IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'adunanza del 21 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,
che dispone la  soppressione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e  le
funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione
e per la valutazione e  la  trasparenza,  ridenominata  dalla  stessa
normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.);. 
  Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e  5,  il
Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di  competenza,
per la parte non coperta dal  finanziamento  a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente  dell'A.N.AC.
ai sensi dell'art.  19,  comma  3  del  decreto-legge  n.  90/2014  e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°
febbraio 2016; 
  Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50,  che  lascia  invariato  il  sistema   di   autofinanziamento
dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre  2005,
n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi  al
proprio funzionamento  di  cui  al  comma  65  determina  annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici
e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonche'  le  relative
modalita' di riscossione, ...»; 
  Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Le somme versate a titolo di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; 
  Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n.  50/2016  in
base  al  quale  entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia  del  lodo
arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli  arbitri
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille  del  valore
della controversia arbitrale; 
  Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno  2017,  n.  96,  cosi'
come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a),  b)  e  c)  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
settembre 2017 che ha reso esecutiva  la  delibera  n.  359  adottata
dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno  2017
e per gli anni successivi dal  pagamento  del  contributo  in  favore
dell'A.N.AC., dovuto dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  operatori
economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017; 
  Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018
con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal  contributo
di cui alla delibera n. 359/2017; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 2 novembre  2017,  n.  192,  «Regolamento
recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi  all'estero,
ai sensi dell'art. 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50»; 
  Visto il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 16 ottobre 2019
con  il  quale  vengono  rese  note  le  nuove  indicazioni  relative
all'obbligo di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e di
pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC.  per  le  fattispecie
escluse  dall'ambito  di  applicazione  del  decreto  legislativo  n.
50/2016; 
  Visto il comunicato del Presidente  dell'A.N.AC.  del  18  dicembre
2019 con il quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di
acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati  e  di  pagamento  del
contributo in favore  dell'Autorita'  per  i  regimi  particolari  di
appalto di cui alla Parte II, titolo VI,  del  Codice  dei  contratti
pubblici; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede  che
a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi  comprese
le autorita' indipendenti, cessano di applicarsi le norme in  materia
di contenimento e di riduzione della  spesa  di  cui  all'allegato  A
della stessa legge, ma resta ferma  l'applicazione  delle  norme  che
recano vincoli in materia di spese di personale; 
  Visto l'art. 1, comma 591 della legge n. 160/2019 in base al  quale
«A decorrere dall'anno 2020, i soggetti  di  cui  al  comma  590  non
possono effettuare spese per l'acquisto di  beni  e  servizi  per  un
importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita'
negli esercizi finanziari 2016, 2017  e  2018,  come  risultante  dai
relativi rendiconti o bilanci deliberati.»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Ragioneria generale dello Stato del 21  aprile  2020,  n.  9  recante
indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti
ed organismi pubblici in merito  all'applicazione  dei  sopraindicati
limiti di spesa; 
  Visto l'art. 1, lettera c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(convertito con modificazioni dalla legge  14  giugno  2019,  n.  55)
modificato dapprima dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla  legge  11  settembre
2020, n. 120) e successivamente dall'art. 52, comma 1, lettera a), n.
1.1),  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,   (convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108)  che  ha  sospeso
l'operativita' dell'Albo nazionale dei componenti  delle  commissioni
giudicatrici fino al 30 giugno 2023; 
  Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito  con  la
legge  11  settembre  2020,  n.   120,   «Misure   urgenti   per   la
semplificazione e l'innovazione digitale»  che  introduce  modifiche,
anche di natura transitoria, alle procedure di affidamento e di  gara
tese a imporre una riduzione forzata dei tempi  di  esecuzione  degli
interventi per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  e,  piu'  in
generale, per il processo di procurement pubblico; 
  Visto il disegno di legge A.S. 2448 «Bilancio di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2022-2024» e, in particolare, lo stato di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze  da  cui  risulta
(cap.  2116)  che  all'A.N.AC.  venga  assegnata  la  somma  di  euro
6.268.826,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; 
  Visto l'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n.  82   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni   (Codice
dell'amministrazione  digitale)  in  base  ai  quali   le   pubbliche
amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti  spettanti  a
qualsiasi titolo attraverso sistemi di  pagamento  elettronico  anche
mediante   l'utilizzo   di   una    piattaforma    tecnologica    per
l'interconnessione   e   l'interoperabilita'   tra    le    pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento; 
  Visto  il   regolamento   concernente   la   disciplina   contabile
dell'Autorita', approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021; 
  Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2022,  i  costi  di
funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal  bilancio
dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza  nel  rispetto
comunque  del  limite  massimo  dello  0,4  per  cento   del   valore
complessivo del mercato stesso  cosi'  come  previsto,  dall'art.  1,
comma 67, della legge n. 266/2005; 
  Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 dispone
che le deliberazioni con  le  quali  sono  fissati  i  termini  e  le
modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento
e  che,  decorso  tale  termine  senza  che  siano  state   formulate
osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1.  Sono  obbligati  alla  contribuzione  a  favore   dell'A.N.AC.,
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati: 
    a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o),
del decreto legislativo n. 50/2016; 
    b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
p), del decreto legislativo n. 50/2016 che  intendano  partecipare  a
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui  alla
lettera sub a); 
    c) le societa' organismo di attestazione di cui all'art.  84  del
decreto legislativo n. 50/2016. 
  2.  Sono  esentati  dall'obbligo  di  contribuzione   le   stazioni
appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di: 
    a)  affidamento  di  lavori,  servizi   e   forniture   espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017 cosi' come individuate con le delibere
dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018; 
    b) affidamento alle quali si applica  il  decreto  del  Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  del  2
novembre 2017, n. 192. 
  3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi  di
cui al comma 2, il  responsabile  del  procedimento  dovra'  inviare,
esclusivamente via pec all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it
- entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione  della
procedura   nelle   forme   previste,   la   richiesta,   debitamente
sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando  il
modello  reso  disponibile   sul   sito   dell'A.N.AC.   I   soggetti
attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando,  nella  lettera
di invito o nella richiesta di offerta comunque  formulata  l'esonero
dal contributo per gli operatori economici partecipanti.