Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, alla pagina 48, all'art. 42, l'alinea del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «1. Al fine di contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 3 e all'articolo 39, nonche' per beneficiare di regimi sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, indipendentemente dall'origine geografica della biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano: ...».