Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'articolo  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: 
    "4-quinquies. Lo stato di emergenza di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  previsto  dall'articolo  44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 300  milioni  di  euro  per  l'anno  2021".  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
302 del 31 dicembre 2018, con la  quale  il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, e'  stato  prorogato  al  31  dicembre  2020  e
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.  57,  comma  2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito  in  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 1, commi 449 e 450,  della  legge  di  bilancio  2022,
definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021  ed
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana, con il quale e' stata approvata  la  proroga  del  comma  4
dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del  31  dicembre
2022; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea; e prevede altresi' che  per  il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al citato comma 2 dell'art. 11, il Commissario straordinario puo'
nominare fino a due  sub  Commissari,  responsabili  di  uno  o  piu'
interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri  commissariali  di  cui  all'articolo  11,
comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120»,  come
modificata  prima  con  ordinanza  n.  114  del  9  aprile   2021   e
successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2;  d)  individua
il sub-commissario competente, ai sensi  del  successivo  articolo  4
della presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
Presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai  sensi  del  successivo  articolo  6  e  ogni  altra  disposizione
necessaria per l'accelerazione  degli  interventi  di  ricostruzione.
Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza  speciale  ex
articolo 11, comma 2, del decreto legge 76  del  2020"  e  avra'  una
propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  11,  comma  2,  del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro  competenza,  puo'  disporre,  mediante  le  ordinanze  di   cui
all'articolo  1,  ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle
procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o
forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere
urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione  di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche ordinanze derogatorie di cui  all'articolo  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Al fine di accelerare la ricostruzione  dei  centri  storici  e  dei
nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con la medesima ordinanza di  cui  all'articolo  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020,
«Con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'articolo 1 e' altresi' possibile,  anche
attraverso un concorso di progettazione di  cui  all'articolo  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre  2020,  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre  2020,  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Dato atto che i Comuni di  Mogliano,  Montelparo  e  Castelraimondo
hanno richiesto  l'immediata  attivazione  dei  poteri  speciali  con
riguardo agli interventi  di  ricostruzione  degli  immobili  oggetto
della presente ordinanza; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici dei comuni interessati e dalla struttura del sub  Commissario,
come risultanti dalle relazioni del  sub  Commissario  allegate  alla
presente ordinanza (Allegato n. 1 - Relazione istruttoria  Comune  di
Mogliano, Allegato n. 2 - Relazione istruttoria Comune di  Montelparo
e Allegato n. 3 - Relazione istruttoria Comune di Castelraimondo); 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) nel Comune di Mogliano gli eventi sismici del 2016/2017  hanno
determinato  l'inagibilita'  di  porzioni  significative  di   alcuni
edifici e pertanto si rendono necessari e urgenti gli  interventi  di
ricostruzione meglio individuati nell'Allegato  n.  1  alla  presente
ordinanza, e specificamente: 
      1. delocalizzazione della Casa  di  riposo  comunale  di  Santa
Colomba, presso un'area di proprieta' comunale; 
      2. recupero con miglioramento  sismico  del  palazzo  comunale,
denominato ex Palazzo Forti sito in centro storico; 
      3. recupero con miglioramento sismico  della  Chiesa  di  Santa
Maria di Piazza; 
    b) nel Comune di Montelparo, come meglio descritto  nell'Allegato
