Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nel
sopraindicato Supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale,  alla
pagina 48, all'art. 42, l'alinea del  comma  1  e'  sostituita  dalla
seguente:  «1.  Al  fine  di  contribuire  agli  obiettivi   di   cui
all'articolo 3 e all'articolo 39, nonche' per beneficiare  di  regimi
sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa,
indipendentemente dall'origine geografica della biomassa, sono  presi
in considerazione solo se rispettano: ...».