IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le
regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei  mesi  di
piu' intenso movimento turistico, l'afflusso  e  la  circolazione  di
veicoli appartenenti a persone non facenti  parte  della  popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune  di  Procida  in
data 3 febbraio 2022, n. 21 e la successiva in data 25 febbraio 2022,
n.  61,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di   circolazione
nell'isola di Procida degli autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori
appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della   popolazione
stabilmente residente sull'Isola; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Napoli n. 64101 del 28 febbraio 2022; 
  Vista la nota n. 7217 del 25 ottobre 2021 e la nota di sollecito n.
1012 del 16 febbraio 2022, con le quali si  richiedeva  alla  Regione
Campania, l'emissione del parere di competenza; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere
della Regione Campania; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29  gennaio  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021,  con  la
quale alla citta' di Procida veniva conferito il titolo di  «Capitale
italiana della cultura» per l'anno 2022; 
  Visti gli atti  emanati  dal  Governo  recanti  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e, da ultimo, il decreto-legge 24  dicembre  2021,  n.  221,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.  11,
recante «Proroga dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori
misure  per  il  contenimento  della  diffusione   dell'epidemia   da
COVID-19; 
  Considerato che l'evoluzione  della  situazione  epidemiologica  da
COVID-19 potrebbe richiedere l'emanazione di eventuali  provvedimenti
restrittivi a livello nazionale o  regionale,  tali  da  limitare  la
circolazione delle persone fisiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, sono vietati  l'afflusso
e  la  circolazione  nell'isola   di   Procida   degli   autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non  facenti  parte
della  popolazione  stabilmente  residente   sull'isola,   anche   se
risultino cointestati con persone ivi residenti.