LA PRORETTRICE VICARIA 
 
  Vista  la  legge  n.  168/1989   di   istituzione   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  e,  in
particolare, l'art. 6, comma 6 in materia di autonomia universitaria; 
  Vista la legge n. 240/2010 in  materia  di  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto lo statuto di Ateneo - emanato con decreto rettorale  n.  425
del 14 marzo 2012, modificato con decreto rettorale  n.  427  del  15
luglio 2013, successivamente  modificato  con  decreto  rettorale  n.
74/2019 del 17 gennaio 2019, e, in particolare, l'art. 68 in  materia
di modifiche allo statuto; 
  Visto l'art. 18 comma 2 dello statuto  di  Ateneo  che  recita  «le
funzioni di rettore  sono  esercitate,  in  caso  di  sua  assenza  o
impedimento, dal Prorettore vicario»; 
  Vista la delibera n. 40/2022 del consiglio di amministrazione del 4
febbraio 2022 con cui  e'  stato  espresso  parere  favorevole  sulle
modifiche all'art. 16 comma 4 e 11 ed all'art. 68 comma 3 del vigente
statuto di Ateneo; 
  Vista la delibera n. 15/2022 del senato accademico del 17  febbraio
2022 con cui, ex art. 68 cit., sono state approvate le modifiche agli
articoli citati; 
  Vista la nota prot. n. 12273 del 18 febbraio 2022 con cui il  testo
degli articoli anzidetti e' stato trasmesso al MUR per il  prescritto
controllo di legittimita' e di merito ex articoli 68 cit. e 6,  comma
9, della legge 9 maggio 1989 n. 168; 
  Tenuto conto che il MUR con nota prot. n. 21307 del 21  marzo  2022
non ha formulato osservazioni, «fatto salvo quanto proposto dall'art.
68,  comma  3  dello  statuto  laddove  l'inciso  «trovano  immediata
applicazione  anche  durante  l'anno  accademico  in  corso»  e'   da
espungere in quanto ultroneo»; 
  Viste le delibere, immediatamente esecutive, adottate dal consiglio
di amministrazione e dal senato accademico nelle sedute del 23  marzo
2022, ciascuno per quanto di propria specifica  competenza  con  cui,
rispettivamente, ed in conformita' a quanto disposto dal  MUR,  hanno
recepito quanto rappresentato dalla nota Direzione generale MUR prot.
n. 21307 del 21 marzo 2022 sulla modifica all'art. 68 comma  3  dello
statuto  di  Ateneo,  come  approvato  in  precedenza  dagli   organi
collegiali di Ateneo nelle sedute  del  4  febbraio  2022  e  del  17
febbraio 2022; 
  Tenuto conto che il MUR ha  richiesto  «di  conoscere  gli  estremi
della Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  in  cui  sara'
pubblicato lo statuto che recepisce quanto  sopra  evidenziato  e  il
link al sito istituzionale dell'Universita' in cui  sara'  pubblicato
il nuovo regolamento generale di Ateneo»; 
  Richiamato il citato art. 6, commi  9,  10  e  11  della  legge  n.
168/1989; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono emanate le modifiche all'art. 16 comma 4 e 11 dello statuto di
Ateneo che costituiscono parte integrante e sostanziale del  presente
provvedimento, come di seguito riportate in dettaglio ed indicate con
carattere grassetto  sottolineato  le  parti  aggiunte  e  con  testo
barrato le parti soppresse: 
 
                             «TITOLO II 
                     Organizzazione dell'Ateneo 
 
                               Capo I 
          Organi di governo e di gestione dell'Ateneo (...) 
 
                              Art. 16. 
                        Elezioni del Rettore 
 
    1. Il rettore e' eletto tra i  professori  ordinari  in  servizio
presso le Universita' italiane. Qualora risulti eletto un  professore
appartenente ad altro Ateneo,  l'elezione  si  configura  anche  come
chiamata e concomitante trasferimento  nell'organico  dei  professori
dell'Ateneo «G.  d'Annunzio»,  comportando  altresi'  lo  spostamento
della quota di finanziamento  ordinario  relativa  alla  somma  degli
oneri stipendiali in godimento presso  la  sede  di  provenienza  del
professore stesso. 
  2. L'elettorato attivo e' attribuito: 
    a) ai professori di ruolo di prima  e  di  seconda  fascia  e  ai
ricercatori a tempo indeterminato; 
    b) ai ricercatori a tempo determinato, con voto ponderato; 
    c) al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro  a
tempo indeterminato compresi i collaboratori esperti linguistici, con
voto ponderato; 
    d) ai componenti della Consulta degli studenti. 
  3. Per ciascuna delle componenti indicate alle lettera b) e c)  del
comma 2  del  presente  articolo,  la  ponderazione  dei  voti  viene
effettuata in modo che la somma dei  voti  individuali  degli  aventi
diritto appartenenti alle relative categorie  sia  corrispondente  al
15% della somma dei voti dei professori e dei ricercatori di cui alla
lettera a). 
 
  4. 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Il Decano indice con proprio decreto  le  elezioni  del  rettore  che
devono svolgersi fra il sesto ed il terzo mese antecedenti la data di
scadenza del mandato. 
  5. Nel caso di  anticipata  cessazione  del  rettore  dall'ufficio,
l'elezione   deve   aver   luogo    entro    quarantacinque    giorni
dall'intervenuta cessazione. 
  6.  Il  rettore,  o  il  Decano,  provvede  a  nominare  il  seggio
elettorale, designando un presidente tra i  professori  di  ruolo  di
prima fascia e due scrutatori, il piu' giovane  dei  quali  funge  da
segretario. 
  7. Il presidente del seggio elettorale provvede, al  termine  delle
operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il rettore eletto. 
  8. La votazione per l'elezione del rettore e' valida  se  partecipa
alla stessa almeno la meta' degli aventi diritto. 
  L'elettorato attivo e' computato, per ciascuna delle due  categorie
di cui alle lettera b) e c) del comma 2  del  presente  articolo,  in
misura pari al 15% dell'elettorato attivo dei professori di ruolo  di
prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato. 
  9. Nelle prime tre votazioni il rettore  e'  eletto  a  maggioranza
assoluta dei voti. In caso di  mancata  elezione  si  procede  ad  un
ballottaggio fra i due candidati  che  abbiano  ottenuto  il  maggior
numero di voti, prevalendo in caso di  parita'  il  piu'  anziano  in
ruolo, e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano di eta'. 
  10.   Il   rettore   e'   nominato   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  11. Il rettore entra in  carica  all'inizio  dell'anno  accademico,
eccettuata l'ipotesi di anticipata cessazione, in cui il rettore  neo
eletto entra in carica per l'anno accademico in corso  e  vi  permane
per 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
la durata di sei anni solari come da legge n. 240/2010, art. 2, comma
1, lett d)»;