IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012,  n.  584,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 247 del 22 ottobre 2012, con il quale  e'  stato  riconosciuto  il
Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato ed attribuito  per  un
triennio al citato consorzio  di  tutela  l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e  cura  generale  degli  interessi  relativi  alle  DOCG
«Barbera d'Asti», «Ruche' di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e sulle
DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato»,  «Dolcetto  d'Asti»,
«Freisa  d'Asti»,  «Grignolino  d'Asti»,  «Loazzolo»,  «Malvasia   di
Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato», «Piemonte» e «Terre d'Alfieri»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la  verifica  della  sussistenza
del  requisito  della  rappresentativita',  effettuata  con   cadenza
triennale,  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio Barbera d'Asti e vini  del
Monferrato,  approvato  da  questa   amministrazione,   deve   essere
sottoposto alla verifica di  cui  all'art.  3,  comma  2  del  citato
decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Barbera  d'Asti  e
vini del Monferrato, deve ottemperare alle disposizioni di  cui  alla
legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio Barbera  d'Asti  e  vini  del
Monferrato puo' adeguare il proprio statuto entro il termine indicato
all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale  12  maggio  2010,  n.
7422; 
  Considerato che nel citato statuto il Consorzio  Barbera  d'Asti  e
vini del Monferrato richiede il conferimento dell'incarico a svolgere
le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge  12  dicembre
2016, n. 238, per le DOCG «Barbera  d'Asti»,  «Ruche'  di  Castagnole
Monferrato»  e  «Nizza»  e  per  le  DOC  «Albugnano»,  «Barbera  del
Monferrato»,  «Cortese  dell'Alto  Monferrato»,  «Dolcetto   d'Asti»,
«Freisa  d'Asti»,  «Grignolino  d'Asti»,  «Loazzolo»,  «Malvasia   di
Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato», «Piemonte» e «Terre d'Alfieri»; 
  Considerato che il Consorzio Barbera d'Asti e vini  del  Monferrato
ha dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi 1 e  4  dell'art.
41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Barbera d'Asti»,  «Ruche'
di Castagnole  Monferrato»  e  «Nizza»  e  per  le  DOC  «Albugnano»,
«Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti»,  «Freisa  d'Asti»,
«Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don  Bosco»
e «Terre d'Alfieri»  e  la  rappresentativita'  di  cui  al  comma  1
dell'art. 41 della citata legge per le DOC «Monferrato» e «Piemonte».
Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle  attestazioni
rilasciate con la nota prot.  n.  23896/2022  del  10  febbraio  2022
dall'organismo  di  controllo,  Valoritalia  S.r.l.,  autorizzato   a
svolgere l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni; 
  Considerato altresi' che dalla verifica  effettuata  dall'organismo
di controllo Valoritalia S.r.l., con la  nota  citata,  il  Consorzio
Barbera d'Asti e vini del Monferrato non ha dimostrato  di  possedere
la rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n. 238 del  2016
per la DOC «Barbera del Monferrato»; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio Barbera d'Asti e  vini  del  Monferrato  a  svolgere  le
funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   vigilanza,    tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di  cui
all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016,  per  le  sole
denominazioni «Barbera d'Asti», «Ruche' di Castagnole  Monferrato»  e
«Nizza» e per le DOC «Albugnano», «Barbera del Monferrato»,  «Cortese
dell'Alto   Monferrato»,   «Dolcetto   d'Asti»,   «Freisa    d'Asti»,
«Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don  Bosco»
e «Terre d'Alfieri» e le funzioni di cui all'art. 41, comma  1  della
citata legge per le denominazioni «Monferrato» e «Piemonte»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n.  584,  al  Consorzio  Barbera
d'Asti e vini del Monferrato, con sede legale in Castigliole  d'Asti,
piazza Vittorio  Emanuele  II  n.  10,  a  svolgere  le  funzioni  di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale degli  interessi,  di  cui  all'art.  41,
commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Barbera d'Asti»,
«Ruche' di Castagnole Monferrato» e «Nizza» e sulle DOC  «Albugnano»,
«Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti»,  «Freisa  d'Asti»,
«Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don  Bosco»
e «Terre d'Alfieri» e le funzioni di cui all'art. 41, comma  1  della
citata legge sulle DOC «Monferrato» e «Piemonte». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
8 ottobre  2012,  n.  584,  puo'  essere  sospeso  con  provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita  dei  requisiti  previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e  dal  decreto  ministeriale  18  luglio
2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 22 marzo 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero