IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della strada» e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 116 e 121; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», e successive modificazioni, ed in particolare l'allegato IV recante «Norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida»; Visto altresi' l'art. 25, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2011, ai sensi del quale sono fatti salvi di diritti acquisiti dal personale gia' abilitato, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, all'espletamento delle prove di cui all'art. 121 del Codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», nonche' il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, recante Codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2017) recante «Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma 5, del Codice della strada»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale 12 aprile 2018, recante «Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida»; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» ed in particolare l'art. 19 e la tabella 3; Visto l' art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», ai sensi del quale «Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo e' riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986.»; Considerato che il medesimo art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020 dispone altresi' che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalita' di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; Ritenuto di dare attuazione alle predette disposizioni; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le procedure di accreditamento di ex dipendenti degli uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, che in servizio hanno svolto la funzione di esaminatori abilitati all'espletamento delle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'art. 116 del Codice della strada, quali esaminatori ausiliari per i servizi effettuati ai sensi dell'art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Disciplina, inoltre, gli adempimenti conseguenti all'esercizio di tale funzione e la determinazione e l'erogazione del corrispettivo dovuto.