n. 2 alla presente ordinanza, gli eventi sismici del 2016/2017  hanno
determinato l'inagibilita'  del  palazzo  comunale  che  ospitava  il
centro operativo comunale,  il  COC,  gli  uffici  tecnici  e  quelli
amministrativi, la  farmacia  ed  un  ambulatorio  medico  e  dell'ex
convento  agostiniano  che  ospitava  l'ostello  comunale,   il   bar
centrale, e diverse associazioni; 
    c)  nel  Comune  di   Castelraimondo,   come   meglio   descritto
nell'Allegato n. 3 alla presente ordinanza, gli  eventi  sismici  del
2016/2017 hanno determinato l'inagibilita' del cavalcavia ferroviario
in via Lapidoso che collega il capoluogo alla frazione Feggiani ed e'
pertanto necessario realizzare una bretella di  collegamento  tra  la
rotonda su via Lapidoso con la strada Septempedana, per consentire il
passaggio dei mezzi pesanti durante gli interventi  al  cavalcavia  e
intervenire con lavori di recupero sul cavalcavia di via Lapidoso; 
  Dato atto che: 
    i. gli interventi relativi agli immobili di cui alla  lettera  a)
risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza
n. 110 del 2020 per i seguenti motivi: 
      1. la ricostruzione del palazzo  comunale  di  Mogliano  e'  di
particolare  complessita'  in  quanto  e'  necessario   un   continuo
coordinamento logistico e temporale tra  gli  interventi  unitari  di
ricostruzione con particolare riferimento alla scuola Luca Seri, sita
in via Adriano Adriani n. 4, che ospita temporaneamente alcuni uffici
comunali, e agli uffici del comune; 
      2.  l'elevato  grado  di  danneggiamento  del  territorio,   le
funzioni che gli edifici  e  le  infrastrutture  svolgono  in  quanto
esclusivamente vocate ad offrire servizi per i  cittadini  e  per  la
collettivita' e la natura degli interventi di carattere  propedeutico
alla  ricostruzione  pubblica  e  privata,  rendono   necessario   un
intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire
le condizioni di benessere e sviluppo della citta'; 
      3. gli  interventi  sono  indispensabili  per  la  ripresa  del
normale svolgimento della vita  della  comunita',  propedeutici  alla
cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a
facilitare la continuita' della ricostruzione; 
      4. e' urgente ricostruire  la  Casa  di  riposo  di  proprieta'
comunale attualmente delocalizzata fuori dal territorio  comunale  in
una struttura alberghiera privata che non  presenta  adeguati  spazi,
funzioni e dotazioni impiantistiche, anche al  fine  di  ridurre  gli
oneri per il comune e garantire agli ospiti della RSA e ai parenti in
visita adeguati spazi, anche tenuto conto delle misure  di  contrasto
al diffondersi del virus SARS-COV2; 
      5. l'urgenza  dell'intervento  di  ripristino  e  miglioramento
sismico del palazzo comunale e' strettamente connessa agli interventi
di adeguamento sismico e ricostruzione della scuola Luca  Seri,  sita
in via Adriano Adriani n. 4, poiche' la sede provvisoria degli uffici
comunali  e'  ad  oggi  ospitata  in  una  porzione   della   scuola.
L'intervento e' critico e urgente anche in ragione  della  necessaria
propedeuticita' rispetto all'avvio dei lavori di ricostruzione  della
scuola in termini di economicita' ed efficacia dei due interventi; 
      6.  l'intervento  di  riparazione  dei  danni  e  miglioramento
sismico della Chiesa di Santa Maria di Piazza e' urgente al  fine  di
restituirla alla sua funzione, rappresentando  anche  un  simbolo  di
appartenenza per la comunita' dei fedeli e dell'intera cittadinanza; 
    ii. gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera  b)
risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza
n. 110 del 2020 per i seguenti motivi: 
      1. la mancanza di  spazi  da  destinare  alle  associazioni  ha
aggravato lo spopolamento del comune, colpendo,  in  particolare,  le
attivita'  socio-culturali  ed  economiche  ed  e'  pertanto  urgente
restituire alla cittadinanza adeguati spazi  per  lo  svolgimento  di
tali attivita'; 
      2. gli spazi che ad oggi ospitano la farmacia  e  l'ambulatorio
medico sono precari ed insufficienti, cosi' come quelli che  ospitano
alcuni uffici comunali in un edificio limitrofo alla sede del palazzo
comunale; 
      3. e' urgente dotare il  comune  di  adeguati  edifici  in  cui
svolgere le  proprie  funzioni  strategiche  e,  allo  stesso  tempo,
intervenire su un edificio, ex  scuola,  danneggiato  dalla  sequenza
sismica del 2016 ma non utilizzato al momento del sisma, valorizzando
l'area e riducendo in tal modo il degrado urbano; 
      4. la ricostruzione del Comune di Montelparo e' di  particolare
complessita'  in  quanto  e'  necessario  un  continuo  coordinamento
logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione dei
tre edifici interessati dall'intervento unitario; 
      5. l'elevato danneggiamento del territorio, le funzioni che gli
edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente  vocate
ad offrire servizi per i cittadini e per la collettivita' e la natura
degli interventi di demolizione e ricostruzione,  rendono  necessario
un  intervento  unitario,  accelerato  e  prioritario  al   fine   di
ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della citta'; 
      6. gli  interventi  sono  indispensabili  per  la  ripresa  del
normale  svolgimento  della  vita  della  comunita',  e  necessari  a
facilitare la continuita' della ricostruzione; 
    7.  il  ripristino  dell'edificio  adibito  ad   ex   scuola   e'
considerato un intervento prioritario  ed  urgente  per  impedire  il
progressivo ammaloramento  e  consentire  la  piena  funzionalita'  e
continuita' delle attivita' dell'amministrazione comunale; 
    iii.  gli  interventi  di  cui  alla  lettera  c)  risultano   di
particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n.  110  del
2020 in quanto il cavalcavia ferroviario rappresenta l'unica efficace
via di collegamento tra il quartiere  Feggiani  posto  a  nord  della
linea ferroviaria e la rimanente porzione del comune posta a sud.  Il
ripristino dell'infrastruttura e' urgente per consentire il passaggio
in sicurezza dei mezzi pesanti impegnati nella ricostruzione  privata
della  frazione  di  Feggiani  nonche'  i  mezzi  al  servizio  delle
attivita' commerciali e sportive della frazione; 
  Dato atto che tale situazione rende gli  interventi  oggetto  della
presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per
gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  al  fine  di
recuperare immobili destinati  a  funzioni  strategiche  e  in  parte
costituenti patrimonio architettonico vincolato, rendendoli sicuri  e
pienamente utilizzabili per le loro funzioni istituzionali; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario e coordinato tra gli edifici interessati; 
  Visto l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 secondo  cui
«Al fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  pubbliche,
culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in  edifici
pubblici, da parte di soggetti  pubblici  o  privati,  per  il  tempo
necessario  alla   realizzazione   dei   lavori   di   ricostruzione,
riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel  quadro  economico
dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i
quali  non  possono  essere  comunque  superiori  al  3   per   cento
dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara». 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza n. 110 del 2020 per  gli  interventi  di  ricostruzione
degli immobili in oggetto dei Comuni di  Mogliano,  di  Montelparo  e
Castelraimondo; 
  Ritenuto pertanto di approvare gli  interventi  di  recupero  degli
edifici, delle infrastrutture viarie e delle strutture sopra indicati
dei  Comuni  di  Mogliano,   Montelparo   e   Castelraimondo   meglio
dettagliati negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza; 
  Considerato che gli  interventi  relativi  al  Comune  di  Mogliano
risultano tutti inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23
dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa rispettivamente pari
a euro 3.950.000,00 per la casa di riposo, euro 1.484.000,00  per  la
sede comunale ed euro 936.000,00 per la Chiesa Santa Maria; 
  Considerato  che  per  gli  interventi  nel  Comune  di  Montelparo
inseriti nell'Allegato 2 si rende necessario stanziare  l'importo  di
euro 1.250.000,00, stimato in  base  al  quadro  economico  di  prima
fattibilita' redatto, in forza di valutazioni  parametriche,  secondo
criteri condivisi tra il Comune di Montelparo, l'USR delle  Marche  e
la  struttura   del   sub   Commissario,   come   meglio   illustrati
nell'Allegato n. 2 alla presente ordinanza; 
  Considerato che l'intervento relativo al Comune  di  Castelraimondo
risulta  inserito  nell'Allegato  3  dell'ordinanza  n.  109  del  23
dicembre 2020  per  un  importo  presuntivo  di  spesa  pari  a  euro
450.000,00; 
  Considerato che dall'istruttoria compiuta dalla struttura  del  sub
Commissario congiuntamente al Comune di Castelraimondo e' emersa,  al
fine di realizzare compiutamente l'intervento  relativo  al  medesimo
comune, l'esigenza di modificare e integrare  l'importo  previsionale
di spesa di  cui  all'ordinanza  n.  109  del  2020  per  un  importo
previsionale stimato di euro  3.450.000,00,  come  meglio  illustrato
