IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonche' alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea; Visto l'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che la dichiarazione dell'imposta e' presentata dai soggetti passivi al comune, anche in modalita' non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2020, concernente il funzionamento dell'imposta locale di consumo a Campione d'Italia, in attuazione dell'art. 1, commi 559-572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Visto l'art. 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al principio di territorialita' dell'imposta locale consumo a Campione d'Italia applicabile alla fornitura di beni e alle prestazioni di servizi; Visto l'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2021, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), relativo all'anno d'imposta 2020; Considerata la necessita' di avvalersi, per la trasmissione della dichiarazione telematica ai fini dell'imposta locale sul consumo a Campione d'Italia (ILCCI), dei servizi di identificazione digitale e di verifica dei codici fiscali dell'Agenzia delle entrate; Decreta: Art. 1 Approvazione del modello 1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello, allegato al presente decreto, di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo a Campione d'Italia (ILCCI), da utilizzare a partire dall'anno d'imposta 2021, di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020.