Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
9; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: 
    "4-quinquies. Lo stato di emergenza di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al  31  dicembre  2020  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma  2,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure  urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
Presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020"  e   avra'   una   propria
numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Vista la nota prot. n. 24382-A del 23 luglio  2021  del  Presidente
della  Provincia  di  Macerata,  con  la  quale  e'  stata  richiesta
l'immediata  attivazione  dei  poteri  speciali  con  riguardo   agli
interventi di ricostruzione degli  immobili  oggetto  della  presente
ordinanza; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici  della  Provincia  di  Macerata  e  dalla  struttura  del  sub
Commissario, come risultante  dalla  relazione  del  sub  Commissario
Allegato n. 1 alla presente ordinanza; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) gli eventi sismici del 2016 hanno  determinato  l'inagibilita'
di porzioni  significative  di  alcuni  edifici  della  Provincia  di
Macerata compresi in un unico complesso immobiliare sito in  Macerata
- piazza della Liberta' n. 15 -  ma  suddivisibile  in  n.  5  unita'
strutturali (di seguito US) meglio  individuate  nell'Allegato  n.  1
alla presente ordinanza, e specificamente: 
      1) edificio della Prefettura (US  1  e  US  3)  o  Palazzo  del
Governo, CUP: F83C0000880001, soggetto a  vincolo  storico  artistico
notificato il 9 aprile 1915; 
      2) Loggia dei Mercanti  (US  2),  soggetta  a  vincolo  storico
artistico notificato il 9 aprile 1915; 
      3) edificio del  Provveditorato  (US  4),  soggetto  a  vincolo
storico artistico ope legis  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1  del
decreto legislativo n. 42 del 2004, CUP: F81B21005390001; 
      4) edificio della Questura (US 5), CUP: F81B21005380001; 
    b) gli interventi relativi agli immobili di cui alla  lettera  a)
risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza
n. 110 del 2020 per i seguenti motivi: 
      tardiva ammissione  a  finanziamento  dell'intervento  relativo
all'edificio  della  Prefettura,  avvenuta   solo   con   l'ordinanza
commissariale  n.  109  del  21  novembre   2020,   e   mancanza   di
finanziamenti per gli interventi relativi alle restanti US; 
      importanza  e  rappresentativita'  degli  edifici  interessati,
tutti destinati a funzioni pubbliche dello Stato dotate di  carattere
strategico; 
      necessita' di  garantire  la  continuita'  di  esercizio  delle
funzioni ospitate negli  edifici  interessati,  segnatamente  servizi
essenziali legati all'istruzione (Provveditorato agli studi)  e  alla
sicurezza pubblica (Questura  e  Prefettura),  con  riferimento  alla
gestione delle attivita' sia ordinarie,  sia  emergenziali,  tra  cui
eventuali eventi sismici e calamitosi; 
      valore simbolico ed identitario degli edifici  interessati  per
la comunita' locale; 
      valore storico artistico degli edifici  della  Prefettura,  del
Provveditorato e della Loggia  dei  Mercanti  ai  sensi  del  vigente
Codice dei beni culturali e del paesaggio e conseguente necessita' di
rispettare  il  relativo  regime  normativo  di   tutela,   adottando
soluzioni  conservative   che   presentano   profili   di   rilevante
complessita'; 
      progressivo ammaloramento degli edifici,  ivi  compresi  quelli
storici,  nonche'  delle  opere  provvisionali  e  di  consolidamento
approntate per rendere agibili gli  immobili  dopo  i  danneggiamenti
sismici,  con  il  conseguente  rischio   di   compromissione   della
stabilita' delle singole strutture e del loro stato di  conservazione
e di danni irrimediabili a persone e cose, e in particolare di crolli
sulle pubbliche vie circostanti gli edifici interessati; 
      necessita' di un  intervento  unitario  e  coordinato,  che  la
Provincia di Macerata  intende  realizzare  attraverso  tre  progetti
autonomi  e  indipendenti,  da   gestire   in   parallelo,   riferiti
rispettivamente alla US 4, alle US 1-2-3 e alla  US  5,  al  fine  di
semplificare  e  accelerare  la   riparazione   dei   danni   ed   il
miglioramento/adeguamento sismico delle diverse US; 
      intenzione  della  provincia  di  avviare  in  via  urgente   e
prioritaria il ripristino con miglioramento sismico dell'edificio del
Provveditorato, realizzabile in tempi molto contenuti in  ragione  di
un minor livello  di  danno  rispetto  agli  altri  edifici  e  della
possibilita'  di  delocalizzare  temporaneamente  gli  uffici.   Tale