nell'Allegato n.  3  alla  presente  ordinanza,  fermo  restando  che
l'importo definitivo sara' stabilito dal progetto come approvato  nel
livello di progettazione previsto per l'intervento; 
  Considerato, per quanto  sopra,  che  per  la  realizzazione  degli
interventi  e'  stimato  un   importo   complessivo   pari   a   euro
11.983.424,49, di cui euro 6.820.500,56 trovano copertura nelle somme
stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed  euro
5.162.923,93 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art.  4,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  che  presenta  la
necessaria disponibilita'; 
  Considerato che,  sulla  base  della  citata  istruttoria,  occorre
altresi' adottare misure straordinarie  e  di  semplificazione  delle
procedure  per  accelerare  gli  interventi  di  cui  alla   presente
ordinanza; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione di cui agli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3, ai sensi e  per
gli effetti dell'ordinanza n. 110 del  2020,  quale  sub  Commissario
l'ing.  Gianluca  Loffredo  in  ragione  della  sua   competenza   ed
esperienza professionale; 
  Considerato che i Comuni di Mogliano, Montelparo  e  Castelraimondo
hanno dichiarato di disporre di  un  organico  idoneo  all'attuazione
degli interventi; 
  Ritenuto, pertanto, che sia  possibile  riconoscere  al  Comune  di
Mogliano, al Comune di Montelparo  e  al  Comune  di  Castelraimondo,
ciascuno  per  quanto  di  competenza,  la  gestione  diretta   degli
interventi in oggetto in qualita' di soggetto attuatore; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto    attuatore    potra'    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50  del  2016,  e  che  in
particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione
dell'intervento,   debba   essere   effettuata   con    la    massima
tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del  Gestore  dei  servizi  energetici  S.p.a.
(GSE), di proporre  al  vice  Commissario  di  ricalcolare  la  somma
assegnata, il  quale  provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il
concorso  alla  copertura  finanziaria  conseguente  agli   incentivi
provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo  delle
spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle
more del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. per la promozione di interventi di riqualificazione energetica
nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi  sismici  a
far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria),
nell'ambito dei lavori di  ripristino,  riparazione  e  ricostruzione
degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici oggetto della presente ordinanza; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure negoziate, senza bando, di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma  2,  lettera
d), del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  con  almeno  cinque
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
principio di rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148,  comma  6,
del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   relativamente   alla
possibilita' di adottare il criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo
piu' basso anche sopra le soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  alla  possibilita'  di  esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e,  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  comma
2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato che il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica,
come disciplinato dall'art. 23 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, e' connotato da un sufficiente grado  di  dettaglio  e  da  una
analisi comparativa delle diverse soluzioni in  termini  di  costi  e
benefici  per  la  collettivita'  e  della  qualita'  ed   efficienza
energetica  dell'opera,  essendo  richiesto  anche  il  rispetto  dei
vincoli idrogeologici, sismici e forestali; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i  costi  e  i
tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre  a  base  di
gara il progetto definitivo; 
  Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50
del 2016, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50  del
2016; 
  Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  32
del 2019, che il soggetto attuatore possa  decidere  che  le  offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere  agli  strumenti
di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori  ed  assicurare  la  continuita'  dei
cantieri, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati  il
