IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con  disabilita'
e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale
delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il
30 marzo 2007; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  11  marzo  1997,  n.  59  e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio  1980,  n.  18,  recante  Indennita'  di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed  esecuzione
della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) che, all'art. 2, comma 109, abroga, a decorrere dal
1° gennaio 2010, l'art. 5 della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,
relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di
Trento e  Bolzano  alla  ripartizione  o  utilizzo  di  finanziamenti
statali; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2020 e, in  particolare,  l'art.  1,
comma 254, che istituisce presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e  di  assistenza
del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2018,  2019  e  2020,  destinata  alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non  professionale
del caregiver familiare; 
  Visto l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, il
quale definisce caregiver familiare  la  persona  che  assiste  e  si
prende cura del coniuge,  dell'altra  parte  dell'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare
o di un affine entro il secondo  grado  che,  a  causa  di  malattia,
infermita' o disabilita', anche  croniche  o  degenerative,  non  sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto
invalido in quanto bisognoso di  assistenza  globale  e  continua  di
lunga durata, o sia titolare di indennita' di accompagnamento; 
  Visto l'art. 3, comma 4,  lettera  f),  del  decreto-legge  del  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n.  97,  recante  Disposizioni  urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 che, all'art. 1, comma 483,  ha
previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di  cura  e
di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
novembre 2019, recante  Adozione  del  Piano  nazionale  per  la  non
autosufficienza e riparto del Fondo per le  non  autosufficienze  del
triennio 2019-2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2020 concernente l'approvazione del bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2021 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e' pari ad euro
23.748.399,00; 
  Vista  la  nota  Ufficio  del  bilancio  e  per  il  riscontro   di
regolarita' amministrativo-contabile n. 0012852 del  18  maggio  2021
concernente le disposizioni di contenimento degli stanziamenti per le
politiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b)  e  comma  2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art.  1,  comma  291  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di  stabilita'  2015),  con  il
quale  per  l'esercizio  finanziario  2021  e'  stato  effettuato  un
accantonamento di euro  946.903,00  e,  pertanto,  la  disponibilita'
finanziaria di competenza del Fondo per il sostegno del ruolo di cura
e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021  e'  pari  ad
euro 22.801.496,00; 
  Visto il decreto 27 ottobre 2020 recante  Criteri  e  modalita'  di
utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura  e
assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
febbraio 2021 con il quale  la  Sen.  avv.  Erika  Stefani  e'  stata
nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro
senza  portafoglio  Sen.  avv.  Erika  Stefani  e'  stato   conferito
l'incarico di Ministro per le disabilita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. avv. Erika
Stefani e' stata conferita  la  delega  di  funzioni  in  materia  di
disabilita'; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  7,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il  quale
il Ministro e' delegato ad esercitare  le  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il  sostegno
del ruolo di cura e di assistenza del  caregiver  familiare,  di  cui
all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Considerato che  la  situazione  di  profondo  disagio  sociale  ed
economico verificatasi nel corso della fase piu' acuta dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che continuera' a produrre  effetti  anche
nelle fasi successive, nonche' le evidenti  ripercussioni  di  natura
socio-economica  che  colpiscono   principalmente   i   soggetti   in
situazione  di  particolare   fragilita',   rendono   prioritario   e
necessario  intervenire  a  sostegno  della  figura   del   caregiver
familiare, cosi' come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge
30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal
medesimo art. 1,  comma  254,  della  legge  n.  205  del  2017,  per
interventi a carattere sperimentale; 
  Acquisito il concerto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali con nota prot. n. 11696 del 16 dicembre 2021; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 dicembre
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura  e
di  assistenza  del  caregiver  familiare  per  l'anno   2021   pari,
complessivamente, a euro 22.801.496,00, ai sensi di  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni, per il
successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le  utilizzano
per  interventi  di  sollievo  e  sostegno  destinati  al   caregiver
familiare, di cui all'art. 1, comma  255,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, dando priorita': 
    a)  ai  caregiver  di  persone  in  condizione   di   disabilita'
gravissima, cosi' come definita dall'art. 3 del decreto 26  settembre
2016 del Ministro del lavoro e delle politiche recante «Riparto delle
risorse finanziarie del Fondo nazionale per le  non  autosufficienze,
anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata
delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto; 
    b) ai caregiver di  coloro  che  non  hanno  avuto  accesso  alle
strutture  residenziali  a   causa   delle   disposizioni   normative
emergenziali, comprovata da idonea documentazione; 
    c)   a   programmi   di    accompagnamento    finalizzati    alla
deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del  caregiver  con  la
persona assistita.