intervento e' propedeutico alla realizzazione degli altri  interventi
in quanto consentirebbe di ospitare successivamente le funzioni della
Prefettura e della Questura che, invece, subiranno lavori  importanti
che richiedono la previa completa liberazione di tutti i locali,  per
cui si rendono necessarie misure acceleratorie specifiche; 
      elevato numero di soggetti coinvolti,  interconnessioni  tra  i
diversi edifici e le attivita'  ivi  collocate,  nonche'  interazioni
funzionali tra i diversi interventi di recupero; 
    c) tale situazione rende gli interventi  oggetto  della  presente
ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110  del  21  novembre  2020,  al  fine  di
recuperare immobili destinati a funzioni strategiche e in gran  parte
costituenti patrimonio architettonico vincolato, rendendoli sicuri  e
pienamente utilizzabili per le loro funzioni istituzionali; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario e coordinato tra gli edifici interessati; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza n. 110 del 2020 per  gli  interventi  di  ricostruzione
degli immobili in oggetto della Provincia di Macerata; 
  Ritenuto pertanto di approvare gli  interventi  di  recupero  degli
edifici  sopra  indicati  della  Provincia  di  Macerata   e   meglio
dettagliati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza; 
  Considerato che l'intervento relativo al Palazzo  della  Prefettura
risulta  inserito  nell'Allegato  1  dell'ordinanza  n.  109  del  23
dicembre 2020 per un importo  presuntivo  di  spesa  complessivamente
pari a euro 11.788.741,37, poi rivalutato in aumento da apposita  CIR
validata dall'USR Marche in euro 13.336.000,00, cosi'  che  si  rende
necessaria l'integrazione del contributo originariamente stimato  per
euro 1.547.258,63; 
  Considerato  che  per  i  restanti  interventi  si  rende  altresi'
necessario stanziare i seguenti importi, stimati in  base  al  quadro
economico di prima fattibilita'  redatto,  in  forza  di  valutazioni
parametriche, secondo criteri condivisi tra  Provincia  di  Macerata,
USR  delle  Marche  e  struttura  sub  commissariale,   come   meglio
illustrati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza: 
    Questura, per un importo presuntivo stimato in euro 3.817.000,00; 
    Provveditorato,  per  un  importo  presuntivo  stimato  in   euro
2.520.000,00; 
  Considerato, per quanto  sopra,  che  per  la  realizzazione  degli
interventi  e'  stimato  un   importo   complessivo   pari   a   euro
19.673.000,00, di cui  euro  11.788.741,37  trovano  copertura  nelle
somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed
euro  7.884.258,63  nella  presente  ordinanza   sulla   base   delle
valutazioni di cui sopra; 
  Considerato che,  sulla  base  della  citata  istruttoria,  occorre
altresi' adottare misure straordinarie  e  di  semplificazione  delle
procedure  per  accelerare  gli  interventi  di  cui  alla   presente
ordinanza; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione delle strutture di cui all'Allegato n. 1,  ai  sensi  e
per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario
l'ing.  Gianluca  Loffredo  in  ragione  della  sua   competenza   ed
esperienza professionale; 
  Considerato che la Provincia di Macerata ha attestato  di  disporre
di un'idonea struttura organizzativa per la gestione  degli  appalti,
dotata di adeguato organico tecnico e di esperienza in interventi  di
importo anche superiore a quelli di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere alla Provincia di
Macerata la gestione diretta degli interventi in oggetto in  qualita'
di soggetto attuatore; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto    attuatore    potra'    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50  del  2016,  e  che  in
particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione
dell'intervento,   debba   essere   effettuata   con    la    massima
tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del gestore dei Servizi Energetici S.p.a.,  di
proporre al Vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il gestore  dei  Servizi  Energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici oggetto della presente ordinanza; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure negoziate, senza bando, di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma  2,  lettera
d), del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  con  almeno  cinque
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
principio di rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148,  comma  6,
del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   relativamente   alla
