IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      ALLA PESTE SUINA AFRICANA 
 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9,  recante  misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana  (PSA)
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  n.
40 del 17 febbraio 2022) convertito in legge dalla legge del 7 aprile
2022, n. 29 (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale - anno 163, n. 90 del 16 aprile 2022); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
febbraio  2022  recante  nomina  del  dott.  Angelo   Ferrari   quale
Commissario straordinario per la peste suina africana; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  di  intesa  con  il
Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  del  13
gennaio 2022  concernente  misure  urgenti  per  il  controllo  della
diffusione della peste suina africana a seguito della conferma  della
presenza del virus nei selvatici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale»  come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la  peste
suina africana come una malattia di categoria A  che  quindi  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate  ed,  in  particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento  delegato  (UE)   2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del  7  aprile  2021  che
stabilisce misure speciali di controllo per la peste  suina  africana
come modificato dal regolamento di  esecuzione  (UE)  2022/440  della
Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone  soggette  a
restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e  Liguria  insistenti
nella zona infetta e quali zone soggette a  restrizione  I  i  comuni
delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona infetta; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117,
che individua le  autorita'  competenti  designate  ad  effettuare  i
controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali  nei  settori
elencati ed, in particolare, il  comma  7  che,  con  riferimento  al
settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere  c)  ed  e),
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55),  del  regolamento  (UE)  2016/429,   e'   l'Autorita'   centrale
responsabile dell'organizzazione e del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed  altri  organismi
operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario  alla  peste  suina
africana  n.  1/2022  del  25  marzo  2022  «Misure  di  controllo  e
prevenzione della peste suina africana». 
  Visto il  Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata alla  risposta  alle  emergenze  del
portale del Ministero della salute; 
  Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste
suina africana per il  2022  inviato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429  e
successivi regolamenti derivati, ed il  manuale  delle  emergenze  da
peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21  aprile
2021; 
  Visto il  dispositivo  dirigenziale  DGSAF  prot.  n.  583  dell'11
gennaio 2022 concernente «Istituzione di una zona infetta  a  seguito
di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici»  ai  sensi
dell'art. 63, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; 
  Visto il dispositivo dirigenziale DGSAF,  prot.  n.  1195,  del  18
gennaio  2022  recante  misure  di  controllo  e  prevenzione   della
diffusione della peste suina africana; 
  Considerato che  l'art,  1,  comma  5,  del  decreto-legge  del  17
febbraio 2022, n. 9, «Misure  urgenti  per  arrestare  la  diffusione
della peste suina africana (PSA)» convertito in legge dalla legge  n.
29  del  07  aprile  2022  prevede  che  la  vigilanza  sul  corretto
svolgimento delle operazioni di prelievo sia esercitata  dal  Comando
unita'  forestali,  ambientali   e   agroalimentari   dell'Arma   dei
Carabinieri (CUFAA), nonche' dall'ASL competente per territorio; 
  Ritenuto opportuno fornire disposizioni per  l'effettuazione  della
vigilanza da parte dei Reparti territoriali del CUFAA; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  Le regioni e le Provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano  i  cui
territori ricadono nelle zone di restrizione di  cui  all'allegato  I
del regolamento di esecuzione (UE 2021/605 e successive modifiche  ed
integrazioni), al fine di  consentire  ai  Reparti  territoriali  del
CUFAA  di  svolgere  la   vigilanza,   a   campione,   prevista   dal
decreto-legge del  17  febbraio  2022,  n.  9,  «Misure  urgenti  per
arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»  convertito
in legge dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, comunicano agli  stessi
Reparti territoriali del CUFAA, secondo  modalita'  da  definirsi,  i
seguenti dati: 
    a) programmazione settimanale di ogni attivita'  venatoria  e  di
controllo faunistico,  ove  autorizzata,  comprendente  le  modalita'
operative e il personale coinvolto; 
    b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto a)
con l'accesso a tutte le informazioni  necessarie  ad  esercitare  il
controllo.