IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre  2012,
n. 235; 
  Viste le note della Prefettura di Cagliari -  Ufficio  territoriale
del Governo - prot. n. 23960 del 25 marzo 2022 e prot. n.  25231  del
29 marzo 2022 con le quali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 235 del 2012,  sono  stati  inviati  gli  atti
trasmessi dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Cagliari, relativi ai fascicoli processuali Nr.  313/21  R.N.R.  e
Nr. 3707/21 G.I.P., a carico del sig. Valerio De Giorgi,  consigliere
regionale della Regione Sardegna; 
  Vista l'ordinanza con la quale  e'  stata  disposta  l'applicazione
della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in  data  18
marzo  2022  dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura
penale,  nei  confronti  del  sig.  Valerio  De  Giorgi,  consigliere
regionale della Regione Sardegna, per le  fattispecie  delittuose  di
cui agli articoli 81 cpv., 110, 56, 318, 321 e 640-bis codice penale; 
  Considerato che ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art.
8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre  2012,  n.  235,  che
prevede la sospensione di diritto dalle cariche di  presidente  della
giunta  regionale,  assessore  e  consigliere  regionale,  quando  e'
disposta  l'applicazione  della  misura   cautelare   degli   arresti
domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale; 
  Rilevato  che  l'ordinanza  con  la   quale   e'   stata   disposta
l'applicazione della misura cautelare degli  arresti  domiciliari  e'
stata emessa il 18 marzo 2022 e, pertanto, da tale  data  decorre  la
sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo  31
dicembre 2012, n. 235; 
  Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  il
Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Con effetto a decorrere dal  18  marzo  2022,  e'  accertata  la
sospensione del sig. Valerio De Giorgi dalla  carica  di  consigliere
regionale della Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 7 e  8  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 
  2.  La  sospensione  cessa  nel   caso   in   cui   nei   confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della  misura  coercitiva  di
cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012. 
    Roma, 11 aprile 2022 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Draghi