere di urbanizzazione in  quanto
propedeutiche all'esecuzione degli altri interventi. 
  3. In relazione all'urgenza e alla criticita' degli interventi,  si
rende necessario un programma di realizzazione delle nuove  strutture
coordinato con il recupero delle  precedenti  strutture  indicate  al
comma 1 del presente articolo. 
  4. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai
rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono  indicate  le  singole  opere  e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi   alle   prestazioni   specialistiche   derivanti
dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.