IL DIRETTORE GENERALE 
             per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  l'istituzione   dell'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per  conto  terzi  e  la  disciplina  degli
autotrasporti di cose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero  delle   Infrastrutture   e   dei   Trasporti   concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011,
n. 277; 
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 23  settembre
2005; 
  Visto il decreto del Capo  del  Dipartimento  del  9  luglio  2013,
recante «Disposizioni di  applicazione  del  decreto  ministeriale  2
agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni  internazionali  al
trasporto di merci su strada», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 168 del 19 luglio  2013
e  sua  successiva  modifica  (Decreto  11  settembre  2015  n.   149
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 223 del 25 settembre 2015); 
  Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei funzionari
e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale; 
  Avendo tenuto conto dell'esigenza di massimizzare la  quantita'  di
autorizzazioni CEMT attribuite all'Italia, il cui numero  dipende  da
fattori moltiplicativi  correlati  positivamente  al  crescere  della
classe ambientale dei veicoli; 
  Considerato che e' stata richiesta  per  l'anno  2022  all'ITF-CEMT
l'assegnazione all'Italia di 482 autorizzazioni annuali  utilizzabili
con veicoli di categoria Euro VI ma anche in parte Euro  V,  in  modo
tale da non limitare l'accesso agli operatori  del  settore  che  non
disponessero di veicoli dell'ultima generazione in termini di  classe
ambientale mantenendo  i  numeri  complessivi  a  162  autorizzazioni
valide per veicoli Euro V e superiori e 320 valide per  veicoli  Euro
VI; 
  Visto il documento ITF/TMB/TR(2021)6, trasmesso il 15 dicembre 2021
dall'International Transport Forum, contenente la distribuzione delle
autorizzazioni CEMT per il 2021 fra i vari Paesi aderenti; 
  Viste le disposizioni generali di  utilizzazione  pubblicate  sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi; 
  Considerato  che,  a  seguito  di  ulteriori  riserve  territoriali
introdotte recentemente dalla Grecia e dall'Austria  con  riferimento
ai veicoli Euro 6, e'  stata  modificata  la  categorizzazione  delle
autorizzazioni relativa alla loro utilizzabilita'  in  alcuni  Paesi:
alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia, alcune  non
sono valide per la Grecia e per l'Austria, alcune non sono valide per
l'Austria e alcune non sono valide per l'Austria la Grecia e  per  la
Fed. Russa; 
  Considerato  che  conseguentemente  alle  scelte  sopracitate,   le
autorizzazioni  CEMT  ad  uso  degli  operatori  italiani  sono  cosi
strutturate: 
    162 Euro 5; 
    320 Euro 6; 
  Considerato che, sulla base del decreto del Capo  del  Dipartimento
del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione  del  decreto
ministeriale 2 agosto 2005, n.  198,  in  materia  di  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su  strada»,  e  sua  successiva
modifica (Decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  223  del  25
settembre 2015) sono state attribuite a fine 2021  per  rinnovo  alle
imprese aventi diritto n. 151 autorizzazioni (64 Euro 5 e 87 Euro 6),
per garantire il piu' possibile nel 2022 la continuita' operativa  di
chi gia' era detentore di autorizzazioni CEMT; 
  Tenuto conto che restano disponibili da attribuire con la  presente
graduatoria n. 331 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali (98 Euro
5 e 233 Euro 6); 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto  del
Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da  decreto
del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), le  autorizzazioni
CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio
di  cui  all'introdotto  allegato  9  del  decreto   del   Capo   del
Dipartimento dell'11 settembre 2015,  alle  imprese  classificate  in
graduatoria; 
  Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del  9  luglio
2013 come modificato dal decreto del Capo  del  Dipartimento  dell'11
settembre  2015,  sulla  ripartizione   delle   autorizzazioni   CEMT
disponibili; 
  Esaminate le 84 domande pervenute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvata, secondo i criteri dell'art. 3 del  decreto  del  Capo
del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da  decreto  del
Capo del Dipartimento dell'11  settembre  2015),  la  graduatoria  di
merito, di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto, relativa
all'anno 2022 per il  rilascio  delle  residuali  331  autorizzazioni
multilaterali al trasporto di merci su  strada  della  ITF-Conferenza
europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ancora disponibili.