Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Vista l'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021 ex art. 11, comma 2,  del
decreto-legge n. 76 del 2020 relativa a «Interventi di  realizzazione
di un nuovo polo scolastico - scuola di  infanzia  "G.  Ciarlantini",
scuola primaria "F. Allevi", istituto  di  istruzione  superiore  "A.
Gentili",  istituto  professionale  di  stato   per   l'industria   e
l'artigianato  "R.  Frau",  e  sistemazione  area  sportiva  Via  dei
Tiratori» nel Comune di San Ginesio (MC); 
  Considerate le vicende, esposte nella relazione istruttoria del sub
Commissario Allegata sub n. 1 all'ordinanza n. 9 del 29 maggio  2021,
di cui la presente costituisce integrazione  e  attuazione,  relative
alla ricostruzione degli istituti scolastici siti in  Comune  di  San
Ginesio, tra cui l'istituto professionale di Stato per l'industria  e
l'artigianato  «R.  Frau»,  e  in  particolare  l'impossibilita'   di
realizzare il progetto originariamente predisposto; 
  Considerato che, a seguito dei fatti su richiamati,  il  Comune  di
San Ginesio: 
    con delibera del consiglio comunale n. 28  del  2  ottobre  2020,
preso atto dei vincoli culturali insistenti sull'area originariamente
individuata in  via  Roma  per  la  ricostruzione  delle  scuole,  ha
disposto di realizzare presso detta area  solo  una  parte  del  polo
scolastico (denominato Lotto  A),  deliberando  di  dislocare  presso
l'area  delle  S.A.E.  l'Istituto  secondario  I.P.S.I.A.  «R.  Frau»
settori meccanica - elettronica - automazione e di arredi e forniture
d'interni ed annessa palestra (denominato Lotto B); 
    con delibera di giunta comunale n. 11  del  21  gennaio  2021  ha
approvato il documento di sintesi  di  fattibilita'  che  delinea  le
nuove previsioni progettuali dei due plessi scolastici, Lotti A  e  B
su  richiamati,  alternativi  al  polo  unico,   nonche'   le   prime
disposizioni sull'esproprio per realizzare l'edificio  scolastico  su
Lotto B; 
    con delibera di giunta comunale n.  44  del  22  aprile  2021  il
Comune di San Ginesio  ha  approvato  la  modifica  al  documento  di
sintesi di fattibilita'  gia'  approvato  in  data  21  gennaio  2021
definendo i quadri economici dei diversi interventi,  in  particolare
stimando in euro 7.453.035,50 l'importo relativo  alla  realizzazione
del plesso scolastico «Zona SAE» sul  Lotto  B,  da  intendersi  come
stima di previsione ai fini  della  programmazione,  suscettibile  di
variazione,  secondo  criteri  di  economicita',  a   seguito   della
approvazione dei progetti e dell'esatta definizione dei  costi  della
progettazione e dei lavori, nei limiti dell'importo massimo stabilito
dall'art. 12 dell'ordinanza n. 9 del 2021; 
  Considerato che,  con  ordinanza  n.  9  del  29  maggio  2021,  la
realizzazione presso l'area  delle  S.A.E.  dell'Istituto  secondario
I.P.S.I.A. «R. Frau» e' stata ritenuta di particolare  criticita'  ed
urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, in
quanto  sussistenti  i  presupposti  per  l'attivazione  dei   poteri
commissariali speciali di cui alla medesima ordinanza; 
  Considerato che, con  la  medesima  ordinanza,  e'  stato  ritenuto
opportuno  individuare  il  Comune  di  San  Ginesio  come   soggetto
attuatore, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 110 del 2020, in
deroga all'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Considerato altresi' che per il coordinamento degli  interventi  e'
stato individuato, in ragione  delle  sue  competenze  ed  esperienze
professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario; 
  Considerato altresi' che  l'ordinanza  n.  9  del  29  maggio  2021
richiama la necessita' di procedere con la massima semplificazione ed
accelerazione  procedimentale  per  far  fronte   all'urgenza   della
realizzazione delle scuole e della sistemazione dei campi sportivi; 
  Considerato  che  l'ordinanza  commissariale  n.  9  del  2021,  in
relazione al fatto che il contratto di donazione di cui all'art.  769
codice civile esula dalla disciplina del decreto  legislativo  n.  50