possibilita' di adottare il criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo
piu' basso anche sopra le soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  alla  possibilita'  di  esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e,  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  comma
2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i  costi  e  i
tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre  a  base  di
gara il progetto definitivo; 
  Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50
del 2016, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50  del
2016; 
  Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  32
del 2019, che il soggetto attuatore possa  decidere  che  le  offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere  agli  strumenti
di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017; 
  Ritenuto che le norme tecniche delle  costruzioni  NTC2018  possano
essere applicate come linee guida non cogenti; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori  ed  assicurare  la  continuita'  dei
cantieri, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati  il
doppio turno di lavorazione, anche  in  deroga  ai  limiti  derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  fermi  restando  i
diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che  il  ricorso  al
doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto,  al  fine  di  favorire  l'espletamento  delle   funzioni
istituzionali, che sia possibile far  fronte  alle  spese  logistiche
relative ad eventuali spostamenti delle  attivita'  istituzionali  in
sedi temporanee, iscrivendo le stesse nel Quadro tecnico economico di
progetto nel limite del 5% dell'importo dei lavori; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorra specificarne la disciplina; 
  Ritenuto, al fine di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma
e le interazioni tra gli interventi, che sia necessario avvalersi  di
un collegio consultivo tecnico per  ogni  singolo  contratto  facente
parte dell'intervento unitario allo scopo di  pervenire  alla  rapida
risoluzione di eventuali controversie e,  pertanto,  di  derogare  ai
limiti temporali  e  di  importo  previsti  dall'art.  6  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica  disciplina  per
gli interventi oggetto della presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare all'art. 21 del decreto legislativo  n.  50
del 2016 relativamente alla necessita' della programmazione triennale
dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi; 
  Ritenuto altresi' necessario, in considerazione  della  connessione
tra gli interventi oggetto della presente ordinanza, nelle more delle
variazioni di bilancio finalizzate a recepire i finanziamenti per gli
interventi relativi agli edifici del Provveditorato e della Questura,
consentire l'imputazione provvisoria delle relative spese  urgenti  e
propedeutiche alla realizzazione degli interventi  allo  stanziamento
previsto per l'intervento relativo al Palazzo della Prefettura; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  Struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 6 agosto  2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' il complesso unitario degli  interventi  di  ricostruzione
degli edifici  della  Provincia  di  Macerata,  siti  in  Macerata  e
compresi nel complesso immobiliare di piazza della Liberta' n.  15  -
suddivisibile in n. 5 unita'  strutturali  (di  seguito  US),  meglio
descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo
cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di
seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: 
    a) edificio della Prefettura (US 1 e US 3) o Palazzo del  Governo
e  Loggia  dei  Mercanti  (US  2),  CUP:  F83C20000880001,   inserito
nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  per  un
importo presuntivo di spesa complessiva pari  a  euro  11.788.741,37,
rivalutato in aumento da apposita CIR  validata  dall'USR  Marche  in
euro  13.336.000,00,  che   rende   necessaria   l'integrazione   del
contributo stimato per euro 1.547.258,63; 
    b) edificio del Provveditorato (US 4), CUP: F81B21005390001,  per
un importo presuntivo stimato in euro 2.520.000,00; 
    c) edificio della Questura (US 5), CUP: F81B21005380001,  per  un
importo presuntivo stimato in euro 3.817.000,00; 
  2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1, lettera b) e  c)
sono stati stimati in base al quadro economico di prima  fattibilita'
redatto,  in  forza  di  valutazioni  parametriche,  secondo  criteri
condivisi tra Provincia di Macerata, USR delle Marche e struttura sub
commissariale, come meglio illustrati nell'Allegato 1  alla  presente
ordinanza. 
