LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito
anche «TUF»); 
  Vista  la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM); 
  Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio  2010
recante  modalita'  di  esecuzione  della  direttiva  2009/65/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  requisiti
organizzativi, i conflitti di interesse, le regole  di  condotta,  la
gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e
la societa' di gestione; 
  Visto il regolamento (UE) n.  583/2010  della  Commissione  del  1°
luglio  2010  recante  modalita'  di   esecuzione   della   direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le informazioni chiave per gli investitori e  le  condizioni  per  la
presentazione di tali informazioni o del  prospetto  su  un  supporto
durevole diverso dalla carta o tramite un sito web; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013  della  Commissione,
del 19  dicembre  2012,  che  integra  la  direttiva  2011/61/UE  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  deroghe,
condizioni  generali  di  esercizio,  depositari,  leva  finanziaria,
trasparenza e sorveglianza; 
  Visti  gli  orientamenti  dell'Autorita'  europea  degli  strumenti
finanziari  e  dei  mercati  (ESMA)  in  materia  di  commissioni  di
performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) del 5
novembre 2020; 
  Visto il  regolamento  sulla  gestione  collettiva  del  risparmio,
adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio  2015,
come da ultimo modificato dal provvedimento del 23 dicembre 2021; 
  Vista la delibera del  14  maggio  1999,  n.  11971,  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»); 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni; 
  Considerata  l'esigenza  di  uniformare   la   vigente   disciplina
contenuta  nel   regolamento   emittenti   ai   citati   orientamenti
ESMA34-39-992 del 5  novembre  2020,  avuto  particolare  riguardo  a
quanto previsto nell'orientamento n. 5 (Divulgazione del  modello  di
commissione di performance); 
  Ritenuto non necessario  sottoporre  le  modifiche  al  regolamento
emittenti di cui alla presente delibera a una consultazione in  forma
pubblica in quanto le stesse rappresentano  una  mera  riproposizione
dei citati orientamenti ESMA; 
  Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modifiche 
 
  1. Nella parte II, titolo I, capo III, sezione II, all'art. 15-bis,
dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente comma: 
    «1-ter. Nel  caso  in  cui  sia  previsto  il  pagamento  di  una
commissione di incentivo (o  di  performance)  anche  in  periodi  di
performance negativa, il KIID  contiene  un'esplicita  avvertenza  in
ordine a tale circostanza. In linea con quanto previsto dall'art. 10,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n.  583/2010,  il  KIID
contiene, altresi', tutte le informazioni, riportate in modo  chiaro,
necessarie  per  rappresentare  l'esistenza  della   commissione   di
incentivo (o di performance), la  base  sulla  quale  la  commissione
viene addebitata e le circostanze in cui la commissione  si  applica.
Se la commissione di incentivo (o di  performance)  e'  calcolata  in
base alla performance rispetto a un indice di  riferimento,  il  KIID
indica il nome del parametro di riferimento e la performance  passata
rispetto ad esso.».