IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» ed  in  particolare  l'art.  44-ter,
comma 3, in base al quale con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
«... sono ... definite  le  modalita'  per  la  soppressione  in  via
definitiva delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi
alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5,  commi
4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  successive
modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle  risorse
residue»; 
  Visto l'art. 3,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  dell'8  febbraio  2017,  concernente  «Eliminazione   delle
gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti
correnti di tesoreria», il quale dispone che, in attuazione del comma
3 dell'art. 44-ter della legge n. 196  del  2009,  sono  definite  le
modalita' per la soppressione in via  definitiva  delle  contabilita'
speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non  si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 5,  commi  4-ter  e  4-quater,  della
legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  e  successive  modificazioni;  le
contabilita' speciali, inserite nell'allegato 3 - Lista B, al decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  dell'8  febbraio  2017,
afferenti ad eventi  calamitosi,  alle  quali  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al predetto art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge n. 225 del  1992,  sono  soppresse  a  seguito  di  istruttoria
tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile;  con  uno  o
successivi decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
individuata la data entro la quale e' operata la  soppressione  delle
contabilita' speciali di cui alla lista B e indicata la  destinazione
delle eventuali disponibilita' residue; la soppressione e' effettuata
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio 2020  che,  in  attuazione  dell'art.  3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, a seguito
di istruttoria tecnica del Dipartimento della  protezione  civile  ha
disposto l'«Eliminazione delle gestioni contabili operanti  a  valere
su contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi di  cui  alla
lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri dell'8 febbraio 2017»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, allegato 1 del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13  febbraio  2020  recante
«Eliminazione  delle  gestioni  contabili  operanti   a   valere   su
contabilita' speciali afferenti ad  eventi  calamitosi  di  cui  alla
lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri  dell'8  febbraio  2017»  per  ciascuna  delle  contabilita'
speciali nn. 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261,  3270,  3912,  3990,
5261,  5263,  5268,  5332,  5349,  5455,  5456  e  5642  sono   state
individuate la data di soppressione e la destinazione  delle  risorse
residue; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante «Eliminazione
delle gestioni contabili operanti a valere su  contabilita'  speciali
afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista  B  dell'allegato  3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio
2017», alle contabilita' speciali nn. 1386, 1683, 1923,  3209,  5142,
5148, 5262, 5340, 5390, 5437, 5447 e 5622, non  sono  applicabili  le
modalita' di soppressione previste ai sensi dell'art. 3  del  decreto
del Presidente Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 4 del predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del  13  febbraio  2020  che  prevede  per  le
contabilita' speciali di cui all'allegato 1 con  scadenza  successiva
al 31 maggio 2020, il titolare della  contabilita'  speciale,  almeno
trenta giorni prima della data di chiusura prevista per  la  relativa
contabilita'  speciale,  puo'  richiedere   al   Dipartimento   della
protezione civile, con motivata relazione, l'eventuale proroga  della
data prevista per la soppressione, per un periodo di  tempo  comunque
non superiore a dodici mesi e che la proroga potra' essere  disposta,
previa istruttoria  e  valutazioni  del  medesimo  Dipartimento,  con
successivo decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
marzo 2021 che, in attuazione  dell'art.  1,  comma  4  del  predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio  ha
previsto, a seguito della richiesta avanzata dai titolari delle  c.s.