  3. Gli interventi di  cui  al  comma  1  risultano  di  particolare
criticita' ed urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020 per  i  seguenti  motivi,  come  evidenziati
dalla   relazione   del   sub   Commissario   redatta    a    seguito
dell'istruttoria congiunta con la Provincia di Macerata: 
    a) tardiva ammissione a  finanziamento  dell'intervento  relativo
all'edificio  della  Prefettura,  avvenuta   solo   con   l'ordinanza
commissariale  n.  109  del  21  novembre   2020,   e   mancanza   di
finanziamenti per gli interventi relativi alle restanti US; 
    b) importanza e  rappresentativita'  degli  edifici  interessati,
tutti destinati a funzioni pubbliche dello Stato dotate di  carattere
strategico; 
    c) necessita' di garantire  la  continuita'  di  esercizio  delle
funzioni ospitate negli  edifici  interessati,  segnatamente  servizi
essenziali legati all'istruzione (Provveditorato agli studi)  e  alla
sicurezza pubblica (Questura  e  Prefettura),  con  riferimento  alla
gestione delle attivita' sia ordinarie,  sia  emergenziali,  tra  cui
eventuali eventi sismici e calamitosi; 
    d) valore simbolico ed identitario degli edifici interessati  per
la comunita' locale; 
    e) valore storico artistico degli edifici della  Prefettura,  del
Provveditorato e della Loggia  dei  Mercanti  ai  sensi  del  vigente
Codice dei beni culturali e del paesaggio e conseguente necessita' di
rispettare  il  relativo  regime  normativo  di   tutela,   adottando
soluzioni  conservative   che   presentano   profili   di   rilevante
complessita'; 
    f) progressivo ammaloramento degli edifici, ivi  compresi  quelli
storici,  nonche'  delle  opere  provvisionali  e  di  consolidamento
approntate per rendere agibili gli  immobili  dopo  i  danneggiamenti
sismici,  con  il  conseguente  rischio   di   compromissione   della
stabilita' delle singole strutture e del loro stato di  conservazione
e di danni irrimediabili a persone e cose, e in particolare di crolli
sulle pubbliche vie circostanti gli edifici interessati; 
    g) necessita' di un intervento  unitario  e  coordinato,  che  la
Provincia di Macerata  intende  realizzare  attraverso  tre  progetti
autonomi  e  indipendenti,  da   gestire   in   parallelo,   riferiti
rispettivamente alla US 4, alle US 1-2-3 e alla  US  5,  al  fine  di
semplificare  e  accelerare  la   riparazione   dei   danni   ed   il
miglioramento/adeguamento sismico delle diverse US; 
    h) intenzione  della  provincia  di  avviare  in  via  urgente  e
prioritaria il ripristino con miglioramento sismico dell'edificio del
Provveditorato, realizzabile in tempi molto contenuti in  ragione  di
un minor livello  di  danno  rispetto  agli  altri  edifici  e  della
possibilita'  di  delocalizzare  temporaneamente  gli  uffici.   Tale
intervento e' propedeutico alla realizzazione degli altri  interventi
in quanto consente di  ospitare  successivamente  le  funzioni  della
Prefettura e della Questura che, invece, subiranno lavori  importanti
che richiedono la previa completa liberazione di tutti i locali,  per
cui si rendono necessarie misure acceleratorie specifiche; 
    i) elevato numero di soggetti coinvolti, interconnessioni  tra  i
diversi edifici e le attivita'  ivi  collocate,  nonche'  interazioni
funzionali tra i diversi interventi di recupero. 
  4. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,  in  base  all'istruttoria  compiuta  congiuntamente   dai
rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'Allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono  indicate  le  singole  opere  e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.