del  2016,  in  quanto  contratto  altruistico  sorretto   da   scopi
mutualistici o sociali, ha consentito altresi' al soggetto  attuatore
di avvalersi di donazioni da parte di soggetti  non  partecipanti  ad
alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio  ne'  utilita'
economica per tale soggetto, acquisendo, tramite donazioni, elaborati
progettuali; 
  Considerato che, con nota protocollata in data 15 settembre 2021 al
n. CGRTS0033229, e' spontaneamente pervenuta da  parte  della  Andrea
Bocelli Foundation (di seguito, ABF) una proposta  di  donazione,  in
forma del tutto  volontaria  e  gratuita,  relativa  a  (a)  progetto
definitivo  ed   esecutivo   per   la   ricostruzione   dell'Istituto
professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau»  (b)
risorse professionali funzionali alla realizzazione  delle  attivita'
di project  management  (il  «Project  Management»)  nell'ambito  dei
suddetti  Progetti,  a  titolo  esemplificativo   e   non   esaustivo
comprensive di Direzione lavori, coordinatore  per  la  sicurezza  in
fase di progettazione ed  esecuzione  e  team  multidisciplinare  che
comprende competenze legali, pedagogiche, architettoniche; 
  Considerato  che  successivamente,  con  nota  protocollata  al  n.
CGRTS0033230 in data 15 settembre 2021, e'  spontaneamente  pervenuta
da   parte   della   Andrea   Bocelli   Foundation    (di    seguito,
ABF)un'ulteriore proposta di donazione, in forma del tutto volontaria
e  gratuita,  relativa  a  (a)  progetto  preliminare  o  studio   di
fattibilita'  oltre  al  progetto  definitivo  ed  esecutivo  e   (b)
progettazione di un campo da  calcetto  funzionalmente  annesso  alla
scuola, da realizzare in lotto di terreno  diverso  seppure  contiguo
nonche' (c) direzione lavori e il coordinamento per la  sicurezza  in
fase di progettazione ed esecuzione con riguardo  alla  realizzazione
di quanto oggetto di progetto sub b); 
  Considerato  che  ABF  e'  persona  giuridica  privata   civilmente
riconosciuta, senza fine di  lucro,  il  cui  statuto  la  impegna  a
perseguire esclusivamente finalita' di interesse sociale operando  in
particolare  nei  settori  dell'assistenza   sociale   e   sanitaria,
dell'innovazione  e  della   ricerca   tecnologica   e   scientifica,
dell'educazione   e   formazione   dei   giovani,   oltreche'   della
beneficenza, con particolare attenzione alle persone svantaggiate  in
ragione di  condizioni  fisiche,  psichiche,  economiche,  sociali  o
familiari; 
  Considerato che, agli scopi di cui sopra, lo statuto di ABF prevede
che la Fondazione possa promuovere e sostenere iniziative  comuni  ad
altri enti ed istituzioni, sia pubbliche che private, e che la stessa
gia'  in  passato  ha  supportato  la  realizzazione  di   iniziative
finalizzate a restituire alla  collettivita'  edifici  scolastici  di
interesse pubblico danneggiati a causa  degli  eventi  sismici  degli
ultimi anni, e che  anche  in  questa  occasione  ha  manifestato  la
volonta' di fornire il proprio sostegno alla comunita'; 
  Considerato  che  ai  sensi   dell'art.   118,   comma   4,   della
Costituzione, Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
devono  favorire  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e
associati, per lo svolgimento di  attivita'  di  interesse  generale,
sulla base del principio di sussidiarieta'; 
  Considerato che l'iniziativa di ABF si configura  come  espressione
di  sussidiarieta'  meritevole  di   valorizzazione   per   l'apporto
solidaristico a favore della collettivita' orientato al perseguimento
di interessi generali; 
  Considerato che la  suddetta  donazione  consente  un'accelerazione
della realizzazione dell'intervento cui si riferisce senza comportare
nessun impegno od onere a carico  dell'amministrazione,  determinando
al contrario  un  risparmio  significativo  per  la  spesa  pubblica,
quantificabile  indicativamente  nei  costi   indicati   dal   quadro
economico previsto per le voci di progetto  di  fattibilita'  tecnico
economica  (pari  a   euro   58.866,25   imponibili),   progettazione
