IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e) del  decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 401 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409,  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n.  326  (Prontuario  farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 909/2018 del 4 giugno  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 147  del  27  giugno  2018,  recante  «Classificazione,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5 della  legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dei
medicinali per uso umano «Steglatro»  e  «Steglujan»,  approvati  con
procedura centralizzata; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1828/2019  del  5  dicembre   2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 301 del 24 dicembre 2019 recante «Riclassificazione del
medicinale per uso umano "Steglujan", ai sensi dell'art. 8, comma  10
della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista la domanda presentata in data 31 agosto 2021 con la quale  la
societa' Merck Sharp & Dohme BV ha chiesto la riclassificazione delle
confezioni con A.I.C. n. 046342022/E e n. 046342085/E; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
nella riunione del 8-10 febbraio 2022; 
  Vista la PEC del 28 gennaio 2022 con cui la societa' Merck Sharp  &
Dohme B.V. ha chiesto di poter  includere  nella  negoziazione  delle
specialita'   medicinali   «Januvia»,   «Janumet»,   «Steglatro»    e
«Segluromet» dovuta all'istituzione della nota 100, anche la  pratica
relativa  alla   riclassificazione   della   specialita'   medicinale
«Steglujan» (ertugliflozin/sitagliptin), A.I.C. n. 046342022/E  e  n.
046342085/E; 
  Visto il parere espresso  dal  comitato  prezzi  e  rimborso  nella
riunione del 15 febbraio 2022; 
  Considerato che in data 15 febbraio 2022 l'azienda  Merck  Sharp  &
Dohme     BV,      titolare      del      medicinale      «Steglujan»
(ertugliflozin/sitagliptin) relativamente alle A.I.C. n.  046342085/E
e n. 046342022/E, ha accettato le condizioni economiche proposte  dal
Comitato prezzi e rimborso; 
  Vista la delibera  n.  17  del  17  marzo  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il   medicinale   STEGLUJAN    (ertugliflozin/sitagliptin)    nelle
confezioni sotto indicate e'  classificato  come  segue:  indicazioni
terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Steglujan» e'  indicato  in  pazienti  adulti  di  eta'  pari  o
superiore a 18 anni con  diabete  mellito  di  tipo  2  come  terapia
aggiuntiva alla  dieta  e  all'esercizio  fisico  per  migliorare  il
controllo glicemico: 
      quando   metformina   e/o   sulfanilurea   (SU)   e   uno   dei
monocomponenti di «Steglujan» non forniscono  un  adeguato  controllo
glicemico; 
      in   pazienti   gia'   in   trattamento   con    l'associazione
ertugliflozin e sitagliptin in compresse separate. 
  Confezioni: 
    «5 mg/100 mg compressa rivestita con film uso orale» 28 compresse
in blister (AL/PVC/PA/AL) - A.I.C. n.  046342022  /E  (in  base  10).
Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro
75,54. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 124,67. Nota AIFA: 100; 
    «15  mg/100  mg  compressa  rivestita  con  film  uso  orale»  28
compresse in blister (AL/PVC/PA/AL) - A.I.C. n. 046342085/E (in  base
10). Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory  (IVA  esclusa):
euro 75,54. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 124,67. Nota AIFA:
100. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.