doppio turno di lavorazione, anche  in  deroga  ai  limiti  derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  fermi  restando  i
diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che  il  ricorso  al
doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto al fine di accelerare l'approvazione  dei  progetti  e  la
cantierizzazione delle opere che il soggetto attuatore possa valutare
la  possibilita'  di  procedere  all'occupazione  d'urgenza  e   alle
eventuali espropriazioni o asservimenti adottando  tempestivamente  i
relativi decreti in deroga alle  procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Ritenuto, al fine di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma
e le interazioni tra gli interventi, che sia necessario avvalersi  di
un collegio consultivo tecnico per  ogni  singolo  contratto  facente
parte dell'intervento unitario allo scopo di  pervenire  alla  rapida
risoluzione di eventuali controversie e,  pertanto,  di  derogare  ai
limiti temporali  e  di  importo  previsti  dall'art.  6  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica  disciplina  per
gli interventi oggetto della presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare all'art. 21 del decreto legislativo  n.  50
del 2016 relativamente alla necessita' della programmazione triennale
dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi; 
  Accertata con la Direzione generale della  struttura  commissariale
la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  nella   contabilita'
speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento  del  28  dicembre
2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione degli interventi 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' il complesso unitario degli  interventi  di  ricostruzione
degli edifici nel Comune di Mogliano e nel Comune di Montelparo, e di
riparazione del ponte stradale nel Comune  di  Castelraimondo  meglio
descritti negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla  presente  ordinanza,
con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa  stima
previsionale: 
    1. delocalizzazione  della  Casa  di  riposo  comunale  di  Santa
Colomba,  importo  stimato  da  CIR  dell'Ufficio  speciale  per   la
ricostruzione della Regione Marche euro 3.083.600,00, gia' finanziato
ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 3.950.000,00; 
    2. recupero  con  miglioramento  sismico  del  palazzo  comunale,
denominato ex Palazzo Forti sito in centro storico, importo  validato
in  sede  di  conferenza  permanente  per  euro  2.914.824,49,   gia'
finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 1.484.000,00; 
    3. recupero con miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria
di Piazza, importo  stimato  da  CIR  dell'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione della Regione Marche euro 1.285.000,00, gia' finanziato
ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 936.500,00; 
    4. ricostruzione dell'edificio polifunzionale di via Risorgimento
del Comune di Montelparo per un importo previsionale stimato di  euro
1.250.000,00; 
    5. realizzazione nel Comune di Castelraimondo di una bretella  di
collegamento tra la rotonda di via Lapidoso e la strada  Septempedana
e lavori di recupero del cavalcavia di via Lapidoso  per  un  importo
previsionale  stimato  di  euro  3.450.000,00,  gia'  finanziato   ex
ordinanza n. 109 del 2020 per euro 450.000,00. 
  2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1,  punti  4  e  5,
sono stati stimati in base al quadro economico di prima  fattibilita'
redatto  in  forza  di  valutazioni  parametriche   secondo   criteri
condivisi dagli uffici dell'amministrazione comunale, dall'USR  delle
Marche e dalla struttura sub commissariale,  come  meglio  illustrati
negli Allegati n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza. 
  3. Gli interventi di  cui  al  comma  1  risultano  di  particolare
criticita' ed urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020  per  i  motivi  di  cui  in  premessa  come
evidenziati dalla relazione del sub  Commissario  redatta  a  seguito
dell'istruttoria congiunta con il Comune di Mogliano,  il  Comune  di
Montelparo e il Comune di Castelraimondo. 
  4. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,  in  base  all'istruttoria  compiuta  congiuntamente   dai
rappresentanti dei comuni ed il sub Commissario, negli Allegati n. 1,
n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere  e
lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento  e
gli  oneri  complessivi,  comprensivi  anche  di   quelli   afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.