LA PRORETTRICE VICARIA Vista la legge n. 168/1989 di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, l'art. 6, comma 6 in materia di autonomia universitaria; Vista la legge n. 240/2010 in materia di «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto lo statuto di Ateneo - emanato con decreto rettorale n. 425 del 14 marzo 2012, modificato con decreto rettorale n. 427 del 15 luglio 2013, successivamente modificato con decreto rettorale n. 74/2019 del 17 gennaio 2019, e, in particolare, l'art. 68 in materia di modifiche allo statuto; Visto l'art. 18 comma 2 dello statuto di Ateneo che recita «le funzioni di rettore sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal Prorettore vicario»; Vista la delibera n. 40/2022 del consiglio di amministrazione del 4 febbraio 2022 con cui e' stato espresso parere favorevole sulle modifiche all'art. 16 comma 4 e 11 ed all'art. 68 comma 3 del vigente statuto di Ateneo; Vista la delibera n. 15/2022 del senato accademico del 17 febbraio 2022 con cui, ex art. 68 cit., sono state approvate le modifiche agli articoli citati; Vista la nota prot. n. 12273 del 18 febbraio 2022 con cui il testo degli articoli anzidetti e' stato trasmesso al MUR per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ex articoli 68 cit. e 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989 n. 168; Tenuto conto che il MUR con nota prot. n. 21307 del 21 marzo 2022 non ha formulato osservazioni, «fatto salvo quanto proposto dall'art. 68, comma 3 dello statuto laddove l'inciso «trovano immediata applicazione anche durante l'anno accademico in corso» e' da espungere in quanto ultroneo»; Viste le delibere, immediatamente esecutive, adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle sedute del 23 marzo 2022, ciascuno per quanto di propria specifica competenza con cui, rispettivamente, ed in conformita' a quanto disposto dal MUR, hanno recepito quanto rappresentato dalla nota Direzione generale MUR prot. n. 21307 del 21 marzo 2022 sulla modifica all'art. 68 comma 3 dello statuto di Ateneo, come approvato in precedenza dagli organi collegiali di Ateneo nelle sedute del 4 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022; Tenuto conto che il MUR ha richiesto «di conoscere gli estremi della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in cui sara' pubblicato lo statuto che recepisce quanto sopra evidenziato e il link al sito istituzionale dell'Universita' in cui sara' pubblicato il nuovo regolamento generale di Ateneo»; Richiamato il citato art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge n. 168/1989; Decreta: Art. 1 Sono emanate le modifiche all'art. 16 comma 4 e 11 dello statuto di Ateneo che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito riportate in dettaglio ed indicate con carattere grassetto sottolineato le parti aggiunte e con testo barrato le parti soppresse: «TITOLO II Organizzazione dell'Ateneo Capo I Organi di governo e di gestione dell'Ateneo (...) Art. 16. Elezioni del Rettore 1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Ateneo «G. d'Annunzio», comportando altresi' lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. 2. L'elettorato attivo e' attribuito: a) ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato; b) ai ricercatori a tempo determinato, con voto ponderato; c) al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato compresi i collaboratori esperti linguistici, con voto ponderato; d) ai componenti della Consulta degli studenti. 3. Per ciascuna delle componenti indicate alle lettera b) e c) del comma 2 del presente articolo, la ponderazione dei voti viene effettuata in modo che la somma dei voti individuali degli aventi diritto appartenenti alle relative categorie sia corrispondente al 15% della somma dei voti dei professori e dei ricercatori di cui alla lettera a). 4. Parte di provvedimento in formato grafico Il Decano indice con proprio decreto le elezioni del rettore che devono svolgersi fra il sesto ed il terzo mese antecedenti la data di scadenza del mandato. 5. Nel caso di anticipata cessazione del rettore dall'ufficio, l'elezione deve aver luogo entro quarantacinque giorni dall'intervenuta cessazione. 6. Il rettore, o il Decano, provvede a nominare il seggio elettorale, designando un presidente tra i professori di ruolo di prima fascia e due scrutatori, il piu' giovane dei quali funge da segretario. 7. Il presidente del seggio elettorale provvede, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il rettore eletto. 8. La votazione per l'elezione del rettore e' valida se partecipa alla stessa almeno la meta' degli aventi diritto. L'elettorato attivo e' computato, per ciascuna delle due categorie di cui alle lettera b) e c) del comma 2 del presente articolo, in misura pari al 15% dell'elettorato attivo dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato. 9. Nelle prime tre votazioni il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo in caso di parita' il piu' anziano in ruolo, e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano di eta'. 10. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 11. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico, eccettuata l'ipotesi di anticipata cessazione, in cui il rettore neo eletto entra in carica per l'anno accademico in corso e vi permane per Parte di provvedimento in formato grafico la durata di sei anni solari come da legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lett d)»;