IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, che ha istituito l'imposta locale  sul  consumo  di  Campione
d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di
beni,  alle  prestazioni  di  servizi   nonche'   alle   importazioni
effettuate nel territorio del comune per il consumo finale,  compresa
l'introduzione  di  beni  provenienti  dal   territorio   dell'Unione
europea; 
  Visto l'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
che prevede che  la  dichiarazione  dell'imposta  e'  presentata  dai
soggetti passivi al comune, anche in modalita' non telematica,  entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni  sono
effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in cui devono essere  indicati  i  dati
necessari per determinare l'imposta dovuta; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  16
dicembre 2020, concernente il funzionamento  dell'imposta  locale  di
consumo  a  Campione  d'Italia,  in  attuazione  dell'art.  1,  commi
559-572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto l'art. 1, comma 847, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che ha modificato l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, relativo al principio di territorialita' dell'imposta  locale
consumo a Campione d'Italia applicabile alla fornitura di beni e alle
prestazioni di servizi; 
  Visto l'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  -
Regolamento generale sulla protezione dei dati; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  concernente
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21
giugno 2021, concernente l'approvazione del modello di  dichiarazione
dell'imposta  locale  sul  consumo  di  Campione  d'Italia   (ILCCI),
relativo all'anno d'imposta 2020; 
  Considerata la necessita' di avvalersi, per la  trasmissione  della
dichiarazione telematica ai fini dell'imposta locale  sul  consumo  a
Campione d'Italia (ILCCI), dei servizi di identificazione digitale  e
di verifica dei codici fiscali dell'Agenzia delle entrate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Approvazione del modello 
 
  1. E' approvato, con le relative istruzioni, il  modello,  allegato
al presente decreto, di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo
a Campione  d'Italia  (ILCCI),  da  utilizzare  a  partire  dall'anno
d'imposta 2021, di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e all'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 16 dicembre 2020.