LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «TUF»); Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la societa' di gestione; Visto il regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web; Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; Visti gli orientamenti dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) del 5 novembre 2020; Visto il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015, come da ultimo modificato dal provvedimento del 23 dicembre 2021; Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»); Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni; Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina contenuta nel regolamento emittenti ai citati orientamenti ESMA34-39-992 del 5 novembre 2020, avuto particolare riguardo a quanto previsto nell'orientamento n. 5 (Divulgazione del modello di commissione di performance); Ritenuto non necessario sottoporre le modifiche al regolamento emittenti di cui alla presente delibera a una consultazione in forma pubblica in quanto le stesse rappresentano una mera riproposizione dei citati orientamenti ESMA; Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF; Delibera: Art. 1 Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche 1. Nella parte II, titolo I, capo III, sezione II, all'art. 15-bis, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente comma: «1-ter. Nel caso in cui sia previsto il pagamento di una commissione di incentivo (o di performance) anche in periodi di performance negativa, il KIID contiene un'esplicita avvertenza in ordine a tale circostanza. In linea con quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 583/2010, il KIID contiene, altresi', tutte le informazioni, riportate in modo chiaro, necessarie per rappresentare l'esistenza della commissione di incentivo (o di performance), la base sulla quale la commissione viene addebitata e le circostanze in cui la commissione si applica. Se la commissione di incentivo (o di performance) e' calcolata in base alla performance rispetto a un indice di riferimento, il KIID indica il nome del parametro di riferimento e la performance passata rispetto ad esso.».