definitiva  (pari  a  euro  229.992,50  imponibili)  e  progettazione
esecutiva (pari a euro 106.781,25  imponibili)  e  per  la  Direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase  di  progettazione  ed
esecuzione (pari a euro 255.522,50 imponibili)  di  tale  intervento,
per un importo complessivo pari a euro 651.162,50, oltre ad oneri  di
legge per un totale di euro 826.194,98; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  769  del  codice  civile,  la
donazione e' il contratto col quale, per spirito di liberalita',  una
parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa  di  un  suo
diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione, e che nulla osta
a che gli enti pubblici risultino donatari; 
  Vista la delibera ANAC n. 1151 dell'11 dicembre 2019; 
  Visto il Protocollo di legalita' e l'Accordo  per  l'esercizio  dei
compiti di alta sorveglianza; 
  Viste le Linee guida n. 1 di ANAC e il bando tipo n. 3/2017; 
  Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2016; 
  Visto il Prezziario unico del Cratere del Centro Italia -  allegato
3 - ordinanza n. 58 del Commissario del Governo per la  ricostruzione
del 4 luglio 2018; 
  Visto l'art. 3, commi 2,  3  e  4  dell'ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017; 
  Visto l'art. 4, comma 5, dell'ordinanza  commissariale  n.  56  del
2018; 
  Visto l'art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190 del 2012; 
  Visto l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.  165  del
2001; 
  Visto l'art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Rilevato che a seguito dell'entrata in  vigore  dell'art.  1  della
legge n. 192 del 2000, che  sostituisce  l'art.  13  della  legge  15
maggio  1997,  n.  127,  sono  state  abrogate  le  disposizioni  che
subordinano l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura
o valore da parte dei comuni ad autorizzazione prefettizia; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 346
del 1990 i trasferimenti in favore dei comuni non  sono  soggetti  ad
imposta sulle donazioni; 
  Considerato che l'acquisizione  di  beni  attraverso  donazione  e'
disciplinata  dalle  disposizioni  contenute  nel  Titolo  V   (Delle
Donazioni) del codice civile, il cui art.  782,  primo  comma,  primo
periodo, stabilisce che la  donazione  deve  essere  fatta  per  atto
pubblico, sotto pena di nullita'; 
  Ritenuto pertanto, in forza dei poteri di cui all'art. 11, comma  2
del decreto legislativo n. 76 del 2020, di poter derogare all'art. 23
e all'art. 157 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  consentendo
all'amministrazione di acquisire la progettazione e i servizi offerti
da ABF tramite la donazione  proposta  da  ABF,  previa  adozione  di
apposita delibera da parte  del  Comune  di  San  Ginesio  avente  ad
aggetto il relativo Accordo di donazione; 
  Considerato che si rende pertanto necessario integrare  l'ordinanza
n. 9  del  29  maggio  2021  e  disciplinare  le  relative  modalita'
attuative; 
  Ritenuto che la progettazione realizzata a cura e spese di  ABF  si
debba conformare al documento di sintesi  di  fattibilita'  approvato
con delibera di giunta comunale n.  11  del  21  gennaio  2021,  come
modificata con delibera di giunta comunale n. 44 del 22 aprile 2021; 
  Ritenuto altresi' che la progettazione realizzata a cura e spese di
ABF debba essere valutata con le  procedure  amministrative  previste
dalla normativa in vigore e dall'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021; 
  Dato atto  che  il  Commissario  straordinario,  avvalendosi  della
facolta' prevista dall'art. 3, comma 3, dell'«Accordo per l'esercizio
dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e
della  trasparenza  delle  procedure  connesse   alla   ricostruzione
pubblica  post-sisma»  sottoscritto  in  data  2  febbraio  2021,  ha
richiesto all'ANAC un parere  preventivo  sulla  presente  ordinanza,
giusta nota in data 30 settembre 2021 prot. n. CGRTS - 54053; 
  Vista     la     nota     acquisita      al      protocollo      n.
