IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
                       ED ECONOMIA DEL FARMACO 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  Funzione  Pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
relativo alla riduzione dei ticket e a  disposizioni  in  materia  di
spesa farmaceutica; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in  materia  di  medicinali  soggetti   a   rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2021, con la quale  la
societa'  Vertex  Pharmaceuticals  (Ireland)   Limited   ha   chiesto
l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del
medicinale KALYDECO (ivacaftor) relativamente alla confezione  avente
A.I.C. n. 043519053/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 18 gennaio 2022; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 22-24 febbraio 2022; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni  terapeutiche  del   medicinale   «Kalydeco»
(ivacaftor): 
    «Kalydeco» e' indicato in un regime di associazione con ivacaftor
/tezacaftor /elexacaftor compresse per il  trattamento  di  adulti  e
adolescenti di eta' pari e superiore a 12  anni  affetti  da  fibrosi
cistica (FC) che hanno almeno una mutazione F508del nel gene CFTR.» 
sono rimborsate come segue. 
  Confezione: «150 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale»
blister  (ACLAR/ALU);  cartoncino  -  28  compresse   -   A.I.C.   n.
043519053/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 9.000. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14.853,60. 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata, in relazione all'impiego di «Kalydeco» in un regime  di
associazione con ivacaftor /tezacaftor /elexacaftor compresse, per il
trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti  di  eta'  pari  e
superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel  gene  CFTR
con una mutazione: 
  di gating (genotipo F/G) oppure 
  di funzione residua (genotipo F/RF) oppure 
  non classificata (genotipo F/non classificato) oppure 
  non identificata (genotipo F/non identificato), 
da cui consegue: 
  l'applicazione delle riduzioni temporanee  di  legge  di  cui  alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
  l'inserimento  nei  prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012); 
  l'inserimento  negli  elenchi  dei  farmaci  innovativi  ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR). 
  E' istituito un registro  dedicato  al  monitoraggio  dell'uso  del
medicinale «Kalydeco», a base di ivacaftor, per l'indicazione ammessa
alla rimborsabilita': «Kalydeco» in un  regime  di  associazione  con
ivacaftor /tezacaftor  /elexacaftor  compresse  e'  indicato  per  il
trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti  di  eta'  pari  e
superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel  gene  CFTR
con una mutazione: 
  di gating (genotipo F/G) oppure 
  di funzione residua (genotipo F/RF) oppure 
  non classificata (genotipo F/non classificato) oppure 
  non identificata (genotipo F/non identificato). 
  Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale,  i
medici   ed   i   farmacisti   afferenti   ai   centri   utilizzatori
specificatamente individuati  dalle  regioni  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso
attraverso  il  sito  istituzionale  dell'AIFA,   all'indirizzo   web
https://servizionline.aifa.gov.it 
  I medici ed i  farmacisti  abilitati  all'accesso  al  registro  di
monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione
del  medicinale  in   accordo   ai   criteri   di   eleggibilita'   e
appropriatezza   prescrittiva    riportati    nella    documentazione
consultabile      sul      portale      istituzionale      dell'AIFA:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  In  caso  di  temporaneo  impedimento   dell'accesso   ai   sistemi
informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire  i
trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della  presente
determina. Successivamente alla  disponibilita'  delle  funzionalita'
informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque  inserire  i
dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web. 
  Si confermano le condizioni negoziali come  da  determina  AIFA  n.
786/2021 del 1° luglio  2021,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 159 del 5 luglio 2021.