IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamento UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 24  ottobre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 271 del 20 novembre
1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la successiva rettifica pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 1995; 
  Visto il decreto ministeriale 9 settembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26  settembre
2011 con il quale e' stato modificato il disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine controllata dei vini  «Vin  Santo  del
Chianti Classico»; 
  Visto il decreto ministeriale 18  ottobre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 256 del 3  novembre
2011 suppl. ordinanza n. 229, con il quale  e'  stato  modificato  il
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 295 del 20 novembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Vin Santo del Chianti Classico»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP,  con
il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di  produzione
della DOP dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio Vino Chianti  Classico  con
sede in Tavarnelle Val di Pesa, localita' Sambuca (FI), e  successive
integrazioni, intesa ad ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione della DOP dei vini «Vin Santo del  Chianti  Classico»  nel
rispetto della procedura di cui  al  citato  decreto  ministeriale  7
novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare  prevista  dal  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,  7,  e  10,  relativa  alle
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione
europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  12  maggio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Vin Santo del Chianti Classico»; 
    la proposta di modifica del disciplinare in  questione  e'  stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  n.
139 del 12 giugno 2021, al fine  di  dar  modo  agli  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata
data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Vista la nota della Regione Toscana del 15  febbraio  2022  con  la
quale e' stata trasmessa copia della legge regionale  n.  63  del  26
novembre 2018  concernente  l'istituzione  del  Comune  di  Barberino
Tavarnelle per la fusione dei Comuni di Barberino  Val  d'Elsa  e  di
Tavarnelle Val di Pesa, al fine di giustificare la  formale  modifica
della  descrizione  della  zona  di  produzione  delimitata,  di  cui
all'art. 3 del disciplinare di produzione della DOP in questione; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE  n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo del  Chianti
Classico» ed il relativo documento unico consolidato  con  le  stesse
modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in  questione
nei riguardi delle partite di vini derivanti dalla corrente  campagna
vendemmiale 2021/2022 e per le giacenze di prodotti  derivanti  dalle
vendemmie 2020  e  precedenti  che  siano  rispondenti  ai  requisiti
stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche
in questione; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse  modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo  2021  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo  del
Chianti Classico», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale
30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7
marzo 2014  richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 139 del 12 giugno 2021. 
  2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo  del
Chianti Classico», consolidato con le modifiche ordinarie di  cui  al
comma  1,  ed  il  relativo  documento  unico  consolidato,  figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.