IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le
regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare  nei  mesi  di
piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione  nelle
piccole isole di veicoli appartenenti a  persone  non  facenti  parte
della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della giunta del  Comune  di  Capri  in  data  23
dicembre 2021, n. 237,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione nell'isola di Capri, degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della
popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri; 
  Vista la delibera della giunta del Comune di  Anacapri  in  data  5
gennaio  2022,  n.  3,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione nell'isola di Capri, degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della
popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Napoli n. 64101 del 28 febbraio 2022; 
  Vista la nota n. 7217 del 25 ottobre 2021 e la nota di sollecito n.
1012 del 16 febbraio 2022, con le quali si  richiedeva  alla  Regione
Campania, l'emissione del parere di competenza; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere
della Regione Campania; 
  Visti gli atti  emanati  dal  Governo  recanti  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e, da ultimo, il decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.  11,
recante «Proroga dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori
misure  per  il  contenimento  della  diffusione   dell'epidemia   da
COVID-19»; 
  Considerato che l'evoluzione  della  situazione  epidemiologica  da
COVID-19 potrebbe richiedere l'emanazione di eventuali  provvedimenti
restrittivi a livello nazionale o  regionale,  tali  da  limitare  la
circolazione delle persone fisiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 1° aprile 2022 al 3 novembre 2022 e dal 19 dicembre 2022  al
9 gennaio 2023, sono vietati l'afflusso e la circolazione  sull'isola
di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei
Comuni di Capri e Anacapri. 
  2. E' altresi' vietato, nei periodi di cui al comma 1, l'afflusso e
la circolazione sull'isola di Capri dei veicoli a noleggio.