IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del  20  luglio  2001,
sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea  in
caso  di  afflusso  massiccio  di   sfollati   e   sulla   promozione
dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri  che  ricevono  gli
sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4
marzo 2022, che accerta  l'esistenza  di  un  afflusso  massiccio  di
sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE
e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale»; 
  Vista la legge 7 aprile  2017,  n.  47,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  misure  di   protezione   dei   minori   stranieri   non
accompagnati»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio  2022,
recante  «Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  per  assicurare
soccorso  e  assistenza  alla  popolazione  Ucraina  sul   territorio
nazionale per la grave crisi in atto»; 
  Considerata la necessita'  di  definire  le  misure  di  protezione
temporanea occorrenti a dare  attuazione  alla  citata  decisione  di
esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022; 
  Acquisita  l'intesa  dei  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   dell'interno,    della    giustizia,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche  sociali,
dell'istruzione e della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Data  di  decorrenza  della  protezione  temporanea  e  categorie  di
                        sfollati beneficiari 
 
  1. La protezione temporanea di cui  alla  decisione  di  esecuzione
(UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza
di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ha la durata di un
anno a decorrere dal 4 marzo 2022. 
  2. La protezione temporanea di cui al comma 1 si applica in  favore
delle persone  che  sono  sfollate  dall'Ucraina  a  partire  dal  24
febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle  forze
armate russe che ha avuto inizio  in  tale  data,  appartenenti  alle
seguenti categorie: 
      a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio
2022; 
      b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina  che
beneficiavano di protezione internazionale o di protezione  nazionale
equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; 
      c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b). 
  3. La protezione temporanea di cui al presente articolo si  applica
anche agli apolidi e cittadini di paesi  terzi  diversi  dall'Ucraina
che possono dimostrare che soggiornavano  in  Ucraina  prima  del  24
febbraio 2022 sulla base  di  un  permesso  di  soggiorno  permanente
valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non  possono
ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o  regione
di origine. 
  4. Ai fini del comma  2,  lettera  c),  si  considerano  familiari,
purche' soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base
di un  permesso  di  soggiorno  valido  rilasciato  conformemente  al
diritto ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo
familiare, preventivamente validata, ove possibile, dalla  competente
rappresentanza consolare straniera, anche in deroga all'art.  33  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      a) il coniuge di una persona di cui al comma 2,  lettere  a)  e
b), o il partner non legato da vincoli di matrimonio  che  abbia  una
relazione stabile con l'interessato; 
      b) i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona  di
cui al comma 2, lettere a) e b), o del coniuge, indipendentemente dal
fatto che siano legittimi, naturali o adottati; 
      c) i parenti corrispondenti alle categorie di cui alle  lettere
c) e d) dell'art. 29, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, recante il testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di seguito «TUI», conviventi e  appartenenti  allo  stesso
nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze
connesse all'afflusso massiccio  di  persone  sfollate  e  che  erano
totalmente o parzialmente, in tale periodo, dipendenti da una persona
di cui al comma 2, lettere a) e b). 
  5. I ricongiungimenti dei familiari di cui al comma 2, lettera  c),
sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti
fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.