IL DIRIGENTE 
                    dell'ufficio farmacovigilanza 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determina del direttore generale n. 207 del 20 maggio 2022
che conferisce alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di  dirigente
ad interim  dell'Ufficio  farmacovigilanza,  con  decorrenza  dal  20
maggio 2022; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro  della  salute  di
concerto  con  il  sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri con delega  alla  politiche  europee,  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze concernente «Procedure operative e soluzioni tecniche
per un'efficace azione di  farmacovigilanza  adottate  ai  sensi  del
comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge  di
stabilita' 2013)»; 
  Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo
n.  219/2006,  che  disciplina  l'adozione   del   provvedimento   di
sospensione  di  un'autorizzazione   all'immissione   in   commercio,
specificando che «la sospensione comporta, comunque,  il  divieto  di
vendita per tutto il tempo della sua durata»; 
  Vista la decisione  di  esecuzione  della  Commissione  europea  n.
C(2022) 3591 del 24 maggio 2022; 
  Visto in particolare, l'art.  1,  della  suddetta  decisione  della
Commissione europea, secondo il quale «Gli Stati  membri  interessati
sospendono le autorizzazioni nazionali  all'immissione  in  commercio
dei medicinali  di  cui  all'allegato  I  in  base  alle  conclusioni
scientifiche riportate nell'allegato II.»; 
  Considerate le conclusioni scientifiche riportate nell'allegato  II
della suddetta decisione della Commissione europea, secondo le  quali
«Il CMDh, a maggioranza, ritiene che  il  rapporto  rischio/beneficio
delle soluzioni per infusione contenenti amido  idrossietilico  (HES)
non sia favorevole. Pertanto, ai sensi dell'art. 116 della  direttiva
n. 2001/83/CE, il CMDh raccomanda la sospensione delle autorizzazioni
all'immissione in commercio per le soluzioni per infusione a base  di
amido idrossietilico (HES)». 
  Ravvisata pertanto, la necessita' di  sospendere,  l'autorizzazione
all'immissione in commercio del  medicinale:  «Voluven»  (Confezioni:
034660035 - 034660047 - 034660050 - 034660062 - 034660276 - 034660288
- 034660290 -  034660302  -  034660314  -  034660326  -  034660338  -
034660340 - 034660353 - 034660365 - 034660377), di titolarita'  della
societa' Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale in via Camagre
n. 41 - 37063 - Isola della Scala - (VR); 
  Adotta la seguente, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate  e'  sospesa,   con
decorrenza dal giorno successivo a quello della  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determina,   l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale: 
    medicinale: VOLUVEN; 
    codice A.I.C.: 034660; 
  Confezioni: 
    034660035  -  soluzione  per   infusione   10   sacche   freeflex
(polyolefine) 250 ml con sovrasacca; 
    034660047  -  soluzione  per   infusione   20   sacche   freeflex
(polyolefine) 250 ml con sovrasacca; 
    034660050  -  soluzione  per   infusione   10   sacche   freeflex
(polyolefine) 500 ml con sovrasacca; 
    034660062  -  soluzione  per   infusione   15   sacche   freeflex
(polyolefine) 500 ml con sovrasacca; 
    034660276 - soluzione per infusione 20 sacche freeflex da 500  ml
con sovrasacca; 
    034660288 - soluzione per infusione 30 sacche freeflex da 250  ml
con sovrasacca; 
    034660290 - soluzione per infusione 35 sacche freeflex da 250  ml
con sovrasacca; 
    034660302 - soluzione per infusione 40 sacche freeflex da 250  ml
con sovrasacca; 
    034660314 - «6% soluzione per infusione» 1 flacone  pe  (kabipac)
da 250 ml; 
    034660326 - «6% soluzione per infusione» 10 flaconi pe  (kabipac)
da 250 ml; 
    034660338 - «6% soluzione per infusione» 20 flaconi pe  (kabipac)
da 250 ml; 
    034660340 - «6% soluzione per infusione» 30 flaconi pe  (kabipac)
da 250 ml; 
    034660353 - «6% soluzione per infusione» 1 flaconi  pe  (kabipac)
da 500 ml; 
    034660365 - «6% soluzione per infusione» 10 flaconi pe  (kabipac)
da 500 ml; 
    034660377 - «6% soluzione per infusione» 20 flaconi pe  (kabipac)
da 500 ml. 
  Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., via Camagre n. 41  -
37063 Isola della Scala (VR), codice fiscale 03524050238.