IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la domanda presentata in data 9 novembre 2021, con  la  quale
la  societa'  Teva  Pharma  B.V.  ha   chiesto   l'estensione   delle
indicazioni  terapeutiche  in  regime  di  rimborso  del   medicinale
«DUORESP SPIROMAX» (formoterolo e altri anti-asmatici); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta dell'8-11 febbraio 2022; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 20-22 aprile 2022; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Duoresp Spiromax»
(formoterolo e altri anti-asmatici): 
    «Asma: 
    "DuoResp Spiromax" e' indicato negli adulti e  negli  adolescenti
(di eta' pari o superiore ai 12 anni)  per  il  regolare  trattamento
dell'asma   quando   e'   appropriato   l'uso   di    un'associazione
(corticosteroide per via inalatoria  e  ß2-adrenocettori  agonisti  a
lunga durata d'azione): 
      - in pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi
per via inalatoria e con ß2-adrenocettori  agonisti  a  breve  durata
d'azione usati «al bisogno» 
    o 
      -  in  pazienti  gia'   adeguatamente   controllati   sia   con
corticosteroidi per via inalatoria sia con ß2-adrenocettori  agonisti
a lunga durata d'azione.» 
    sono rimborsate come segue. 
      Confezione 
        «160 mcg/4,5 mcg - polvere per inalazione - uso inalatorio  -
inalatore» 1 inalatore (120 dosi) 
        A.I.C. n. 043366018/E (in base 10) 
        Classe di rimborsabilita' 
        A 
        Prezzo ex-factory (IVA esclusa) 
        euro 30,52 
        Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
        euro 50,37 
        Nota AIFA 
        99 
      Confezione 
        «320 mcg/9 mcg - polvere per inalazione -  uso  inalatorio  -
inalatore» 1 inalatore (60 dosi) 
        A.I.C. n. 043366044/E (in base 10) 
        Classe di rimborsabilita' 
        A 
        Prezzo ex-factory (IVA esclusa) 
        euro 30,52 
        Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
        euro 50,37 
        Nota AIFA 
        99 
  Per  la  nuova  indicazione  terapeutica   restano   invariate   le
condizioni negoziali vigenti.