IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione», cosi' come modificata dall'art. 12, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17, che disciplina le modalita' di intervento del Ministero dello sviluppo economico attraverso la partecipazione al capitale di societa' finanziarie appositamente costituite, a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, istitutivo, ai sensi del predetto art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di societa' cooperative attraverso la concessione alle predette imprese di finanziamenti agevolati, la cui gestione e' affidata alle societa' finanziare di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2021, n. 44, che sostituisce la disciplina recata dal predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 31 marzo 2021, adottato in attuazione del predetto decreto 4 gennaio 2021, con il quale sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni delle iniziative agevolate nonche' le modalita' di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le societa' finanziarie a cui e' affidata la gestione dell'intervento; Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la crescita sostenibile, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, il comma 2, lettera c-ter), del predetto art. 23, che individua tra le finalita' del Fondo crescita sostenibile il sostegno agli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuita' all'esercizio delle attivita' imprenditoriali; Visto l'art. 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che ha introdotto il comma 3-quater) del citato art. 23, prevendo che, per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-ter) dello stesso articolo, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperative, costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi; Visto il comma 273 del citato art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che le societa' cooperative di cui al predetto comma 3-quater) dell'art. 23, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione; Visto l'art. 1, comma 746, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha sostituito il comma 3-quater) del citato art. 23; Considerato che il vigente comma 3-quater) del predetto art. 23 prevede che: a) possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi; b) per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49; c) con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico sono fornite modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti; Considerato che il regime di aiuti di cui al decreto del 4 gennaio 2021 persegue finalita' in linea con quanto previsto dall'art. 23, comma 3-quater, e che la gestione dello stesso e' affidata alle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49; Ritenuto, pertanto, opportuno, dare attuazione alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, attraverso il ricorso al regime di aiuti istituito dal predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021; Ritenuto, altresi', opportuno, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato art. 23, comma 3-quater, prevedere, nell'ambito del perimetro di operativita' del richiamato regime, specifiche disposizioni in favore dei progetti presentati da piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni finanziarie 1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, definisce i criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti di cui al medesimo comma 3-quater. 2. I finanziamenti di cui al presente decreto sono concessi a valere sulle risorse destinate all'attuazione dell'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.