1231, 3912, 3990 e 5456 e della conseguente istruttoria  tecnica  del
Dipartimento della protezione civile, la proroga della scadenza delle
citate c.s. di cui alla lista  B  dell'allegato  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8  febbraio  2017,  al  31
dicembre 2021»; 
  Atteso che il Sindaco di San Giuliano di Puglia, soggetto attuatore
di cui all'O.P.C.M. 3891/2010, titolare della  contabilita'  speciale
3990, non ha avanzato richiesta di proroga della citata  contabilita'
speciale e, pertanto, la stessa potra' essere chiusa al  31  dicembre
2021, come previsto  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  del  10  marzo  2021,  con  le  modalita'  di
soppressione e con destinazione delle risorse residue secondo  quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
febbraio 2020; 
  Vista la nota n. 10888 del 29 novembre 2021 con cui il Sindaco  del
Comune di Bonorva (SS), titolare della contabilita' speciale n. 3270,
in  scadenza  il  31  dicembre  2021,  chiede,  per   consentire   la
conclusione  delle  attivita'  e   dei   contenziosi   pendenti,   il
mantenimento in vigore della stessa c.s. fino al 31 dicembre 2022; 
  Vista la nota n. 29730 del 2 settembre 2021 con cui il Provveditore
interregionale alle opere pubbliche per  il  Lazio,  L'Abruzzo  e  la
Sardegna, titolare della contabilita' speciale n. 5349,  in  scadenza
il 31 dicembre 2021, rappresenta che le attivita' residuali  indicate
nella nota n. 40550 dell'8 ottobre 2018 non sono ancora concluse, che
permane un contenzioso in atto la cui udienza e' fissata  a  febbraio
2022 e richiede, con motivata relazione, il  mantenimento  in  vigore
della stessa c.s. fino al 31 dicembre 2022; 
  Viste le note n. 96 del 30 settembre 2021 e n. 138 del 20  dicembre
2021 con cui il soggetto attuatore provveditore interregionale per la
Campania, Molise, Puglia e la Basilicata, titolare della contabilita'
speciale n. 5456, rappresenta che permane un contenzioso in atto  con
la regione Molise e, pertanto, ribadisce la  necessita'  di  utilizzo
della contabilita' speciale; 
  Vista la nota n. 1067757 del 22 dicembre 2021 con cui il  direttore
dell'Agenzia regionale di protezione civile  del  Lazio,  rappresenta
che le attivita' non sono ancora concluse e richiede che le  relative
risorse programmate, giacenti sulla contabilita'  speciale  n.  1231,
siano trasferite sui capitoli di bilancio regionali; 
  Vista la nota n. 2700 del 23 dicembre 2021 con cui il  coordinatore
della «Struttura di Missione per la valorizzazione degli  anniversari
nazionali e della dimensione partecipativa delle  nuove  generazioni»
rappresenta che le attivita' non sono ancora concluse e richiede  che
le relative risorse programmate, giacenti sulla contabilita' speciale
n. 3912, siano trasferite sul conto corrente  infruttifero  n.  22330
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  per  la  riassegnazione
sul pertinente capitolo di spesa n. 903 «Spese per  il  completamento
del Polo Natatorio Valco San Paolo» iscritto nel CDR 1 - Segretariato
generale - del bilancio di previsione della Presidenza del  Consiglio
dei ministri, in gestione alla suddetta struttura; 
  Considerati  gli  esiti  dell'istruttoria  del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Atteso che con riferimento  alla  contabilita'  speciale  n.  5456,
intestata al Provveditore interregionale per la Campania e il Molise,
per le motivazioni indicate in premessa, sono emersi  nuovi  elementi
in base ai quali alla gestione della c.s.  citata  non  e'  opportuno
applicare le modalita' di soppressione previste ai sensi dell'art.  3
del decreto del Presidente Consiglio  dei  ministri  dell'8  febbraio
2017; 
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  escludere  dalla   procedura   di
soppressione la contabilita' speciale n. 5456; 
  Ritenuto necessario prorogare la data di scadenza delle c.s. 3270 e
5349 al 31 dicembre 2022; 
  Ritenuto necessario, a motivo delle  attivita'  ancora  in  essere,
prevedere, alla  chiusura  della  c.s.  1231  il  riversamento  delle
risorse sul bilancio della Regione Lazio e alla chiusura  della  c.s.
3912 il riversamento delle risorse sul conto corrente infruttifero n.
22330  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   per   la
riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa n. 903 «Spese per  il
completamento del Polo Natatorio Valco San Paolo» iscritto nel CDR  1
- Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, in gestione alla suddetta Struttura,  con
riversamento, al completamento delle attivita', per entrambe le c.s.,
delle eventuali risorse residue al Fondo per le emergenze nazionali; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Proroga della data di scadenza 
             delle contabilita' speciali nn. 3270 e 5349 
 
  1. La data di soppressione in  via  definitiva  delle  contabilita'
speciali nn. 3270 e 5349  di  cui  all'allegato  1  dell'art.  1  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  13  febbraio
2020, recante  «Eliminazione  delle  gestioni  contabili  operanti  a
valere su contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui
alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dell'8 febbraio 2017», e' prorogata al 31 dicembre 2022. 
  2. Restano ferme per le contabilita' di cui al comma 1 le modalita'
di soppressione e la destinazione delle risorse  residue  di  cui  al
citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  13
febbraio 2020.