Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure  urgenti  per  gli  investimenti»  ed  in
particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che  «Le
risorse nazionali  degli  interventi  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui al  comma  1  sono  ripartite  come
segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le  annualita'  sopra
indicati, nei pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  riferiti   al   seguente
programma: 1. Interventi per le aree del terremoto  del  2009  e  del
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro
per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni  di
euro per l'anno 2026; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»,  ed  in  particolare
l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al  Piano
complementare»  nonche'  l'art.  14-bis,  recante  «Governance  degli
interventi del Piano complementare nei  territori  interessati  dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101, si  individuano  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali
determinati per ciascun programma, intervento e progetto  del  Piano,
nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Visto l'art. 17 del  regolamento  UE  2020/852  che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Considerato che la Cabina  di  coordinamento  integrata,  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio  2021,  n.
77, ha deliberato in data 30  settembre  2021,  l'approvazione  e  la
contestuale  trasmissione  al  MEF  dell'atto  di  «Individuazione  e
approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal  Piano
complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del  2016
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b  del  decreto  legge  del  6
maggio 2021, n. 59,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, e degli artt.14 e 14-bis  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella  legge  28  luglio
2021, n. 108»; 
  Considerato altresi' che  la  Cabina  di  coordinamento  integrata,
nella seduta del 23 dicembre 2021, ha acquisito  le  intese  relative
alle ordinanze nn. 4 e 5 e, nella seduta del 30 dicembre  2021,  alle
ordinanze nn. 12 e 14, e che tutte le ordinanze sono state  trasmesse
alla  Corte  dei  conti  ai  fini   del   controllo   preventivo   di
legittimita'; 
  Preso atto che nelle date del 17 e del 22 gennaio 2022 la Corte dei
conti ha trasmesso rilievi ed osservazioni sulle ordinanze nn. 4,  5,
12, 14 del 2021; 
  Considerato opportuno per il futuro aderire all'invito della  Corte
dei  conti  ivi  formulato  ad  una  redazione  delle  ordinanze  che
ricomprenda  digitalmente  gli  allegati  nel  documento   principale
digitalmente firmato; 
  Ritenuto necessario fornire i chiarimenti richiesti  e  recepire  i
rilievi  formulati  attraverso  un'unica   ordinanza   correttiva   e
integrativa; 
  Preso atto delle intese  espresse  nella  Cabina  di  coordinamento
integrata del 1° febbraio 2022 dal coordinatore  della  struttura  di
missione Sisma 2009, consigliere Carlo  Presenti,  e  dai  Presidenti
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; 
  Tanto premesso; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                      Correzioni e integrazioni 
 
  1. Nella ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 la  parola  «accordo»,
in ogni parte ove ricorre, e' sostituita dalla parola  «convenzione».
L'accordo allegato all'ordinanza n. 4 e' sostituito dallo  schema  di
convenzione allegato alla presente ordinanza (allegato 1). 
  2. Nella ordinanza n. 5 del 23 dicembre 2021, all'art. 3,  dopo  il
comma 1, e' aggiunto il comma 1-bis che cosi' dispone: «L'affidamento
e' disposto ai sensi dell'art. 10 comma 3 del decreto legge 31 maggio
2021 n. 77, convertito con modificazioni con la legge 29 luglio  2021
n.  108,  sulla  base  della  congruita'  della   offerta   economica
comprensiva "dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato,  derivanti
dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione
degli standard di riferimento della societa'  CONSIP  S.p.a  e  delle
centrali di committenza regionali", documentata nell'allegato 2  alla
presente ordinanza (intitolato "Relazione sugli esiti della  verifica
ex  art.  192  del  d.lgs.  n.  50/2016  in  merito   all'affidamento
all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia  delle  attivita'  per   la
realizzazione del "Progetto di innovazione digitale per le  aree  del
sisma 2009 e del 2016, sub misure A.1.1,  A.1.2  e  A.1.3  del  Piano
complementare al PNRR Sisma 2009-2016")». 
  3. Nella ordinanza n. 5 del 23 dicembre 2021, all'art. 5, comma  2,
dopo le parole «convenzione con Invitalia», sono aggiunte le seguenti
parole: «ferma restando la misura del  19  per  cento  per  le  spese
generali, non applicabile ai costi di beni e servizi,  gia'  prevista
dalla convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016 tra il  Commissario
straordinario  e  Invitalia».  Lo  schema  di  convenzione   allegato
all'ordinanza n. 5 e' sostituito dallo schema di convenzione allegato
alla presente ordinanza  (vedi  all.  3  e  allegati  a)  e  b)  alla
convenzione). 
  4. Nel titolo delle ordinanze n. 12 e n. 13 del  30  dicembre  2021
sono  soppresse  le  parole  «Approvazione  della   convenzione   con
Invitalia.». 
  5. Nella ordinanza n. 12 del 30 dicembre 2021, all'art. 1, comma 5,
dopo le parole «sulla base dei...», sono aggiunte le seguenti parole:
«nonche' dei limiti e delle regole previste dall'art.  68,  comma  1,
lettera a) del reg. UE 1303/2013». 
  6. Nella ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, all'art. 1, comma 3,
dopo le parole  «che  costituisce  parte  integrante  della  presente
ordinanza (v. allegato 4)», sono aggiunte  le  seguenti  parole:  «Ai
fini della verifica di congruita' prevista dall'articolo  192,  comma
2, del d.lgs. n. 50/2016, e dell'art. 10, comma 3 del  decreto  legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni  dalla  legge  29
luglio 2021, n.  108,  si  fa  rinvio  alla  verifica  effettuata  in
relazione all'atto  integrativo  ed  estensione  della  durata  della
convenzione  sottoscritta  in  data  6   dicembre   2016",   di   cui
all'ordinanza n. 112 del 2020, registrata dalla Corte  dei  conti  in
data 8 gennaio 2021, al n. 36». 
  7. Nella ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, all'art. 2, comma 2,
e' aggiunto il seguente capoverso: «La convenzione deve prevedere  il
costo complessivo delle  attivita'  per  la  preparazione  dei  bandi
relative ai mesi di gennaio e  febbraio  2022,  seguendo  gli  stessi
criteri e modalita' di  rendicontazione  previsti  dalla  convenzione
sottoscritta  in  data  6  dicembre  2016  e  ss.mm.,  nella   misura
determinata nello Schema  allegato  alla  presente  ordinanza"  (all.
4).». 
  8. Alle ordinanze 1,  2  e  3  del  2021,  all'art.  6,  le  parole
«soggetto attuatore» sono  sostituite  dalle  seguenti  «responsabile
dell'intervento».