CGRTS-0055688-A-07/10/2021, con la quale l'ANAC ha formulato l'invito
a valutare la possibilita' di indicare  ulteriormente  nell'ordinanza
talune previsioni, e tra queste anche  la  possibilita'  di  indicare
nella stessa che «i soggetti  esecutori  delle  prestazioni  dovranno
possedere  i  requisiti   di   idoneita'   professionale,   economico
finanziaria e tecnico professionali proporzionati e concordi  con  le
indicazioni contenute nelle Linee guida n. 1 di ANAC e dal bando tipo
n. 3/2017»,  nonche'  di  prevedere  il  limite  di  conferimento  di
incarichi professionali di cui ai  commi  2,  3  e  4,  dell'art.  3,
dell'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017; 
  Dato atto che di quanto fatto  oggetto  di  osservazione  da  parte
dell'ANAC si e' tenuto conto nella stesura della  presente  ordinanza
e, con riguardo alle Linee guida n. 1 di ANAC  e  il  bando  tipo  n.
3/2017, gli stessi sono stati richiamati con la precisazione  che  ne
viene limitata  l'applicabilita'  agli  aspetti  compatibili  con  le
peculiarita' della fattispecie  in  esame,  mentre  con  riguardo  al
limite di conferimento di incarichi professionali di cui ai commi  2,
3 e 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n.  33
dell'11 luglio 2017 lo stesso non  si  e'  ritenuto  di  recepire  in
relazione al fatto che gli emolumenti  dei  professionisti  coinvolti
nelle attivita' oggetto dell'ordinanza saranno corrisposti da un ente
privato e non dal soggetto attuatore pubblico; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del  30  settembre
2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  Integrazione dell'ordinanza commissariale speciale n. 9 del 2021 
 
  1. Al fine  di  integrare  e  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'ordinanza commissariale speciale n. 9 del 29 maggio  2021  e  in
particolare all'art. 4, comma 5,  ai  sensi  del  quale  il  soggetto
attuatore puo' porre a base delle procedure di affidamento di servizi
di progettazione o di lavori  progetti  donati  quale  mero  atto  di
liberalita' da soggetti terzi  senza  alcun  vantaggio  ne'  utilita'
economica per tali soggetti, e redatti  da  progettisti  esterni  per
conto di questi,  previa  approvazione  e  validazione  dei  progetti
stessi,  al  soggetto  attuatore  e'  consentito  acquisire   tramite
donazione i servizi offerti da ABF e relativi a: 
    a) realizzazione del progetto di fattibilita' tecnico  economica,
nonche' del progetto definitivo ed  esecutivo  per  la  ricostruzione
dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e  l'artigianato
«R. Frau» e annessa palestra; 
    b) realizzazione della progettazione di  un  campo  da  calcetto,
funzionalmente annesso alla scuola, ma realizzato in lotto di terreno
diverso seppure contiguo; 
    c)  attivita'  di  project  management  (di  seguito   denominato
«Project Management») nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a)
e b), consistenti in Direzione lavori, coordinatore per la  sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione e  un  team  multidisciplinare
comprensivo anche di competenze legali e architettoniche.