Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 1, commi 449 e 450, della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale e' stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; e prevede altresi' che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al citato comma 2 dell'art. 11, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'articolo 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3; Dato atto che i Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo hanno richiesto l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dei comuni interessati e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalle relazioni del sub Commissario allegate alla presente ordinanza (Allegato n. 1 - Relazione istruttoria Comune di Mogliano, Allegato n. 2 - Relazione istruttoria Comune di Montelparo e Allegato n. 3 - Relazione istruttoria Comune di Castelraimondo); Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: a) nel Comune di Mogliano gli eventi sismici del 2016/2017 hanno determinato l'inagibilita' di porzioni significative di alcuni edifici e pertanto si rendono necessari e urgenti gli interventi di ricostruzione meglio individuati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, e specificamente: 1. delocalizzazione della Casa di riposo comunale di Santa Colomba, presso un'area di proprieta' comunale; 2. recupero con miglioramento sismico del palazzo comunale, denominato ex Palazzo Forti sito in centro storico; 3. recupero con miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria di Piazza; b) nel Comune di Montelparo, come meglio descritto nell'Allegato n. 2 alla presente ordinanza, gli eventi sismici del 2016/2017 hanno determinato l'inagibilita' del palazzo comunale che ospitava il centro operativo comunale, il COC, gli uffici tecnici e quelli amministrativi, la farmacia ed un ambulatorio medico e dell'ex convento agostiniano che ospitava l'ostello comunale, il bar centrale, e diverse associazioni; c) nel Comune di Castelraimondo, come meglio descritto nell'Allegato n. 3 alla presente ordinanza, gli eventi sismici del 2016/2017 hanno determinato l'inagibilita' del cavalcavia ferroviario in via Lapidoso che collega il capoluogo alla frazione Feggiani ed e' pertanto necessario realizzare una bretella di collegamento tra la rotonda su via Lapidoso con la strada Septempedana, per consentire il passaggio dei mezzi pesanti durante gli interventi al cavalcavia e intervenire con lavori di recupero sul cavalcavia di via Lapidoso; Dato atto che: i. gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera a) risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi: 1. la ricostruzione del palazzo comunale di Mogliano e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione con particolare riferimento alla scuola Luca Seri, sita in via Adriano Adriani n. 4, che ospita temporaneamente alcuni uffici comunali, e agli uffici del comune; 2. l'elevato grado di danneggiamento del territorio, le funzioni che gli edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente vocate ad offrire servizi per i cittadini e per la collettivita' e la natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata, rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della citta'; 3. gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunita', propedeutici alla cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a facilitare la continuita' della ricostruzione; 4. e' urgente ricostruire la Casa di riposo di proprieta' comunale attualmente delocalizzata fuori dal territorio comunale in una struttura alberghiera privata che non presenta adeguati spazi, funzioni e dotazioni impiantistiche, anche al fine di ridurre gli oneri per il comune e garantire agli ospiti della RSA e ai parenti in visita adeguati spazi, anche tenuto conto delle misure di contrasto al diffondersi del virus SARS-COV2; 5. l'urgenza dell'intervento di ripristino e miglioramento sismico del palazzo comunale e' strettamente connessa agli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione della scuola Luca Seri, sita in via Adriano Adriani n. 4, poiche' la sede provvisoria degli uffici comunali e' ad oggi ospitata in una porzione della scuola. L'intervento e' critico e urgente anche in ragione della necessaria propedeuticita' rispetto all'avvio dei lavori di ricostruzione della scuola in termini di economicita' ed efficacia dei due interventi; 6. l'intervento di riparazione dei danni e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria di Piazza e' urgente al fine di restituirla alla sua funzione, rappresentando anche un simbolo di appartenenza per la comunita' dei fedeli e dell'intera cittadinanza; ii. gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera b) risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi: 1. la mancanza di spazi da destinare alle associazioni ha aggravato lo spopolamento del comune, colpendo, in particolare, le attivita' socio-culturali ed economiche ed e' pertanto urgente restituire alla cittadinanza adeguati spazi per lo svolgimento di tali attivita'; 2. gli spazi che ad oggi ospitano la farmacia e l'ambulatorio medico sono precari ed insufficienti, cosi' come quelli che ospitano alcuni uffici comunali in un edificio limitrofo alla sede del palazzo comunale; 3. e' urgente dotare il comune di adeguati edifici in cui svolgere le proprie funzioni strategiche e, allo stesso tempo, intervenire su un edificio, ex scuola, danneggiato dalla sequenza sismica del 2016 ma non utilizzato al momento del sisma, valorizzando l'area e riducendo in tal modo il degrado urbano; 4. la ricostruzione del Comune di Montelparo e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione dei tre edifici interessati dall'intervento unitario; 5. l'elevato danneggiamento del territorio, le funzioni che gli edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente vocate ad offrire servizi per i cittadini e per la collettivita' e la natura degli interventi di demolizione e ricostruzione, rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della citta'; 6. gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunita', e necessari a facilitare la continuita' della ricostruzione; 7. il ripristino dell'edificio adibito ad ex scuola e' considerato un intervento prioritario ed urgente per impedire il progressivo ammaloramento e consentire la piena funzionalita' e continuita' delle attivita' dell'amministrazione comunale; iii. gli interventi di cui alla lettera c) risultano di particolare criticita' e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto il cavalcavia ferroviario rappresenta l'unica efficace via di collegamento tra il quartiere Feggiani posto a nord della linea ferroviaria e la rimanente porzione del comune posta a sud. Il ripristino dell'infrastruttura e' urgente per consentire il passaggio in sicurezza dei mezzi pesanti impegnati nella ricostruzione privata della frazione di Feggiani nonche' i mezzi al servizio delle attivita' commerciali e sportive della frazione; Dato atto che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare immobili destinati a funzioni strategiche e in parte costituenti patrimonio architettonico vincolato, rendendoli sicuri e pienamente utilizzabili per le loro funzioni istituzionali; Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati; Visto l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 secondo cui «Al fine di garantire la continuita' delle attivita' pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel quadro economico dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i quali non possono essere comunque superiori al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara». Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto dei Comuni di Mogliano, di Montelparo e Castelraimondo; Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di recupero degli edifici, delle infrastrutture viarie e delle strutture sopra indicati dei Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo meglio dettagliati negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza; Considerato che gli interventi relativi al Comune di Mogliano risultano tutti inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa rispettivamente pari a euro 3.950.000,00 per la casa di riposo, euro 1.484.000,00 per la sede comunale ed euro 936.000,00 per la Chiesa Santa Maria; Considerato che per gli interventi nel Comune di Montelparo inseriti nell'Allegato 2 si rende necessario stanziare l'importo di euro 1.250.000,00, stimato in base al quadro economico di prima fattibilita' redatto, in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra il Comune di Montelparo, l'USR delle Marche e la struttura del sub Commissario, come meglio illustrati nell'Allegato n. 2 alla presente ordinanza; Considerato che l'intervento relativo al Comune di Castelraimondo risulta inserito nell'Allegato 3 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa pari a euro 450.000,00; Considerato che dall'istruttoria compiuta dalla struttura del sub Commissario congiuntamente al Comune di Castelraimondo e' emersa, al fine di realizzare compiutamente l'intervento relativo al medesimo comune, l'esigenza di modificare e integrare l'importo previsionale di spesa di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo previsionale stimato di euro 3.450.000,00, come meglio illustrato nell'Allegato n. 3 alla presente ordinanza, fermo restando che l'importo definitivo sara' stabilito dal progetto come approvato nel livello di progettazione previsto per l'intervento; Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi e' stimato un importo complessivo pari a euro 11.983.424,49, di cui euro 6.820.500,56 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 5.162.923,93 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresi' adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza; Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione di cui agli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Considerato che i Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo hanno dichiarato di disporre di un organico idoneo all'attuazione degli interventi; Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Mogliano, al Comune di Montelparo e al Comune di Castelraimondo, ciascuno per quanto di competenza, la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualita' di soggetto attuatore; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare; Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita'; Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici oggetto della presente ordinanza; Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, come disciplinato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' connotato da un sufficiente grado di dettaglio e da una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la collettivita' e della qualita' ed efficienza energetica dell'opera, essendo richiesto anche il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali; Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo; Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017; Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuita' dei cantieri, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Ritenuto al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere che il soggetto attuatore possa valutare la possibilita' di procedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Ritenuto, al fine di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma e le interazioni tra gli interventi, che sia necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione di eventuali controversie e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessita' della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi; Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza 1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli edifici nel Comune di Mogliano e nel Comune di Montelparo, e di riparazione del ponte stradale nel Comune di Castelraimondo meglio descritti negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: 1. delocalizzazione della Casa di riposo comunale di Santa Colomba, importo stimato da CIR dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche euro 3.083.600,00, gia' finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 3.950.000,00; 2. recupero con miglioramento sismico del palazzo comunale, denominato ex Palazzo Forti sito in centro storico, importo validato in sede di conferenza permanente per euro 2.914.824,49, gia' finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 1.484.000,00; 3. recupero con miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria di Piazza, importo stimato da CIR dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche euro 1.285.000,00, gia' finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 936.500,00; 4. ricostruzione dell'edificio polifunzionale di via Risorgimento del Comune di Montelparo per un importo previsionale stimato di euro 1.250.000,00; 5. realizzazione nel Comune di Castelraimondo di una bretella di collegamento tra la rotonda di via Lapidoso e la strada Septempedana e lavori di recupero del cavalcavia di via Lapidoso per un importo previsionale stimato di euro 3.450.000,00, gia' finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 450.000,00. 2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1, punti 4 e 5, sono stati stimati in base al quadro economico di prima fattibilita' redatto in forza di valutazioni parametriche secondo criteri condivisi dagli uffici dell'amministrazione comunale, dall'USR delle Marche e dalla struttura sub commissariale, come meglio illustrati negli Allegati n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza. 3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i motivi di cui in premessa come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Mogliano, il Comune di Montelparo e il Comune di Castelraimondo. 4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti dei comuni ed il sub Commissario, negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.