IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n.  326  (Prontuario  farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1400/2018  del  3  settembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale  -  n.  223  del  25  settembre  2018,  recante  regime   di
rimborsabilita'  e   prezzo,   a   seguito   di   nuove   indicazioni
terapeutiche, del medicinale per uso  umano  «Ilaris»,  relativamente
alla confezione avente codice A.I.C. n. 039472016/E; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1401/2018  del  3  settembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale  -  n.  223  del  25  settembre  2018,  recante  regime   di
rimborsabilita'  e   prezzo,   a   seguito   di   nuove   indicazioni
terapeutiche, del medicinale per uso  umano  «Ilaris»,  relativamente
alla confezione avente codice A.I.C. n. 039472042/E; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1402/2018  del  3  settembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 223 del 25 settembre 2018, recante classificazione  del
medicinale per uso  umano  «Ilaris»,  relativamente  alla  confezione
avente codice A.I.C. n. 039472016/E; 
  Vista la domanda presentata in data 8 giugno 2020 con la  quale  la
societa' Novartis Europharm  Limited  ha  chiesto  la  rinegoziazione
delle condizioni negoziali del medicinale «Ilaris» (canakinumab); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 7-9, 12 luglio 2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 21-23, 28 marzo 2022; 
  Vista la delibera n.  20  dell'11  aprile  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale ILARIS (canakinumab) e' rinegoziato  alle  condizioni
qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    sindromi della febbre periodica:  «Ilaris»  e'  indicato  per  il
trattamento  delle   seguenti   sindromi   della   febbre   periodica
autoinfiammatoria in adulti, adolescenti e bambini dai  due  anni  di
eta': 
      sindromi  periodiche  associate  a  criopirina:   «Ilaris»   e'
indicato per il trattamento delle  sindromi  periodiche  associate  a
criopirina (CAPS) comprese: 
        sindrome di Muckle-Wells (MWS); 
        malattia infiammatoria multisistemica ad insorgenza neonatale
(NOMID) / sindrome cronica infantile neurologica cutanea e articolare
(CINCA); 
        gravi forme di sindrome autoinfiammatoria familiare da freddo
(FCAS) / orticaria familiare da freddo (FCU) che si  manifestano  con
segni e sintomi che vanno oltre l'eruzione  cutanea  orticarioide  da
freddo; 
      sindrome  periodica  associata  al  recettore  del  fattore  di
necrosi tumorale (TRAPS): «Ilaris» e'  indicato  per  il  trattamento
della sindrome  periodica  associata  al  recettore  del  fattore  di
necrosi tumorale (TNF) (TRAPS); 
      sindrome  da   iperimmunoglobulinemia   D   (HIDS)/deficit   di
mevalonato chinasi (MKD): «Ilaris» e'  indicato  per  il  trattamento
della sindrome da iperimmunoglobulina D (HIDS)/deficit di  mevalonato
chinasi (MKD); 
      febbre familiare mediterranea (FMF): «Ilaris» e'  indicato  per
il trattamento della febbre familiare  mediterranea  (FMF).  «Ilaris»
deve  essere  somministrato  in  combinazione  con   colchicina,   se
appropriato. 
  «Ilaris» e' anche indicato per il trattamento di: 
    malattia di Still: «Ilaris» e' indicato per il trattamento  della
malattia di Still in fase attiva, compresa la malattia  di  Still  ad
insorgenza nell'adulto (AOSD)  e  dell'artrite  idiopatica  giovanile
sistemica (SJIA), in pazienti a partire dai due  anni  di  eta',  che
hanno risposto in modo  non  adeguato  alla  precedente  terapia  con
farmaci anti infiammatori  non  steroidei  (FANS)  e  corticosteroidi
sistemici. «Ilaris» puo' essere somministrato come monoterapia  o  in
associazione a metotressato; 
    artrite  gottosa:  «Ilaris»  e'  indicato  per   il   trattamento
sintomatico di pazienti adulti  con  attacchi  frequenti  di  artrite
gottosa (almeno 3 attacchi nei precedenti dodici mesi), nei  quali  i
farmaci anti infiammatori non steroidei (FANS) e la  colchicina  sono
controindicati, non sono tollerati oppure non forniscono una risposta
terapeutica adeguata, e per i quali cicli ripetuti di corticosteroidi
non sono appropriati. 
  Confezioni: 
    «150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo  -
flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C.  n.  039472016/E  (in  base
10). Classe di rimborsabilita': H. Prezzo ex-factory  (IVA  esclusa):
euro 11.000,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 18.154,40; 
    «150  mg/ml  -  soluzione  iniettabile  -  uso   sottocutaneo   -
flaconcino (vetro) - 1 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n.  039472042/E  (in
base 10).  Classe  di  rimborsabilita':  H.  Prezzo  ex-factory  (IVA
esclusa): euro 11.000,00. Prezzo  al  pubblico  (IVA  inclusa):  euro
18.154,40. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Si conferma  la  non  rimborsabilita'  della  seguente  indicazione
terapeutica «artrite gottosa: «Ilaris» e' indicato per il trattamento
sintomatico di pazienti adulti  con  attacchi  frequenti  di  artrite
gottosa (almeno 3 attacchi nei precedenti dodici mesi), nei  quali  i
farmaci anti infiammatori non steroidei (FANS) e la  colchicina  sono
controindicati, non sono tollerati oppure non forniscono una risposta
terapeutica adeguata, e per i quali cicli ripetuti di corticosteroidi
non sono appropriati». 
  Validita' del contratto: dodici mesi.